Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 22 maggio 2025, n. 4414

Presidente: Sabatino - Estensore: Palmieri

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al T.A.R. Lazio, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a., seconda graduata, con punti 92,71, ha impugnato l'omessa declaratoria di decadenza del raggruppamento aggiudicatario, primo graduato con punti 97, dall'aggiudicazione dell'accordo quadro "per la progettazione e l'esecuzione in appalto di manutenzione straordinaria per il rinnovo, potenziamento e upgrading degli impianti di SSE e LFM da eseguirsi nelle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali di RFI" - lotto n. 2, in ragione della dedotta mancata comprova di alcuni requisiti di esecuzione di cui al paragrafo XII.2 del disciplinare di gara, instando, in primis, per l'accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di determinarsi in tal senso.

Con il medesimo ricorso la parte ricorrente ha chiesto altresì l'annullamento del provvedimento di RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dell'8 maggio 2024, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra SCF s.r.l. e Omnia Servitia s.r.l., con progettista indicato A1 Engineering s.r.l., del lotto n. 2 della procedura in esame.

Costituitasi in giudizio, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha preliminarmente dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità, per tardività, della proposta azione impugnatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, SCF s.r.l. e Omnia Servitia s.r.l., in qualità di mandataria (la prima) e di mandante (la seconda) del costituendo RTI, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di accertamento spiegata dalla parte ricorrente, a cagione della sua natura sussidiaria rispetto all'azione di annullamento degli atti di gara e, in particolare, nella fattispecie, dell'intervenuta aggiudicazione, rispetto alla impugnazione della quale comunque hanno dedotto l'irricevibilità del gravame per tardività.

Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, anche in virtù dello spiegato ricorso incidentale.

Con sentenza n. 20676/24 il T.A.R. Lazio ha: a) respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; b) dichiarato l'inammissibilità dell'azione di accertamento; c) accolto in parte l'azione impugnatoria; d) rigettato il proposto ricorso incidentale.

Per l'effetto, il T.A.R. Lazio ha annullato l'impugnata comunicazione di stipula dell'accordo quadro, con cui l'Amministrazione ha escluso tacitamente la sussistenza dei presupposti per disporre la decadenza dell'aggiudicataria dalla aggiudicazione, dichiarando altresì l'inefficacia dell'accordo quadro stipulato in data 10 luglio 2024, con contestuale riconoscimento del diritto della ricorrente, quale seconda graduata, all'aggiudicazione della gara, previa verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.

Avverso tale statuizione giudiziale le società SCF s.r.l., in qualità di mandataria del costituendo RTI, e Omnia Servitia s.r.l., in qualità di mandante del costituendo RTI, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando et in procedendo, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la mancata produzione dei certificati di taratura di cui al paragrafo XII.2 del disciplinare potesse e dovesse comportare ex se la decadenza dell'aggiudicazione. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, nonché dell'allegato II.8 del d.lgs. 36/2023.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a. in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha aderito alle conclusioni di parte appellante.

Costituitasi in giudizio, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a., nella qualità in atti, ha chiesto il rigetto dell'appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. L'appello principale è fondato.

3. L'appellante, aggiudicataria dell'appalto in esame, è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, per aver omesso il deposito, prescritto a pena di decadenza (disciplinare, par. XII.2), dei certificati di taratura, entro gg. 15 dall'aggiudicazione.

3.1. Ciò premesso, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 36/2023: "I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8".

A sua volta, l'allegato II.8 del d.lgs. 36/2023, cui fa rinvio l'art. 105 del medesimo codice, prevede espressamente che "Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto".

3.2. Pertanto, il codice dei contratti pubblici stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di accettare mezzi di prova equivalenti - e in primis la documentazione tecnica del fabbricante - in tutti i casi in cui "l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato".

4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, a evasione della richiesta di comprova formulata dall'Amministrazione, l'appellante ha trasmesso una serie di dichiarazioni con cui i costruttori hanno attestato che la chiesta documentazione - e in particolare i rapporti/certificati di taratura - sarebbe stata trasmessa ad approntamento della merce, e comunque in concomitanza della loro consegna.

Pertanto, l'appellante non ha prodotto i certificati di taratura semplicemente perché essi erano momentaneamente indisponibili, in quanto rilasciabili solo contestualmente alla consegna degli strumenti cui detti rapporti/certificati si riferivano. Essa invece ha prodotto la copia di 5 datasheet, dai quali si desume che le 5 apparecchiature nella propria disponibilità posseggono i requisiti minimi indicati nel predetto allegato 16.

