Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 28 marzo 2025, n. 2607
Presidente: Lotti - Estensore: Palmieri
FATTO E DIRITTO
- visto l'appello in esame, avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza del T.A.R. Lazio n. 15955/24;
- rilevato che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2024, n. 328, avente ad oggetto la disciplina delle caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26;
- in particolare, detto decreto stabilisce che l'installazione delle strutture in argomento, da parte del conducente, compreso l'eventuale carico su di esse sistemato, rispetti le prescrizioni dell'art. 164 del codice della strada, "Sistemazione del carico sui veicoli", e venga eseguito in base alle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore;
- tale decreto stabilisce pertanto nuove procedure, idonee a modificare le fonti normative poste a fondamento degli atti impugnati;
- per tali ragioni, l'annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell'esperimento di future azioni risarcitorie;
- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;
- ritenuto che tale conclusione non risulti smentita dall'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dalle associazioni in epigrafe. Ciò in quanto, come chiarito da questo Consiglio di Stato: "Nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il c.d. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, comma 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; Sez. V, n. 1640 del 2012; Sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363; arg. pure da Ad. plen., nn. 1, 2 e 9 del 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre "domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale" (art. 42, comma 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5, c.p.a., sul punto da ultimo C.d.S., Sez. IV, n. 26 del 2022 ivi i rimandi alle Adunanze plenarie di riferimento)" (C.d.S., Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040);
- per tali ragioni, la posizione dell'interventore (ad adiuvandum o ad opponendum) non è autonoma, ma è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale, e per tali ragioni non può che seguirne la sorte;
- nella fattispecie in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione da parte dell'appellante determina ipso iure la perdita di ogni interesse alla sua autonoma prosecuzione da parte dell'interventore;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 15955/2024.