Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 30 luglio 2025, n. 621
Presidente: de Francisco - Estensore: Chinè
1. Con atto di gravame in epigrafe indicato, notificato in data 2 maggio 2025 e depositato in data 29 maggio 2025, il raggruppamento Cogen - Costruzioni Generali s.r.l. - PMM s.r.l. ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 882 del 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione cautelare dell'efficacia.
2. A sostegno del proposto gravame ha esposto:
- di avere partecipato alla gara indetta con bando approvato con disposizione n. 715 del 30 aprile 2021 del dirigente generale del DURC Sicilia;
- la predetta gara è stata aggiudicata al RTI BDF Appalti s.r.l. - Gruppo Ciccotti s.r.l. classificatosi primo, mentre la ricorrente si è classificata terza nella graduatoria finale;
- di avere appreso informalmente che la gara è stata interessata da un ampio contenzioso tra il raggruppamento aggiudicatario e il consorzio stabile Progettisti e Costruttori s.r.l. e che, in data 22 aprile 2025, quest'ultimo consorzio trasmetteva a mezzo pec la sentenza del C.G.A.R.S. n. 882 del 2024;
- di avere appreso con la lettura della predetta sentenza che l'aggiudicazione della citata gara è stata annullata e che il contratto di appalto nelle more stipulato è stato dichiarato efficace ai sensi dell'art. 122 c.p.a. poiché "i lavori oggetto dell'appalto si trovavano in avanzato stato di avanzamento e che risulta preminente l'interesse pubblico al completamento dell'opera in questione sull'interesse privato alla tutela in forma specifica della sfera giuridica dell'appellante lesa dall'illegittimo agire della Pubblica Amministrazione";
- di non essere stata evocata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 882 del 2024 nonostante fosse portatrice "di un interesse concreto e diretto all'annullamento dell'aggiudicazione" e di "subire un gravissimo pregiudizio economico posto che la decisione di dichiarare efficace il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 c.p.a. è palesemente erronea ed illegittima in quanto è stata assunta dal giudice sulla base della falsa supposizione che i lavori oggetto dell'appalto si trovavano in un avanzato stato di avanzamento".
3. Parte ricorrente, dichiarandosi titolare di un interesse concreto, reale e attuale alla riforma della sentenza n. 882 del 2024 nella parte in cui ha dichiarato efficace il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 c.p.a., ha pertanto proposto la seguente doglianza: violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 122 c.p.a., eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, violazione del principio della conservazione degli atti giuridici.
Ha, quindi, concluso per la riforma della decisione gravata con opposizione di terzo, proponendo, contestualmente, domanda di sospensione in via cautelare della sua esecuzione in virtù del pregiudizio economico grave e irreparabile che tale decisione cagiona, giacché parte ricorrente è esposta al rischio di perdere l'utile che potrebbe conseguire ove fosse messa nelle condizioni di eseguire il contratto di appalto.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio sia l'Amministrazione intimata (atto di mera forma in data 3 giugno 2025, seguito da memorie difensive in data 9 giugno e 20 giugno 2025), sia la BDF Appalti s.r.l. (memoria in data 3 giugno 2025).
5. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di decisione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso per opposizione di terzo si palesa irricevibile.
6.1. Con la memoria difensiva depositata in data 3 giugno 2025, la BDF Appalti s.r.l. ha, tra l'altro, eccepito la irricevibilità del ricorso ai sensi degli artt. 120, comma 3, 119, comma 2, e 45, comma 1, c.p.a.
6.2. L'eccezione è fondata.
6.3. Risulta nella specie per tabulas che il ricorso è stato notificato in data 2 maggio 2025 e depositato presso questo Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 29 maggio 2025.
6.4. L'art. 119, comma 7, c.p.a. stabilisce che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo", di talché la regola della dimidiazione dei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo - applicabile al termine di deposito del ricorso - trova applicazione anche per il deposito del ricorso per opposizione di terzo.
A ciò può aggiungersi che, anche ove si ritenesse il giudizio di opposizione di terzo avente a oggetto una sentenza di appello alla stregua di un giudizio di primo grado, il termine di deposito del ricorso sarebbe comunque quello dimidiato, giacché l'art. 119, comma 2, non dimezza il termine per la notificazione del ricorso di primo grado, ma dimezza quello per il deposito del ricorso stesso.
6.5. Ciò posto, nel caso di specie è stata gravata con opposizione di terzo una sentenza resa all'esito di un giudizio in materia di "procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Pertanto, il termine per il deposito del ricorso di cui all'art. 45, comma 2, c.p.a. era quello dimidiato di 15 giorni in ossequio al comma 7 dell'art. 119 c.p.a.
6.6. Ne consegua la evidente tardività del deposito del ricorso compiuto da parte ricorrente soltanto in data 29 maggio 2025, a fronte della notifica eseguita in data 2 maggio 2025, pertanto quando il termine di 15 giorni era abbondantemente scaduto.
6.7. Il ricorso, in accoglimento della eccezione di parte resistente, deve essere quindi dichiarato irricevibile; restando assorbiti in tale declaratoria i profili relativi all'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte che assuma di essere stata lesa non già dalla sentenza resa inter alios, bensì dagli atti di gara che, sebbene fossero lesivi anche per lei, sono stati impugnati solo da altri soggetti.
7. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate a favore della sola BDF Appalti s.r.l. come da dispositivo, mentre possono essere compensate con l'Amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte ricorrente a pagare le spese del grado liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge, in favore della BDF Appalti s.r.l.; spese compensate con l'Amministrazione costituita.