Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 17 luglio 2025, n. 2705
Presidente ed Estensore: Nunziata
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe gli istanti espongono di essere i sigg. B. Michele, C. Francesco, G. Gaspare e M. Anastasio ex militari dell'Arma dei Carabinieri, E. Francesco ex dipendente della Polizia penitenziaria e Ge. Pietro ex dipendente della Polizia di Stato, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile e di agire per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, non avendo l'INPS computato nella base di calcolo dell'importo spettante a titolo di trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali pari a 2,50 ciascuno, da calcolarsi sull'ultima retribuzione corrisposta come da prospetti di liquidazione prodotti.
Ai fini della declaratoria del diritto in oggetto sono insorti i ricorrenti rassegnando le seguenti censure:
1.1. Violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 convertito in l. n. 472/1987. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà.
2. L'INPS ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso cumulativo, nonché dedotto in ordine alla non suscettibilità del citato art. 6-bis di interpretazione estensiva, alla mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato ed altri corpi militari ed all'intervenuta decadenza dall'assunto diritto, richiamando alcuni precedenti.
3. All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. In via preliminare il Collegio rileva che nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; infatti la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (da ultimo, C.d.S., VII, 17 giugno 2024, n. 5378; V, 1° settembre 2023, n. 8138).
La giurisprudenza ha, in tale prospettiva, individuato i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo nell'identità di situazioni sostanziali e processuali; è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure, che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili e che i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (T.A.R. Basilicata, 29 gennaio 2024, n. 38). In particolare il Giudice d'appello ha avuto modo di affermare come per l'ammissibilità di un ricorso collettivo sia necessario che: a) le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; b) le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; c) i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (C.d.S., II, 8 novembre 2021, n. 7394).
4.1. Nel caso di specie la posizione dei ricorrenti non è identica quanto all'asserito titolo che giustificherebbe l'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo della buonuscita, né quanto alla condotta dell'Amministrazione. In disparte la disomogeneità oggettiva e soggettiva per appartenenza ai distinti corpi dei Carabinieri, della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato che rende inammissibile il ricorso cumulativo, come in analoghi precedenti di questa Sezione (ex multis, 24 ottobre 2024, nn. 2871, 2870 e 2869), difetta ogni elemento che consentirebbe di verificare l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.
5. Per tali motivi va dichiarata l'inammissibilità del ricorso come proposto da più soggetti con un unico atto.
6. In ragione della natura in rito della pronuncia che definisce il giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.