Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 29 aprile 2025, n. 3638
Presidente: Corradino - Estensore: Pescatore
FATTO E DIRITTO
1. L'odierna parte appellante ha impugnato in primo grado gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - alla quale ha preso parte collocandosi tra gli idonei non vincitori.
2. Nell'impugnativa ha lamentato l'omesso riconoscimento in suo favore della quota di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della l. 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», sostenendo che, in quanto portatrice di invalidità superiore al 45% (come rappresentato nella domanda di partecipazione al concorso), avrebbe dovuto esserle riconosciuta la guarentigia legale dell'assunzione in ruolo nella quota riservata.
3. Con la sentenza qui impugnata n. 19278 del 2024, il T.A.R. per il Lazio ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, valorizzando la consistenza di "diritto soggettivo all'assunzione" attribuibile alla posizione dedotta in giudizio dalla parte.
3.1. Più in dettaglio, dopo aver illustrato l'articolazione della procedura di assunzione dei soggetti di cui alla l. n. 68/1999, il primo giudice ha osservato:
i) che la ricorrente, avendo indicato e certificato, nella domanda di partecipazione al concorso, il proprio status di invalido e avendo superato le prove concorsuali con il punteggio di 21,75/30 (che la rende idonea non vincitrice) si è lamentata "dell'omesso riconoscimento del diritto all'assunzione di cui alla L. 68/1999, negatogli a valle dell'approvazione della graduatoria finale";
ii) che "... le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato; e ciò senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al G.O., tramite l'impugnazione della graduatoria dei vincitori".
4. In questa sede l'appellante, senza contestare l'assunto centrale della tesi del T.A.R. (ovvero l'attrazione al giudice ordinario della cognizione sul diritto all'assunzione del soggetto disabile), sostiene tuttavia che l'impugnativa - riguardando anche gli atti presupposti e regolatori della selezione concorsuale, censurati per specifiche violazioni di legge e rispetto ai riflessi, in termini di illegittimità derivata, che ne conseguono sui singoli atti applicativi a valle - si collocherebbe su un terreno almeno per questa parte pienamente rientrante nella cognizione del giudice amministrativo; aggiunge che comunque la giurisdizione sussisterebbe sull'istanza di accesso avanzata nel medesimo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
5. La causa, nel corso della quale si sono costituite in resistenza le Amministrazioni indicate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale ex art. 98 c.p.a. del 3 aprile 2025 per essere definita, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., con pronuncia in forma semplificata.
6. L'appello è in parte fondato.
6.1. Dalla lettura dell'impugnativa di primo grado (p. 10 e ss.) si evince che la ricorrente, oltre a rivendicare il proprio diritto all'assunzione nella quota riservata, ha in primis contestato la legittimità del bando laddove interpretato nel senso di consentire all'Amministrazione procedente di affrancarsi dal rispetto delle obbligatorie quote d'assunzione delle categorie protette.
Il passaggio del bando controverso è quello in cui si afferma che «le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", saranno coperte con altre modalità...» (pag. 2).
6.2. Nella prospettiva della parte appellante sarebbe questa specifica latitudine dell'impugnativa - unitamente al dedotto interesse legittimo all'espletamento di una procedura selettiva secundum ius - a differenziare il caso di specie da quelli esaminati nella giurisprudenza richiamata in sentenza.
