Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 16 giugno 2025, n. 2303

Presidente: Russo - Estensore: Rossetti

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con deliberazione di Giunta n. 30 del 5 giugno 2024 il Comune di Gravellona Lomellina ha concesso in locazione una porzione di circa 25 mq di terreno comunale individuato al NCEU al foglio 12, mappale 593, sito in viale Liberali, al fine di permettere alla società Iliad Italia s.p.a. di installare, gestire e utilizzare gli impianti tecnici, anche adattandoli apportando modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze.

2. Il canone locatizio è stato determinato in euro 12.000,00 annui.

3. In data 13 settembre 2024, Iliad ha presentato al predetto Comune, tramite portale SUAP, e all'ARPAL, tramite PEC, un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione dell'impianto.

4. In data 16 settembre 2024 il Comune ha indetto la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, della l. n. 241/1990, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto.

5. In data 23 settembre 2024, l'ARPAL ha rilasciato il proprio parere radio-protezionistico favorevole.

6. In data 10 ottobre 2024 il Comune di Gravellona ha rilasciato il proprio nulla osta.

7. In data 14 ottobre 2024, il Comune ha trasmesso a Iliad la determinazione n. 128/2024, con cui ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi.

8. In data 15 ottobre 2024, il Comune ha trasmesso a Iliad la formale autorizzazione per l'installazione dell'impianto.

9. Nella stessa data Iliad ha trasmesso al Comune la comunicazione di inizio lavori.

10. L'antenna risulta installata in prossimità dell'edifico di via Circonvallazione 28, ricevuto in donazione dal Comune e ristrutturato con fondi pubblici.

11. In tale edificio il Comune ha organizzato un servizio sperimentale di aiuto scolastico e relazionale, rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole secondarie di primo grado in collaborazione con la fondazione Agostino Figari e l'associazione "Io amo Gravellona" ODV, come si evince dalla delibera di Giunta n. 60 del 25 novembre 2024.

12. Con pec del 4 marzo 2025, rimasta priva di riscontro, i ricorrenti hanno contestato al Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina l'illegittimità della delibera n. 30 del 5 giugno 2024.

13. Con ricorso, ed allegata istanza cautelare, notificato in data 18 aprile 2025 e depositato il 13 maggio 2025, i ricorrenti impugnano la delibera di Giunta n. 30 del 5 giugno 2024, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

I) violazione del principio di precauzione (art. 191 TFUE);

II) violazione degli artt. 32, 9 e 41 Cost.;

III) carenza di istruttoria e assenza di motivazione - eccesso di potere;

IV) violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);

V) violazione dell'art. 8 della l.r. Lombardia n. 11/2001.

14. In data 14 maggio 2025 si costituisce Iliad Italia s.p.a. e in data 30 maggio 2025 la stessa provvede a depositare memoria difensiva con la quale eccepisce, in rito, l'irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, la carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti. Nel merito deduce l'infondatezza dei singoli motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

15. In data 15 maggio 2025 si costituisce il Comune di Gravellona Lomellina e in data 30 maggio 2025 provvede a depositare memoria difensiva con la quale eccepisce, in rito, la carenza di lesività dell'atto impugnato e la tardività del ricorso. Nel merito eccepisce l'infondatezza dei motivi di censura chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

16. All'udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2025 il Collegio dà avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

17. Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'irricevibilità, per tardività dell'impugnazione, sollevata sia dall'amministrazione comunale, che dalla società controinteressata.

17.1. L'eccezione è fondata.

Il ricorso è diretto all'annullamento della delibera di Giunta n. 30 del 5 giugno 2024.

L'art. 41 c.p.a. prevede che il termine per l'impugnazione decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge".

L'art. 124 del d.lgs. 267/2000 prevede che: "1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni".

Per le delibere della Giunta comunale è prevista, quindi, la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000. In questi casi, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui "il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza" (cfr. C.d.S., Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239)" (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238).

17.2. Dagli atti di causa risulta che la delibera impugnata è stata resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio dall'11 giugno al 26 giugno 2024.

Non sussistono ostacoli alla piena esplicazione degli effetti derivanti dal principio giurisprudenziale sopra riportato, atteso che la delibera impugnata non è rivolta specificamente ai ricorrenti, né tantomeno può ritenersi che nei confronti degli stessi fosse necessaria la notifica individuale dell'atto impugnato.

Pertanto, il dies a quo del termine d'impugnazione decorreva dal 26 giugno 2024 e l'ultimo giorno utile per notificare il ricorso, considerando la sospensione feriale, sarebbe stato il 25 settembre 2024.

L'atto introduttivo del presente giudizio, invece, risulta notificato in data 18 aprile 2025.

L'applicazione delle predette previsioni normative non può che portare questo Tribunale a rilevare la tardività della proposizione del ricorso e la conseguente irricevibilità dello stesso.

La natura delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.