Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 10 aprile 2025
Presidente: Lenaerts - Relatore: Kumin
«Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell'Unione - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 3 - Aventi diritto - Articolo 2, punto 2, lettera d) - Familiare - Ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner - Valutazione della condizione di essere "a carico" - Data rilevante ai fini della determinazione della dipendenza materiale - Articolo 10 - Condizioni per il rilascio di una carta di soggiorno - Carattere dichiarativo di una carta di soggiorno - Presentazione nello Stato membro ospitante di una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo la partenza dal paese d'origine - Incidenza di una situazione di soggiorno irregolare in applicazione della normativa nazionale sulla valutazione della condizione di essere "a carico"».
Nella causa C‑607/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 14 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021, nel procedimento XXX contro État belge.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra XXX e l'État belge (Stato belga) in merito al rigetto di una domanda di carta di soggiorno presentata in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. Ai sensi dei considerando 5, 10, 13, 14, 17 e 18 della direttiva 2004/38:
«(5) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di "familiare" dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio.
(...)
(10) Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.
(...)
(13) Il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi.
(14) I documenti giustificativi richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o di una carta di soggiorno dovrebbero essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
(...)
(17) Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento.
(18) Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione».
4. L'articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
2) "familiare":
(...)
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
(...)
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
3) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».
5. L'articolo 3 di detta direttiva così dispone:
«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
(...)».
6. L'articolo 7 della direttiva 2004/38, ai suoi paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente all[e ]condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
7. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola:
«1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo».
8. Il successivo articolo 10 così recita:
«1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.
2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:
a) un passaporto in corso di validità;
b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
c) l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatte;
(...)».
9. L'articolo 14 della direttiva 2004/38, al suo paragrafo 2, precisa che:
«I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente».
10. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva dispone quanto segue:
«Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica».
11. L'articolo 16, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così dispone:
«1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante».
Diritto belga
12. L'articolo 40 bis della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri (Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), prevede quanto segue:
«§ 1. Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi o nei regolamenti europei di cui i familiari del cittadino dell'Unione potrebbero avvalersi, sono loro applicabili le disposizioni seguenti.
§ 2. Sono considerati familiari del cittadino dell'Unione:
(...)
4° gli ascendenti e gli ascendenti del coniuge o partner come indicati sub 1 o 2, che sono a loro carico, che li accompagnano o li raggiungono;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13. XXX, cittadina marocchina, è madre di un cittadino belga residente in Belgio con la sua partner sig.ra N. E. K., cittadina neerlandese, che ha rilasciato una dichiarazione di coabitazione con il figlio di XXX dinanzi all'ufficiale di stato civile di Anderlecht (Belgio) l'11 febbraio 2005.
14. XXX è entrato nel territorio belga il 25 luglio 2011, munito di passaporto con visto rilasciato dalle autorità neerlandesi, valido fino al 14 ottobre 2011.
15. Il 21 settembre 2011 ella ha presentato alle autorità belghe una domanda di carta di soggiorno in qualità di ascendente diretto a carico di suo figlio.
16. Tale domanda è stata respinta dallo Stato belga con la motivazione che, a seguito di una modifica, la normativa belga non prevedeva più il ricongiungimento familiare per gli ascendenti diretti delle persone aventi la cittadinanza belga.
17. Il 26 giugno 2015 XXX, ha presentato una seconda domanda di carta di soggiorno, ma questa volta in qualità di familiare della sig.ra N. E. K.
18. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tale domanda è stata respinta dallo Stato belga con la motivazione, in primo luogo, che XXX non aveva fornito la prova che i familiari raggiunti disponevano di risorse sufficienti per prenderla a carico e, in secondo luogo, che i documenti prodotti al fine di dimostrare l'esistenza di un legame attuale di dipendenza tra XXX e tali familiari erano troppo risalenti per poter essere presi in considerazione. Tale rigetto è stato accompagnato da un ordine di lasciare il territorio belga. Inoltre, con sentenza del 14 aprile 2016, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), basandosi unicamente sul primo di tali motivi, ha confermato detto rigetto nonché tale ordine di lasciare il territorio belga.
19. Il 9 novembre 2017 XXX ha presentato una terza domanda di carta di soggiorno, basandosi, nuovamente, sulla sua qualità di familiare della sig.ra N. E. K.
