Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 9 maggio 2025, n. 841
Presidente: Mezzacapo - Estensore: Andolfi
Si deve premettere che, in astratto, l'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo; se dedotta in giudizio è una posizione di diritto soggettivo, infatti, il rimedio si rivela inutile, perché l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, ovvero al giudice amministrativo, ove sussista la giurisdizione amministrativa esclusiva (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 marzo 2025, n. 2631).
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento su un procedimento di revisione prezzi riferito a un contratto di appalto stipulato il 28 dicembre 2018, che, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe stato avviato con l'istanza presentata il 18 dicembre 2024.
In realtà, con l'atto di diffida e messa in mora del 18 dicembre 2024, la ricorrente ha diffidato il Comune, oltre che a concludere il procedimento di revisione dei prezzi che, stando a quanto indicato nell'atto di diffida, sarebbe stato avviato il 2 agosto 2023, a disporre il pagamento del saldo delle fatture in data 13 gennaio 2024. Il pagamento di queste fatture era stato già chiesto con una istanza del 7 giugno 2024, respinta il 5 luglio 2024 con un atto del Comune non impugnato.
La pretesa al pagamento delle fatture riveste inequivocabilmente la natura di un diritto soggettivo, trattandosi del corrispettivo spettante all'impresa affidataria del servizio per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, per cui è inammissibile l'azione per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto al mancato pagamento delle suddette fatture.
Quanto al procedimento di revisione dei prezzi, fermo restando che l'istanza per il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l'atto di avvio di un procedimento amministrativo che deve essere concluso con un provvedimento definitivo da parte della pubblica amministrazione, non risulta agli atti processuali alcuna istanza, formalmente e sostanzialmente qualificabile come tale, per l'avvio del suddetto procedimento.
Certamente non può essere qualificata come istanza di avvio del procedimento di revisione dei prezzi la diffida e messa in mora del 18 dicembre 2024, laddove viene meramente richiamata una generica istanza di revisione prezzi asseritamente avanzata il 2 agosto 2023 che, tuttavia, non risulta allegata.
Neppure si può ritenere che la precedente istanza presentata dalla ricorrente il 7 giugno 2024 costituisca l'atto di avvio di un procedimento amministrativo per la revisione dei prezzi del contratto di appalto. La nota del 7 giugno 2024 consiste, oggettivamente, in una diffida al pagamento delle fatture ad essa allegate, senza alcun riferimento ad un eventuale procedimento di revisione dei prezzi in corso di espletamento.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti per l'azione di accertamento del silenzio-inadempimento, non risultando essere stato avviato alcun procedimento amministrativo che potesse obbligare la pubblica amministrazione resistente a provvedere al riguardo.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese difensive sostenute dal Comune devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.