Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 30 maggio 2025, n. 489

Presidente ed Estensore: Buricelli

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti, premesso di essere comproprietari dell'immobile sito in Portoscuso, via Giulio Cesare n. 35, e di aver presentato istanza di accesso agli atti concernenti la realizzazione di un manufatto edificato sul lastrico solare di proprietà comune ai ricorrenti medesimi e ai controinteressati specificati in epigrafe, al fine di accertarne la regolarità edilizia, hanno impugnato - con ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a., e previa richiesta di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a. - l'atto indicato in epigrafe, ossia la nota di chiarimenti (prot. n. 4725 del 21 marzo 2025) con la quale il Comune ha riscontrato la istanza anzidetta;

in particolare, i ricorrenti lamentano che il contenuto della nota evidenzierebbe una totale discrasia tra quanto richiesto e quanto effettivamente presente agli atti dell'amministrazione;

i ricorrenti stessi deducono, in via peraltro del tutto generica, la violazione della normativa sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

con decreto presidenziale cautelare n. 93/2025 del 9 maggio 2025, premessa l'esigenza di riservare al vaglio del Collegio la questione relativa alla inversione degli adempimenti processuali, in - palese, peraltro - violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a., posto che il ricorso risulta essere stato dapprima depositato in Segreteria, il 14 aprile 2025, e solo dopo, il 17 aprile 2025, notificato alle controparti, e impregiudicata, rimanendo riservata anch'essa alla valutazione in sede cautelare collegiale, ogni questione in rito e nel merito, la domanda cautelare monocratica è stata respinta per assenza del requisito dell'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 del c.p.a.;

l'Amministrazione intimata si è costituita per resistere, eccependo l'inammissibilità del ricorso per una pluralità di ragioni e, segnatamente:

i) per il difetto di legittimazione ad agire del signor Mauro R., non risultando egli istante in sede procedimentale, essendo stata, la domanda di accesso, presentata unicamente dal signor Umberto R., e risultando, per contro, notificata al Comune esclusivamente la procura alle liti del primo;

ii) per la violazione degli artt. 41, 45 e 116 c.p.a., per essere stato il ricorso depositato anteriormente alla notifica (deposito, come detto, eseguito il 14 aprile 2025, e notifica effettuata il 17 aprile 2025), con conseguente inammissibile inversione degli adempimenti processuali;

iii) per la violazione dell'art. 116 c.p.a., per la mancata notifica del ricorso, nel termine perentorio di 30 giorni, ai controinteressati, pur formalmente individuati nel corso del procedimento amministrativo;

in prossimità della udienza camerale del 28 maggio 2025, fissata per l'esame della istanza di misure cautelari, la parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica;

nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il giudizio in esito alla udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.

2. In diritto, preliminarmente va stralciata dagli atti di causa la "memoria di replica" della parte ricorrente, in quanto depositata fuori termine (soltanto il 27 maggio 2025, anziché entro le ore 12 del 26 maggio 2025);

ancora in via preliminare, e pur potendosi prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per "inversione degli adempimenti processuali (stabiliti) dagli artt. 41 e 45 del c.p.a." "in modo perentorio", come la difesa civica non omette di evidenziare, il Collegio ritiene di dover in via prioritaria scrutinare l'eccezione civica di inammissibilità sollevata in ordine alla procura notificata e depositata in atti, trattandosi di questione decisiva e assorbente rispetto agli ulteriori rilievi in rito sollevati;

in proposito va premesso che, pur essendo il giudizio in materia di accesso, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., improntato a snellezza procedimentale e processuale, consentendosi tra l'altro alle parti di stare in giudizio personalmente (cfr. art. 23 c.p.a.), nella specie i ricorrenti hanno ritenuto di farsi assistere da un difensore, il quale ha sottoscritto il ricorso con richiamo alla procura ad litem: dal che discende che trovano applicazione le regole processuali ordinarie sullo ius postulandi;

l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire è quindi fondata per le ragioni che seguono:

- è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la procura ad litem, per poter essere qualificata "speciale", debba recare l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti, dell'autorità adita e di ogni altro elemento idoneo a individuare la controversia (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723);

- ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del c.p.a., l'assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore), rende l'impugnazione inammissibile (C.d.S., Sez. VI, n. 4872/2016; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 9451/2023);

- l'atto di conferimento dei poteri al difensore ha natura di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., quando contiene gli elementi essenziali del giudizio (cfr. C.d.S., Sez. III, 19 aprile 2024, n. 3550);

- nel caso in esame, dalla procura depositata agli atti - peraltro difforme rispetto a quella allegata al ricorso notificato - risulta che il signor Umberto R. ha conferito mandato all'avv. Fabiano Pani "a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di successione e divisione ereditaria, delegando i procuratori alla richiesta di tutta la documentazione a tal fine necessaria e nelle fasi successive";

- la procura, peraltro, risulta priva della indicazione della data;

- una piana disamina di tale documento, unitamente all'esame della istanza di accesso e degli "scambi epistolari successivi", consente di escludere che la procura in questione integri i requisiti richiesti per potersi considerare valida ai fini del presente giudizio. Essa si riferisce a un procedimento radicalmente diverso da quello odierno, e non contiene elementi - nemmeno interpretabili - che consentano di collegarla al presente giudizio, il cui oggetto, peraltro, concerne proprio la contestazione dell'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale, senza alcun riferimento, nella relativa istanza, a un interesse di tipo difensivo;

- alla luce di quanto sopra, la procura ad litem deve ritenersi giuridicamente inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso;

- non risulta, infatti, conferita procura alcuna da parte del signor Mauro R. Invero, la documentazione depositata dall'Amministrazione evidenzia che il ricorso è stato notificato successivamente al deposito (notifica in data 17 aprile 2025, deposito il 14 aprile 2025), in violazione manifesta dell'ordine legale degli adempimenti processuali. A esso è allegata una procura "speciale", sottoscritta dal solo Mauro R., priva di data e firmata digitalmente dall'avv. Pani proprio in data 17 aprile 2025;

- anche questa procura ha un oggetto estraneo al presente giudizio ed è diversa da quella rilasciata da Umberto R. Ma, soprattutto, Mauro R. non risulta essere il soggetto che ha presentato l'istanza di accesso, con la conseguenza che - quand'anche la procura fosse ritenuta valida - difetterebbe comunque la condizione dell'azione;

- con riferimento, poi, alla possibilità, o meno, di sanare la suddetta carenza in giudizio ai sensi dell'art. 182 c.p.c. - possibilità comunque non evocata da parte ricorrente -, può essere sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata che ritiene tale rimedio impraticabile, non essendo "compatibile con la disciplina del processo amministrativo che considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso [...] (sì che) essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell'originario difensore). La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità" (in termini, C.d.S., Sez. IV, n. 108/2024, che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. un., n. 37434/2022);

in conclusione il ricorso è inammissibile;

la regolamentazione delle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a rimborsare al Comune di Portoscuso le spese di causa, che liquida nella misura complessiva di euro settecento/00 (euro 700,00), oltre agli accessori come per legge.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.