Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 21 maggio 2025, n. 847
Presidente: Perna - Estensore: Perilongo
Premesso che, con ricorso del 24 dicembre 2019, l'avv. Raffaella R. è insorta avverso il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine di Asti in merito ai compensi professionali lei spettanti per l'attività difensionale svolta nella causa civile iscritta al RG n. 19756/2013 del Tribunale di Torino, definita con sentenza della Quarta Sezione Civile del 16 marzo 2016, n. 1470.
Considerato che, a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio processuale, le parti intimate non si sono costituite nel giudizio.
Osservato che, nel corso dell'udienza pubblica del 15 aprile 2025, la Presidente ha reso, mediante annotazione a verbale, avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse alla decisione.
Ricordato che - per unanime e condivisibile indirizzo giurisprudenziale - non è ravvisabile un interesse concreto e attuale a impugnare dinanzi al Giudice Amministrativo il parere di congruità pronunciato da un Collegio o da un Ordine professionale, in merito alla liquidazione delle competenze del professionista per l'attività prestata in favore dei propri clienti, trattandosi di atto rilevante ai soli fini della formazione della prova scritta necessaria per l'emanazione di provvedimenti monitori in sede civile, rispetto al quale la parte riceve piena e integrale tutela nell'ambito dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice ordinario (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 329; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 febbraio 2021, n. 297; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1° settembre 2020, n. 1626; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 580; T.A.R. Toscana, Sez. II, 5 luglio 2012, n. 1268; T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 aprile 2013, n. 572).
Osservato che, in ipotesi di contestazioni o rivendicazioni da parte delle controinteressate, l'avv. R. potrà chiedere, nelle opportune sedi processuali, l'accertamento della congruità dei compensi percepiti per l'attività difensionale svolta in relazione alla menzionata causa RG n. 19756/2013, irrilevante restando a tal fine il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti (o il suo annullamento in questo giudizio).
Ritenuta dunque l'inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto di interesse alla decisione di merito.
Osservato che, a fronte della mancata costituzione delle parti intimate, nulla deve disporsi in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto di interesse alla decisione di merito;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.