20. Tale domanda è stata parimenti respinta dallo Stato belga, che si è basato, al riguardo, in particolare, sul secondo dei motivi di cui al punto 18 della presente sentenza. Di fatto, i documenti prodotti come prova dell'indigenza di XXX sarebbero tutti del 2011. Parimenti, i documenti prodotti come prova dell'aiuto finanziario fornito dalla famiglia raggiunta riguarderebbero gli anni 2010 e 2011. Pertanto, l'insieme di tali documenti sarebbe troppo risalente per dimostrare la presa a carico di XXX nel suo paese d'origine da parte di tale famiglia prima della presentazione di detta domanda.
21. Con sentenza del 30 agosto 2019, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) ha respinto il ricorso proposto da XXX avverso il rigetto della medesima domanda, in particolare, basandosi sulle precisazioni fornite dalla Corte nella sua sentenza del 9 gennaio 2007, Jia (C-1/05, EU:C:2007:1), quanto alla nozione di «persona a carico». Secondo tale giudice nazionale, l'ascendente diretto deve dimostrare di essere stato a carico del cittadino dell'Unione nel paese di origine o di provenienza nel momento in cui chiede di raggiungere tale cittadino. Ne conseguirebbe che non sarebbe sufficiente, per poter ritenere che tale ascendente sia a carico del familiare raggiunto, che quest'ultimo disponga di risorse sufficienti o che coabiti con detto ascendente. Infatti, l'ascendente diretto dovrebbe dimostrare che il sostegno materiale del familiare raggiunto gli era necessario al momento della sua domanda di carta di soggiorno. Orbene, i documenti prodotti da XXX come prova della sua indigenza o dell'aiuto finanziario della famiglia raggiunta tenderebbero a dimostrare che una presunta situazione di dipendenza finanziaria di quest'ultima nei confronti della famiglia raggiunta esisteva nel 2010 e nel 2011, mentre la domanda di carta di soggiorno è stata presentata il 9 novembre 2017, ossia sei o sette anni più tardi. Pertanto, tali documenti sarebbero troppo risalenti per dimostrare che XXX era a carico del nucleo familiare raggiunto alla data di tale domanda.
22. XXX ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), giudice del rinvio, diretto all'annullamento della sentenza del 30 agosto 2019. A sostegno del suo ricorso, XXX fa valere, in particolare, che tale sentenza violerebbe la nozione di «persona a carico», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, nonché l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), di quest'ultima.
23. Il giudice del rinvio rileva che l'interpretazione data dalla Corte a tale nozione non consentirebbe di stabilire se essa si applichi in una situazione in cui, da una parte, la persona che chiede di beneficiare di un diritto di soggiorno si trovava già da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il cittadino dell'Unione raggiunto e, dall'altra, tale persona aveva già presentato, dal suo arrivo in tale territorio, diverse domande di carta di soggiorno che non erano state coronate da successo. Tale giudice si chiede se, in una situazione del genere, in sede di esame di una nuova domanda di carta di soggiorno, il requisito secondo cui il familiare deve essere «a carico» si valuti tenendo conto della situazione esistente alla data di presentazione di tale nuova domanda o, al contrario, tenendo conto della situazione precedente a quest'ultima, ossia quella esistente nel paese d'origine prima che detta persona avesse raggiunto il cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro ospitante.
24. In tale contesto, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se, nell'esaminare la nozione di persona a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2004/38], occorra tener conto della situazione di un richiedente che si trova già sul territorio dello Stato in cui è stabilito il soggiornante.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra differenziare il trattamento accordato al richiedente che si trova regolarmente sul territorio di detto Stato membro e quello accordato al richiedente che vi si trovi irregolarmente.
3. Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2004/38] debba essere interpretato nel senso che, per poter essere considerato a carico e rientrare così nella definizione di "familiare" prevista da detta disposizione, l'ascendente diretto [può] dedurre una situazione di reale dipendenza materiale nel paese di origine attestata da documenti che sono stati tuttavia rilasciati molti anni prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino europeo, in quanto la partenza dal paese di origine e il deposito della domanda di permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante non sono contestuali.
4. In caso di risposta negativa alla terza questione, quali criteri consentano di valutare lo stato di dipendenza materiale di un richiedente che chiede di potersi ricongiungere a un cittadino europeo o al suo partner, in qualità di ascendente, senza aver potuto beneficiare di un permesso di soggiorno sulla base di una domanda presentata immediatamente dopo la sua partenza dal paese di origine».
Procedimento dinanzi alla Corte
25. Con decisione del presidente della Corte del 28 ottobre 2022, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, in attesa della pronuncia della sentenza nella causa C‑488/21.