6.3. Il Collegio dissente da tale impostazione, in quanto l'orientamento univoco del giudice regolatore della giurisdizione al quale ha fatto richiamo il T.A.R. - e che è stato elaborato su fattispecie analoghe a quella in esame, concernenti la rivendicazione del diritto perfetto all'assunzione in forza della l. 12 marzo 1999, n. 68 - ha ripetute volte chiarito:
i) che ai fini dell'individuazione della giurisdizione rileva il petitum sostanziale e quindi la natura del particolare rapporto fatto valere in giudizio, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della c.d. causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti e degli atti posti a suo sostegno (Cass., Sez. un., n. 20902 del 2011, n. 23108 del 2010; C.d.S., Sez. IV, n. 5766 del 2013; Sez. V, n. 3814 del 2011);
ii) che nelle fattispecie qui di interesse la posizione azionata è di diritto soggettivo pieno, stante l'assenza di potere discrezionale in capo all'Amministrazione e la correlazione della questione controversa ad una fase logicamente successiva o comunque collaterale al presupposto procedimento amministrativo concorsuale i cui esiti, confluiti nell'approvazione della graduatoria, non rientrano nell'oggetto della contestazione;
iii) che la conseguente giurisdizione del Giudice ordinario non può essere esclusa per il solo fatto che la medesima domanda contenga anche la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, stante il potere del Giudice ordinario di valutarne la lesività rispetto al diritto soggettivo e di provvedere alla sua disapplicazione nel caso concreto (Cass. civ., Sez. un., n. 3409 del 2008, n. 12348 del 2007, n. 15342 del 2006, n. 7507 del 2003; Sez. lav., n. 12441 del 2016; in senso analogo, con puntuale motivazione, vedasi anche C.d.S., Sez. V, n. 4138/2015 e, più di recente, T.A.R. Molise, Sez. I, n. 30 del 2023).
6.4. Nel caso di specie, benché con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato formalmente richiesto l'annullamento della graduatoria definitiva del concorso e del presupposto bando - nella parte in cui non è stata espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in favore delle c.d. categorie protette - il petitum sostanziale concerne in realtà il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere assunta presso il Ministero della giustizia per essere risultata idonea nella procedura concorsuale ed essere in possesso dei requisiti per poter usufruire della riserva prevista in materia di tutela delle categorie protette (l. n. 68 del 1999).
6.5. Sotto tale profilo, posto che l'omessa indicazione della riserva non determina alcun impedimento all'assunzione, dal momento che l'Amministrazione è obbligata ex lege a dare attuazione ai termini normativi della riserva, ove ne ricorrano i presupposti (C.d.S., Sez. IV, n. 1421 del 1998; Sez. V, n. 5407 del 2002; Cass., Sez. un., n. 4110 del 2007), la posizione giuridica dedotta in giudizio non può essere qualificata di interesse legittimo, non venendo in considerazione in alcun modo l'esercizio di un potere pubblico discrezionale, trattandosi per contro di un vero e proprio diritto soggettivo della parte ad essere assunta presso la pubblica Amministrazione, in quanto appartenente ad una delle c.d. categorie beneficiarie della riserva (in senso conforme si veda anche Cass., Sez. un., n. 7507 del 2003).
6.6. In relazione a questa parte della domanda, pertanto, l'appello non può essere accolto.
6.7. Sussiste invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di accesso avanzata dalla parte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. (ma del tutto pretermessa dal T.A.R. nella sua pronuncia), in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), punto 6), c.p.a.
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo le indicazioni dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio (C.d.S., Ad. plen., n. 4 del 2023), l'istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma (e non invece un'istanza istruttoria), benché spiegata in via incidentale nell'ambito e in funzione servente rispetto all'azione spiegata nel giudizio principale, e la sua autonomia fa sì [che] essa dia luogo a un distinto rapporto processuale in quanto incidente su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale (in senso conforme, di recente, T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, n. 5000 del 2025).
6.8. Non osta, quindi, alla giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di accesso la circostanza che la stessa sia connessa ad altra controversia in materia di lavoro privatizzato devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (T.A.R. Trento, Sez. I, n. 346 del 2016; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 155 del 2016).
7. Alla stregua di quanto esposto l'appello deve essere accolto in relazione alla domanda sull'accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata solo in parte qua con rinvio della causa, entro questi limiti, al giudice di primo grado.
8. La peculiarità della controversia integra il presupposto di legge per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in relazione al motivo concernente la domanda sull'accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ed entro questi limiti annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 19278/2024.