Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 28 maggio 2025, n. 1012
Presidente: Dello Preite - Estensore: Sbolgi
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 489 del 2025, notificato il 14 aprile 2025 e depositato l'11 maggio 2025, la parte ricorrente ha domandato «l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, della Nota di diniego dell'istanza autorizzatoria presentata dalla ricorrente, del 14.02.2025, relativa alla Pratica Ipas s.p.a. n. Id. 02495130011-06122024-1025, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 14.02.2025, dall'oggetto: "Provvedimento di diniego all'accoglimento della pratica id. 02495130011-06122024-1025, inerente alla domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente", e recante la seguente motivazione: "... L'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein) che prevede 'Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento'; nonché, ancora, l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, della Comunicazione di Preavviso di Diniego del 04.02.2025, notificata in pari data; nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere provvedimenti espressi, realmente e seriamente partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione all'istanza presentata».
2. Con la predetta impugnazione la parte ricorrente lamenta in sostanza il vizio motivazionale del provvedimento di diniego impugnato che si risolve nella laconica affermazione della necessità di espletare una procedura competitiva ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123 (c.d. direttiva Bolkstein) e chiede il rilascio di un titolo autorizzatorio sub condicione risolutiva per il conseguimento degli spazi pubblicitari (su suolo pubblico) anelati.
3. In data 19 maggio 2025, si è costituito l'ente locale resistente che ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il mercato degli impianti pubblicitari, essendo contingentato, determina l'instaurazione tra l'ente locale ed il privato di un rapporto non già autorizzativo, bensì concessorio e risulta, pertanto, corretto allocare l'uso dei predetti spazi con procedura competitiva. Nell'ambito della propria memoria il Comune ha poi evidenziato come, ad ogni modo, non possa rinvenirsi nell'ordinamento un generalizzato obbligo, per la pubblica amministrazione, di dare in concessione i propri beni.
4. All'udienza camerale del 26 maggio 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.
5. Il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
6. Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, il Comune - con apposito regolamento - "disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse".
Inoltre, il predetto articolo, al comma 3, precisa che "il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette".
Ebbene, dalla lettura della normativa di riferimento - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - emerge che tra l'ente locale e il privato si configura un rapporto "il cui modello di riferimento, alla luce della sua qualificazione sostanziale, è quello concessorio atteso che è giustappunto una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto (C.d.S., n. 529 del 2009 citata), potendo il regolamento comunale disciplinare anche le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), confluendo nel quadro di tale rapporto, di conseguenza, la regolazione unitaria dei profili di tutela della sicurezza stradale e dei valori culturali (C.d.S., V, n. 529 del 2009, cit.; cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894)" (così C.d.S., Ad. plen., n. 5/2013; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 3843; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 558).
Di conseguenza, ancora recentemente i giudici amministrativi, proprio sulla base di tale qualificazione giuridica, hanno sottolineato come sia "corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale" (cfr., ex multis, C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 4 maggio 2017, n. 946; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 19 luglio 2022, n. 2085).
Il Consiglio di Stato, proprio in relazione alle concessioni di suolo pubblico per gli impianti pubblicitari, ha osservato che "lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all'esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall'esercizio di quella determinata attività di impresa. (...). Aldilà, infatti, delle differenze nominalistiche che possono caratterizzare gli istituti e le fattispecie giuridiche disciplinate dal diritto interno, ciò che in definitiva rileva per il diritto dell'Unione è l'effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell'attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un'attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell'ambito dell'ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi" (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 13 settembre 2023, n. 8311; Ad. plen., sentt. nn. 17 e 18 del 2021).
7. Dunque, nel caso in esame, l'operato dell'ente, non può certo risolversi nel senso del rilascio sic et simpliciter dell'autorizzazione, ponendosi altrimenti in contrasto con il disposto dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonché con i principi di derivazione comunitaria di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 558).
8. Al contempo, tuttavia, l'ente locale non può nemmeno limitarsi a negare il bene della vita anelato con un provvedimento recante la laconica affermazione che occorre espletare la gara, senza alcun riferimento che circoscriva l'an, il quando e il quomodo della procedura competitiva.
9. La motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi, dunque, meramente apparente.
10. In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
11. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità e la particolare natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.