26. A seguito della pronuncia della sentenza del 21 dicembre 2023, Chief Appeals Officer e a. (C‑488/21, EU:C:2023:1013), la Corte ha comunicato al giudice del rinvio nella presente causa una copia di tale sentenza e gli ha chiesto se, alla luce di quest'ultima, esso intendesse mantenere o ritirare le sue questioni pregiudiziali. Con lettera del 19 gennaio 2024, tale giudice ha risposto alla Corte che intendeva mantenere tutte le sue questioni pregiudiziali.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
27. Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione sia a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, l'autorità nazionale competente deve tener conto della situazione di tale ascendente nel suo paese d'origine alla data in cui ha lasciato quest'ultimo e raggiunto detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, eventualmente sulla base di documenti rilasciati prima di tale data, o della situazione di detto ascendente in tale Stato membro alla data di presentazione di una domanda di carta di soggiorno, qualora siano trascorsi diversi anni tra queste due date.
28. In via preliminare, occorre rilevare che, durante il procedimento dinanzi alla Corte, il governo tedesco ha espresso dubbi in merito all'applicabilità della direttiva 2004/38 in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, come XXX, raggiunge il partner di suo figlio e quest'ultimo, entrambi cittadini dell'Unione, in uno Stato membro di cui il figlio, ma non il suo partner, ha la cittadinanza.
29. A tal proposito, occorre ricordare che, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, detta direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale direttiva, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
30. L'articolo 2, punto 2, lettera d), della medesima direttiva prevede che, ai fini della sua applicazione, devono essere considerati familiari, in particolare, «gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)».
31. Pertanto, ai sensi di tale articolo 2, punto 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, gli ascendenti diretti a carico del partner di un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza devono essere considerati, ai fini dell'applicazione dei diritti garantiti da tale direttiva, in particolare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi previsto all'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, come familiari di un cittadino dell'Unione, purché l'unione registrata soddisfi i criteri di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), della medesima direttiva.
32. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sembra partire dalla premessa secondo la quale la dichiarazione di coabitazione, effettuata dal figlio di XXX e dalla sig.ra N. E. K. nel corso del 2005 dinanzi all'ufficiale dello stato civile di Anderlecht, valga come conclusione, nel diritto belga, di un'unione civile che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38.
33. Pertanto, purché XXX, ascendente diretta del partner di una cittadina dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, possa dimostrare di essere a carico del nucleo familiare raggiunto, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, essa può avvalersi del beneficio dei diritti garantiti da tale direttiva e, in particolare, di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, purché tale cittadina dell'Unione soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della medesima direttiva.
34. La direttiva 2004/38 è quindi applicabile ad una situazione come quella di cui al punto 28 della presente sentenza.
35. Per quanto riguarda la prima e la terza questione sollevate, come riformulate al punto 27 della presente sentenza, e, in particolare, la data in cui deve essere valutata la condizione secondo cui l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione deve essere a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, enunciata all'articolo 2, punto 2), lettera d), della direttiva 2004/38, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la situazione di dipendenza deve sussistere, nel paese di origine o nel paese di provenienza di tale ascendente, alla data in cui egli chiede di raggiungere tale partner e tale cittadino dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, Jia, C‑1/05, EU:C:2007:1, punto 37, e del 16 gennaio 2014, Reyes, C‑423/12, EU:C:2014:16, punti 22 e 30).
36. Tuttavia, tale giurisprudenza è stata pronunciata con riferimento a situazioni in cui la domanda di un permesso di soggiorno presentata dal cittadino di un paese terzo e l'arrivo di tale cittadino nel territorio dello Stato membro ospitante erano intervenuti contemporaneamente, nel senso che tale domanda era stata presentata alcuni giorni o alcuni mesi dopo tale arrivo.
37. In tali circostanze, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocata generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il riferimento al paese d'origine nelle cause che hanno dato luogo a detta giurisprudenza era motivato dal fatto che le autorità che decidevano di rilasciare o meno un permesso di soggiorno potevano esaminare solo il periodo precedente al trasferimento nello Stato membro ospitante al fine di valutare se le persone interessate fossero a carico di un cittadino dell'Unione. Pertanto, tenuto conto delle situazioni di fatto oggetto di tali cause, il luogo di valutazione della situazione di dipendenza, al momento della presentazione delle domande di permesso di soggiorno, poteva essere l'unico paese d'origine nel quale gli interessati vivevano prima di raggiungere il cittadino dell'Unione.
38. Pertanto, questa stessa giurisprudenza non può essere trasposta in modo automatico a una situazione di fatto in cui sono trascorsi diversi anni tra la partenza del cittadino di un paese terzo dal suo paese d'origine e la domanda di carta di soggiorno da parte di tale cittadino.
