Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 1° aprile 2025, n. 1131
Presidente: Vinciguerra - Estensore: Di Paolo
FATTO E DIRITTO
1. Con l'odierno ricorso, il sig. [omissis] ha impugnato il provvedimento del 6 aprile 2022, notificato il 4 maggio 2022, con il quale il Prefetto di Milano ha respinto l'istanza - avanzata dal ricorrente - di revoca in autotutela del provvedimento prefettizio del 26 gennaio 2022, notificato il 22 febbraio 2022, contenente il divieto di svolgere l'attività di steward.
2. Il ricorrente espone:
- di aver presentato domanda di partecipazione al corso di steward svolto dalla [omissis] s.r.l. ai fini della formazione professionale;
- di aver partecipato ad un incontro in cui la citata società aveva fornito informazioni sommarie sul corso e sulle date, poi non osservate a causa della pandemia;
- di essere stato destinatario del citato provvedimento del 26 gennaio 2022, notificato il 22 febbraio 2022, con il quale il Prefetto di Milano gli ha inibito l'attività di steward all'interno degli impianti sportivi, perché non in possesso dei requisiti soggettivi fissati dal d.m. 13 agosto 2019, all. A, punto 5, lett. [e]), in quanto denunciato il 15 luglio 2014 dall'Ufficio di frontiera area Punta Raisi di Palermo per il reato di cui all'art 658 c.p. e denunciato l'1 ottobre 2015, per lo stesso reato, dall'Ufficio di frontiera area Caselle di Torino, nonché in ragione del negativo giudizio di affidabilità espresso nei suoi confronti;
- di aver presentato il 23 febbraio 2022 istanza di revoca del citato provvedimento inibitorio rappresentando alla Prefettura di non essere stato condannato per i reati di procurato allarme per i quali era stato denunciato nel 2014 e 2015 e posti a fondamento del divieto.
Tuttavia, il Prefetto di Milano, il 3 maggio 2022, confermava il precedente provvedimento di divieto di attività di steward.
Con il ricorso deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I) mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990;
II) difetto di istruttoria e di motivazione;
III) obbligo della pubblica amministrazione di revoca ex art. 21-quinquies codice amministrativo.
3. Con il primo e assorbente motivo di ricorso il ricorrente censura l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di riesame e la violazione del principio del contraddittorio, dal momento che - a suo dire - la Prefettura non avrebbe comunicato al richiedente le ragioni fattuali e giuridiche ostative alla revoca del provvedimento inibitorio di cui era stato richiesto il riesame.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Come noto, per costante insegnamento giurisprudenziale, richiamato anche dall'Amministrazione resistente, l'esercizio dell'autotutela amministrativa costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, a fronte del quale, di regola, le istanze dei privati costituiscono meri atti di sollecitazione che non determinano un obbligo per l'Amministrazione di provvedere (ex multis, C.d.S., Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301: "In caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente").
3.3. Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza, ove l'Amministrazione si determini all'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di riesame deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, una sua efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo e, al contempo, di fornire all'Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale (C.d.S., Sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 520; Sez. V, 2 luglio 2018, n. 4041; 24 giugno 2019, n. 4327).
3.4. Nel caso di specie, è evidente che il provvedimento di conferma impugnato è stato adottato in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Da ciò è derivata l'impossibilità per il ricorrente di dispiegare le facoltà difensive e di illustrare esattamente proprio quelle ragioni che lo stesso sostiene essere idonee ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa. Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non si tratta di un atto meramente confermativo, atteso che la Prefettura ha rinnovato l'istruttoria coinvolgendo la Questura di Milano, avviando - omettendo la necessaria comunicazione di avvio - il procedimento di riesame.
3.5. Ribadito perciò che le finalità sottese all'adempimento dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 non risultano in concreto soddisfatte, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento assume un sicuro maggiore spessore proprio quando - come nel caso di specie - dall'istanza di autotutela avanzata dal ricorrente non sorge un obbligo di provvedere a carico dell'Amministrazione e quindi l'interessato non può avere conoscenza dell'apertura del procedimento nei suoi confronti, salvo che l'Amministrazione dimostri in giudizio che il ricorrente ne sia venuto aliunde a conoscenza, sì da consentire di ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione (C.d.S., Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925).
3.6. Sussiste pertanto il lamentato vizio invalidante che rende il provvedimento illegittimo e va quindi annullato.
4. Attesa la fondatezza del primo e assorbente motivo di ricorso, va inoltre accolto il reclamo avverso il diniego al gratuito patrocinio, di cui al decreto della competente commissione n. [omissis] pubblicato il 14 settembre 2022.
5. Nulla spese, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla il provvedimento impugnato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.