Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 10 aprile 2025

Presidente e Relatore: Biltgen

«Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Decisione 2010/279/PESC - Missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan - Articolo 7, paragrafo 3 - Costi connessi con il personale distaccato - Indennità versate sia dall'Unione europea sia dallo Stato membro cui il membro del personale appartiene - Cumulo - Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE - Articolo 275, primo comma, TFUE - Competenza della Corte a interpretare una disposizione di diritto dell'Unione relativa alla PESC».

Nella causa C‑238/24 [Tartisai] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 2 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2024, nel procedimento NR contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti, Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU 2010, L 123, pag. 4).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, NR e, dall'altro, il Ministero della Difesa (Italia), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Italia), il Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti (Italia), il Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan (Italia) e il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri (Italia) (in prosieguo, congiuntamente: l'«amministrazione della Difesa») in merito al recupero, da parte di quest'ultima, dell'indennità di missione all'estero percepita da NR a titolo della normativa italiana.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. L'articolo 2 della decisione 2010/279, intitolato «Obiettivi», prevedeva quanto segue:

«[La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (in prosieguo: la "missione EUPOL Afghanistan")] contribuisce in modo significativo all'istituzione sotto direzione afghana di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale, in accordo con la consulenza politica e l'opera di rafforzamento istituzionale dell'Unione [europea], gli Stati membri ed altri attori internazionali. La [missione EUPOL Afghanistan] sosterrà inoltre il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto e nel rispetto per i diritti umani».

4. L'articolo 7 di tale decisione, intitolato «Personale», così disponeva:

«1. Il personale [della missione EUPOL Afghanistan] è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura della [missione EUPOL Afghanistan] di cui all'articolo 4.

2. [La missione EUPOL Afghanistan] è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'[Unione].

3. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'[Unione] sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

(...)

5. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della [missione EUPOL Afghanistan]. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla [decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU 2001, L 101, pag. 1)]».

5. Ai sensi dell'articolo 8 di detta decisione, intitolato «Status del personale [della missione EUPOL Afghanistan]»:

«1. Lo status del personale [della missione EUPOL Afghanistan] in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento [della missione EUPOL Afghanistan], è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell'articolo 37 del trattato [UE].

2. Lo Stato o l'istituzione dell'[Unione europea] che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'[Unione europea] in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il [capo della missione EUPOL Afghanistan] e i singoli membri del personale».

Diritto italiano

6. L'articolo 2 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941 - Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero (GURI n. 134, dell'11 giugno 1926; in prosieguo: il «regio decreto n. 941/26»), prevede, per i partecipanti alle missioni internazionali, che l'indennità di missione all'estero ivi prevista compete «dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno».

7. L'articolo 39 vicessemel, comma 39, del decreto-legge del 30 dicembre 2005, n. 273 - Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (GURI n. 303, del 30 dicembre 2005), convertito con modificazioni dalla legge del 23 febbraio 2006, n. 51 (GURI n. 49, del 28 febbraio 2006), dispone quanto segue:

«L'articolo 1 del [regio decreto n. 941/26], gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario».

8. L'articolo 3, paragrafo 1, della legge del 3 agosto 2009, n. 108 - Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (GURI n. 181, del 6 agosto 2009; in prosieguo: la «legge n. 108/2009»), così prevede:

«Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al [regio decreto n. 941/26], nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Il ricorrente nel procedimento principale, appartenente all'Arma dei Carabinieri, in tale qualità ha aderito alla missione EUPOL Afghanistan nel giugno 2011.

10. Egli è stato remunerato a livello nazionale con un'indennità giornaliera (per diem) prevista dall'articolo 3 della legge n. 108/2009. Ha altresì percepito emolumenti dalla missione EUPOL Afghanistan, composti da tre tipologie di «indennità» denominate rispettivamente «per diem allowance» (indennità giornaliera), «hardship allowance» (indennità di sede disagiata) e «risk allowance» (indennità di rischio).