All'evidenza, l'appellante ha pienamente assolto i propri obblighi, producendo tutta la documentazione in suo possesso, e allegando altresì dichiarazione resa dal produttore delle contestate apparecchiature, attestante che le stesse sarebbero state corredate di un certificato di taratura da consegnarsi insieme alle apparecchiature nella disponibilità del RTI aggiudicatario. Il tutto prima dell'esecuzione del contratto.

Per tali ragioni, l'impugnata sentenza deve ritenersi erronea sul capo oggetto di gravame principale, avendo accolto il ricorso sulla base di argomentazioni non in linea con le coordinate giuridiche desumibili dagli artt. 105 del codice dei contratti pubblici e dall'allegato II.8 al medesimo codice.

5. Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale.

6. L'appello incidentale è invece infondato.

Con il primo motivo di appello incidentale GCF s.p.a. lamenta che l'appellante principale non avrebbe comprovato di possedere l'ulteriore requisito di esecuzione relativo alla composizione e ai requisiti dello staff di progettazione rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro, previsto dal medesimo par. XII.2 del disciplinare di gara, dal momento che per sette dei dieci professionisti elencati dal RTI SCF a tal fine non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione del legame esistente né con il progettista indicato né con il concorrente SCF.

Inoltre, l'appellante incidentale lamenta la violazione dell'art. 36, comma 3, dell'allegato II.2 del d.lgs. 36/2023, a norma del quale le società di ingegneria possono affidare la progettazione oggetto di affidamento "al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente della medesima società e avente i medesimi requisiti"; requisiti asseritamente non posseduti dal RTI aggiudicatario.

Gli assunti sono infondati.

7. È sufficiente sul punto osservare che, come correttamente argomentato in parte qua dal giudice di prime cure, ciò che richiede il paragrafo XII.2, al punto IV.3.2, del disciplinare è la comprova non già dei requisiti di partecipazione, ma di quelli "indicati nel presente paragrafo", e segnatamente, i requisiti relativi alla composizione e qualità professionale ed esperenziale dei membri dello staff di progettazione, che non deve necessariamente coincidere con lo stabile organigramma richiesto alle società di ingegneria.

E nella specie, non è stata in alcun modo contestata la comprova, in capo ai componenti dello staff di progettazione individuato ai fini della esecuzione dell'accordo, dei requisiti di cui al paragrafo XII.2, punto IV.3.2, la qual cosa elide il presupposto dell'invocata decadenza, essendo quest'ultima comminata dalla legge di gara per il solo caso in cui tali requisiti non siano stati comprovati nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione.

In definitiva, reputa il Collegio che le ampie dissertazioni spese sul punto dall'appellante incidentale (pp. 8-13) siano del tutto inconferenti nel caso di specie, avendo detta appellante censurato la mancata dimostrazione di un aspetto che la legge di gara (par. XII, punto IV.3.2) non richiedeva in alcun modo di comprovare.

Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.

8. Con il secondo motivo di gravame incidentale GCF s.p.a. ha reiterato la censura relativa all'asserita falsità di dichiarazione resa in gara dall'aggiudicataria, in ordine al possesso del requisito premiale previsto dal disciplinare tecnico per la gestione contemporanea di n. 13 cantieri per entrambi i lotti (n. 2 e n. 4), laddove invece all'atto dell'aggiudicazione essa avrebbe fornito documentazione a comprova della disponibilità di apparecchiature sufficienti per gestire, al più, n. 11 cantieri in contemporanea.

Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, essendo documentalmente smentito dall'elenco delle "Apparecchiature per le verifiche degli impianti di terra (Ica)", in atti, che rappresenta le quattro apparecchiature riferite al modello DRC AF VPC 27500 M + S, impiegate per le verifiche degli impianti di terra (Ica), diverso da quello riferito alle "Apparecchiature per le verifiche degli impianti di terra (Icc)", e come tale pienamente idoneo alla erogazione della potenza prevista nell'allegato 16 dello schema di accordo quadro.

Per tali ragioni, l'atto impugnato si sottrae, anche sotto tale aspetto, alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.

9. Conclusivamente, l'appello principale è fondato, nel mentre infondato è l'appello incidentale.

10. Ne consegue, in accoglimento dell'appello principale, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a. in primo grado.

11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, così provvede;

- rigetta l'appello incidentale;

- accoglie l'appello principale, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a.

Condanna G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante principale e da RFI s.p.a., che si liquidano, per ciascuna di esse, per il doppio grado di giudizio, in euro 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 20676/2024.