39. Per quanto riguarda una situazione del genere, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.
40. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, che enuncia in modo esaustivo i documenti diretti a dimostrare, in particolare, la qualità di «familiare», ai sensi di detta direttiva, prevede, alla lettera d), che il cittadino di un paese terzo, al fine di dimostrare di possedere tale qualità e, pertanto, di ottenere una carta di soggiorno, deve presentare i documenti comprovanti che le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), della medesima direttiva sono soddisfatte, vale a dire, nell'ipotesi di cui alla lettera d) di tale disposizione, di essere un ascendente diretto a carico di un cittadino dell'Unione e/o del partner di quest'ultimo.
41. In tale contesto, occorre sottolineare che la Corte ha precisato che il rilascio di un permesso di soggiorno, come quello di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, a un cittadino di un paese terzo, deve essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, bensì come un atto destinato a constatare, da parte dello Stato membro, la situazione individuale di tale cittadino alla luce delle disposizioni del diritto dell'Unione (sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 48 e giurisprudenza citata).
42. Il carattere dichiarativo delle carte di soggiorno implica che queste ultime siano destinate a constatare un diritto di soggiorno preesistente in capo all'interessato (sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e acquisito indipendentemente dal rilascio di una siffatta carta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza dell'8 aprile 1976, Royer, 48/75, EU:C:1976:57, punto 32).
43. Pertanto, nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'articolo 10 della direttiva 2004/38, l'autorità nazionale competente deve fornire una carta di soggiorno al richiedente, cittadino di un paese terzo, dopo aver verificato che egli soddisfi le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, in particolare che egli rientri nella nozione di «familiare», ai sensi di detta direttiva.
44. Orbene, se l'autorità nazionale competente, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, non verificasse che l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, che ha raggiunto fisicamente quest'ultimo nello Stato membro ospitante alcuni anni prima della presentazione di tale domanda, sia, al momento della presentazione di quest'ultima, a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), ai sensi della direttiva 2004/38, sussisterebbe il rischio che a tale ascendente sia concessa, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, una carta di soggiorno, mentre egli non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e quindi di una siffatta carta di soggiorno (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Chief Appeals Officer e a., C‑488/21, EU:C:2023:1013, punti 60 e 62).
45. Da quanto precede risulta che, al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di rientrare in tale nozione e quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, di disporre della qualità di «ascendente diretto a carico», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38.
46. In secondo luogo, occorre considerare che, in una situazione in cui l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione presenta una domanda di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della direttiva 2004/38, diversi anni dopo aver raggiunto fisicamente il cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo nello Stato membro ospitante, tale ascendente deve fornire la prova, da un lato, di essere a carico di tale cittadino e/o di tale partner in tale Stato membro alla data di presentazione di tale domanda e, dall'altro, che egli era a carico di detto cittadino e/o partner, nel suo paese d'origine, alla data del suo arrivo nel territorio di detto Stato membro.
47. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, dalla direttiva 2004/38 traggono diritti di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro non tutti i cittadini di paesi terzi, ma unicamente quelli che sono «familiari», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale direttiva, di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui ha la cittadinanza (sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 53 e giurisprudenza citata).
48. Pertanto, come ricordato ai punti 29 e 31 della presente sentenza, l'applicabilità stessa della direttiva 2004/38 e, di conseguenza, l'applicazione dei diritti garantiti da tale direttiva, in particolare il diritto di ingresso, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/38, e il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, sono soggetti, per il cittadino di un paese terzo che intenda raggiungere un cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo, in particolare, alla condizione che tale cittadino disponga della qualità di «familiare», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di detta direttiva, il che implica, per gli ascendenti diretti, di essere a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner.
49. Orbene, se il controllo, da parte dell'autorità nazionale competente, della condizione relativa al legame di dipendenza fosse limitato a quello della situazione dell'ascendente diretto nello Stato membro ospitante alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno, a tale ascendente potrebbe essere fornita una siffatta carta, mentre, alla data in cui ha raggiunto fisicamente il cittadino dell'Unione, egli non soddisfaceva le condizioni necessarie per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, il che, peraltro, sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38.
50. A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2004/38 mira ad agevolare l'esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell'Unione dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e a rafforzare tale diritto. Il considerando 5 di tale direttiva sottolinea che detto diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari di tali cittadini, qualunque sia la loro cittadinanza (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 31 e giurisprudenza citata).
51. Detta direttiva non conferisce tuttavia alcun diritto autonomo ai familiari di un cittadino dell'Unione che siano cittadini di un paese terzo. Quindi, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini dalla medesima direttiva sono derivati da quelli di cui gode il cittadino dell'Unione interessato a seguito dell'esercizio della sua libertà di circolazione (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 32 e giurisprudenza citata).