11. Nel marzo 2012 l'amministrazione della Difesa ha avviato, sulla base della legge n. 108/2009, il recupero, nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, di quanto percepito a titolo di indennità di missione che gli era stata versata in forza del regio decreto n. 941/26. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009 prevede sostanzialmente che, al personale che partecipa alle missioni internazionali, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941/26, detraendo eventuali indennità corrisposte direttamente dagli organismi internazionali. In esito all'istruttoria, tale amministrazione, nel corso del mese di dicembre 2020, ha pertanto deciso di recuperare dal ricorrente nel procedimento principale un importo di EUR 25 131,80.

12. Egli ha impugnato tale decisione facendo valere, in particolare, che da una lettera datata 11 agosto 2011, inviata dal consigliere legale del capo missione di EUPOL Afghanistan al Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, risultava che, in applicazione dell'articolo 7 della decisione 2010/279, gli Stati membri dovevano farsi carico dei costi per il personale distaccato, incluse le spese di viaggio, la copertura sanitaria, nonché le indennità applicabili. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, le indennità versate nell'ambito della missione EUPOL Afghanistan dovevano aggiungersi a quelle versate in applicazione del diritto italiano. A sostegno della sua posizione, egli invocava, inoltre, la versione in lingua inglese dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 e affermava che i termini «other than» ivi contenuti dovevano essere intesi nel senso di «in aggiunta a».

13. Poiché il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale, quest'ultimo ha proposto appello contro tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.

14. Dinanzi a tale giudice, il ricorrente nel procedimento principale ribadisce il suo argomento dedotto in primo grado e fa valere che l'amministrazione della Difesa è tenuta, conformemente al principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno, a versare l'indennità di missione italiana, mentre le indennità dell'Unione, vale a dire le indennità giornaliere, le indennità di sede disagiata e le indennità di rischio, dovrebbero, come indicato dal consigliere legale del capo della missione EUPOL Afghanistan, essere versate in modo autonomo, poiché sono previste da un'azione comune e non sono quindi soggette alla competenza delle autorità nazionali. A sostegno della sua interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279, il ricorrente nel procedimento principale invoca, ancora una volta, la versione in lingua inglese di tale disposizione e sostiene che da quest'ultima risulta che le indennità nazionali devono essere pagate «in aggiunta a» quelle versate allo stesso titolo dall'Unione.

15. Il giudice del rinvio dubita del significato esatto da attribuire all'espressione «other than» contenuta nella versione in lingua inglese dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279. Secondo detto giudice, mentre tale espressione può essere tradotta, in lingua italiana, sia con «in aggiunta a», sia con «fatta esclusione», altre versioni linguistiche di quest'ultima, in particolare la versione in lingua francese, non sono passibili di interpretazione in quanto utilizzano i termini «à l'exclusion des», al pari della versione in lingua italiana che utilizza i termini «diverse da».

16. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quale sia l'esatta interpretazione dell'articolo 7, [paragrafo] 3, della decisione [2010/279], ossia se tale disposizione abbia inteso prevedere, o meno, il cumulo tra le indennità erogate dallo Stato membro e quelle attribuite [dalla missione EUPOL Afghanistan];

2) nell'ipotesi in cui l'interpretazione deponga nel senso della cumulabilità tra le richiamate indennità, se l'articolo 7, [paragrafo] 3, della decisione [2010/279] osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009, nella parte in cui prevede che «(...) al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al [regio decreto n. 941/26], (...) detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali», nonché di cui agli articoli 1 del [regio decreto n. 941/26], 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, secondo l'interpretazione giurisprudenziale (...) volta ad escludere il cumulo delle indennità».

17. L'11 luglio 2024 la Corte ha invitato, sulla base dell'articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a fornire informazioni sugli obiettivi perseguiti dall'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279.

Sulla competenza della Corte

18. Il governo rumeno considera che, in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte non è competente a interpretare una disposizione relativa alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), quale l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279. La Commissione europea ritiene, dal canto suo, che la Corte sia competente a interpretare una simile disposizione.

19. Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all'articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea di principio, non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sulla base di queste ultime. Tali disposizioni introducono una deroga alla regola della competenza generale che l'articolo 19 TUE conferisce a tale istituzione per garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati e, di conseguenza, devono essere interpretate in modo restrittivo (sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, punti 39 e 40; del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 35, nonché del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 62).

20. Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e l'articolo 275, secondo comma, TFUE stabiliscono esplicitamente due eccezioni a tale principio, vale a dire la competenza della Corte, da un lato, a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE e, dall'altro, a pronunciarsi sui ricorsi, proposti alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni del Consiglio adottate sulla base delle disposizioni relative alla PESC, che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche (sentenze del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 36, nonché del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 63 e giurisprudenza citata).

21. Nel caso di specie, si deve constatare che le presenti questioni pregiudiziali non rientrano in nessuna di tali eccezioni.

22. Occorre pertanto ancora valutare se la competenza della Corte possa essere fondata sulla circostanza che gli atti di cui al procedimento principale non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione nell'ambito della PESC, fermo restando che, in mancanza di un simile collegamento diretto a tali scelte politiche o strategiche, la Corte è competente, in particolare, ad interpretare tali atti (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punti 116 e 117 nonché giurisprudenza citata).

23. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che la portata della limitazione in deroga alla competenza della Corte di giustizia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all'articolo 275, primo comma, TFUE non si estende fino a escludere la competenza del giudice dell'Unione a controllare atti di gestione del personale relativi a membri del personale distaccati dagli Stati membri aventi l'obiettivo di rispondere alle esigenze, a livello di teatro delle operazioni, di una missione quale la missione EUPOL Afghanistan, mentre il giudice dell'Unione è, in ogni caso, competente a sindacare simili atti allorché questi riguardino membri del personale distaccati dalle istituzioni dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punto 55).

24. Qualunque altra interpretazione implicherebbe in particolare che, allorché uno stesso atto di gestione del personale relativo alle operazioni «sul campo» riguardi al contempo membri del personale distaccati dagli Stati membri e membri del personale distaccati dalle istituzioni dell'Unione, la decisione adottata con riferimento ai primi potrebbe essere inconciliabile con quella pronunciata dal giudice dell'Unione con riferimento a questi ultimi (sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punto 57).

25. Nel caso di specie, da un lato, l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279, la cui interpretazione è oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, riguarda le spese relative al personale distaccato nell'ambito della missione EUPOL Afghanistan, cosicché tale disposizione non si ricollega direttamente alle scelte politiche o strategiche effettuate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione nell'ambito della PESC (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punto 128).

26. Dall'altro lato, ciò non toglie che tale disposizione, pur non essendo un atto di gestione del personale relativo alle operazioni «sul campo», riguardi allo stesso titolo i membri del personale distaccati rispettivamente dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione per quanto riguarda la presa in carico di tali spese. Orbene, al fine di garantire un'interpretazione uniforme di detta disposizione e di evitare che le decisioni riguardanti i membri del personale distaccati dagli Stati membri siano inconciliabili con quelle emesse dal giudice dell'Unione riguardo ai membri del personale distaccati dalle istituzioni dell'Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 24 della presente sentenza, occorre dichiarare la competenza della Corte a procedere alla sua interpretazione.

27. Pertanto, si deve concludere che la Corte è competente a interpretare l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 debba essere interpretato nel senso che esso prevede il cumulo delle indennità giornaliere, delle indennità di sede disagiata e delle indennità di rischio versate dall'Unione a un membro del personale della missione di polizia prorogata da tale decisione con le indennità della stessa natura che gli sono versate, a titolo dell'esercizio delle stesse funzioni presso detta missione di polizia, dallo Stato membro cui appartiene.

29. Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio quanto alla corretta interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 derivano dal fatto che, secondo il ricorrente nel procedimento principale, i termini «other than», che compaiono nella versione in lingua inglese di tale disposizione, devono essere intesi nel senso di «in aggiunta a» e non «ad eccezione di».

30. Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la necessità che le disposizioni del diritto dell'Unione vengano interpretate in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. Inoltre, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza del 15 aprile 2010, Heinrich Heine, C‑511/08, EU:C:2010:189, punto 51 e giurisprudenza citata). Per contro, se dall'interpretazione letterale di una disposizione risulta che la formulazione di quest'ultima è perfettamente chiara e univoca, non occorre ricercare un'altra interpretazione di detta disposizione (v., per analogia, sentenza dell'11 aprile 2024, OSTP Italy, C‑770/22, EU:C:2024:299, punto 47 e giurisprudenza citata).

31. Per quanto riguarda, nel caso di specie, la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, i termini «other than» che compaiono nella versione in lingua inglese di tale decisione possono avere come sinonimi, in tale lingua, sia «except» («ad eccezione di») sia «in addition to» («in aggiunta a»).

32. Ciò premesso, si deve constatare che la versione in lingua francese di tale disposizione prevede che ciascuno Stato membro o istituzione dell'Unione sostenga i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, «à l'exclusion des» («fatta esclusione di») quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

33. I termini «à l'exclusion des» che compaiono nella versione in lingua francese dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 trovano il loro equivalente, sostanzialmente, in numerose altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare nelle versioni in lingua italiana, ceca, danese, tedesca, estone, croata, lettone, lituana, ungherese, neerlandese, portoghese, slovena, finlandese e svedese della disposizione stessa. Infatti, utilizzando rispettivamente i termini «diverse da», «s výjimkou», «bortset fra», «anderer (...) als», «välja arvatud», «osim», «izņemot», «išskyrus», «kivételével», «en andere vergoedingen dan», «com excepção das», «razen», «muista (...) kuin» e «andra (...) än», tali versioni linguistiche hanno questo significato.

34. Dal momento che i termini «other than» che compaiono nella versione in lingua inglese dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 possono significare, tra l'altro, «ad eccezione di», e che tale significato è pienamente conforme ai termini che compaiono nelle altre versioni linguistiche di tale disposizione, si deve concludere che solo questo significato deve essere accolto e che non vi è quindi disparità tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione.

35. Come risulta dai punti 32 e 33 della presente sentenza, le diverse versioni linguistiche concorrono alla conclusione secondo cui la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 non prevede il cumulo delle indennità giornaliere, delle indennità di sede disagiata e delle indennità di rischio versate dall'Unione a un membro del personale della missione EUPOL Afghanistan con quelle della stessa natura che gli sono concesse per l'esercizio delle stesse funzioni presso detta missione di polizia dallo Stato membro cui appartiene. Poiché la formulazione di tale disposizione è sufficientemente chiara e priva di ambiguità, non occorre procedere a un'interpretazione di tale disposizione in funzione del sistema e della finalità della decisione 2010/279.

36. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279 deve essere interpretato nel senso che esso non prevede il cumulo delle indennità giornaliere, delle indennità di sede disagiata e delle indennità di rischio versate dall'Unione a un membro del personale della missione di polizia prorogata da tale decisione con le indennità della stessa natura che gli sono versate, a titolo dell'esercizio delle stesse funzioni presso detta missione di polizia, dallo Stato membro cui appartiene.

Sulla seconda questione

37. Poiché il giudice del rinvio ha sollevato la seconda questione solo per il caso di risposta affermativa alla prima questione, non occorre rispondere a tale seconda questione.

Sulle spese

38. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), deve essere interpretato nel senso che esso non prevede il cumulo delle indennità giornaliere, delle indennità di sede disagiata e delle indennità di rischio versate dall'Unione europea a un membro del personale della missione di polizia prorogata da tale decisione con le indennità della stessa natura che gli sono versate, a titolo dell'esercizio delle stesse funzioni presso detta missione di polizia, dallo Stato membro cui appartiene.

Note

(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.