52. In tale contesto, occorre altresì ricordare che la condizione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, secondo cui l'ascendente diretto deve essere a carico del cittadino dell'Unione e/o del partner di quest'ultimo non figurava nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 definitivo] (GU 2001, C 279 E, pag. 150), presentata dalla Commissione europea. Tale condizione è stata aggiunta nel corso del procedimento legislativo, il che dimostra che il legislatore dell'Unione ha inteso limitare il beneficio dei diritti previsti dalla direttiva 2004/38 a una determinata categoria di ascendenti diretti, vale a dire soltanto quelli a carico del cittadino dell'Unione e/o del partner di quest'ultimo.
53. Orbene, se il fatto che l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione abbia presentato una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo aver raggiunto tale cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante avesse come conseguenza che, nel trattare tale domanda, l'autorità nazionale competente non deve più verificare l'esistenza di una situazione di dipendenza, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, nel paese d'origine o di provenienza di tale ascendente, mentre, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, tale verifica sarebbe necessaria ove tale domanda fosse stata presentata contemporaneamente all'arrivo di detto ascendente nel territorio di tale Stato membro, esisterebbe non solo il rischio di ampliare il numero dei beneficiari potenziali dei diritti conferiti da tale direttiva, contravvenendo così alla volontà espressa dal legislatore dell'Unione, ma anche il rischio di un'elusione dei requisiti posti da detta direttiva.
54. Tuttavia, tali rischi non sussistono quando l'ascendente diretto in questione è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante e vi ha soggiornato in un primo tempo sulla base di un diritto di soggiorno, autonomo o derivato, che può essere concesso nel diritto dell'Unione ai sensi di una disposizione diversa dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, o addirittura in base al diritto nazionale. Pertanto, in una situazione del genere, è sufficiente che tale ascendente fornisca la prova di essere a carico del cittadino dell'Unione e/o del partner di quest'ultimo in tale Stato membro alla data di presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 10 di tale direttiva.
55. In terzo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda la modalità di prova ammessa per consentire all'interessato di dimostrare di possedere la qualità di «ascendente diretto a carico», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva si limita a precisare che, per il rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri devono chiedere documenti giustificativi attestanti che le condizioni di cui a tale articolo 2, punto 2, lettera d), ivi compresa quindi quella connessa al rapporto di dipendenza, sono soddisfatte.
56. In mancanza di precisazioni quanto al metodo di prova ammesso affinché l'interessato dimostri di possedere la qualità di «ascendente diretto a carico», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, si deve ritenere che una siffatta prova possa essere fatta con qualsiasi mezzo appropriato (v., per analogia, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia, C‑1/05, EU:C:2007:1, punto 41 e giurisprudenza citata).
57. Di conseguenza, occorre precisare che un documento dell'autorità competente del paese d'origine o di provenienza che attesti l'esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tal fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno, mentre, d'altra parte, il mero impegno di prendere a carico il membro della famiglia di cui trattasi, proveniente dal cittadino dell'Unione o dal suo partner, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo. (v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2007, Jia, C‑1/05, EU:C:2007:1, punto 42 e giurisprudenza citata).
58. Da quanto precede risulta che, in una situazione in cui la domanda di carta di soggiorno è presentata diversi anni dopo che l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione ha raggiunto quest'ultimo nello Stato membro ospitante, tale ascendente diretto, per dimostrare di disporre della qualità di «familiare», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, e pertanto, per beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, deve poter produrre, a sostegno di tale domanda, in particolare, documenti rilasciati in passato che attestino l'esistenza di una situazione di dipendenza nel suo paese d'origine alla data in cui egli ha fisicamente raggiunto tale cittadino dell'Unione e tale partner. Tali documenti non possono essere considerati troppo risalenti.
59. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che l'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, e con l'articolo 10 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione sia a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, l'autorità nazionale competente deve tener conto sia della situazione di tale ascendente nel suo paese d'origine alla data in cui ha lasciato quest'ultimo e raggiunto detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, se del caso sulla base di documenti rilasciati prima di tale data, sia dalla situazione di detto ascendente in tale Stato membro alla data di presentazione di una domanda di carta di soggiorno, qualora siano trascorsi diversi anni tra queste due date.
Sulla seconda questione
60. Dalla decisione di rinvio risulta che la domanda di carta di soggiorno presentata il 26 giugno 2015 da XXX all'autorità belga competente è stata respinta il 28 settembre 2015. La decisione di diniego di soggiorno era accompagnata da un ordine di lasciare il territorio belga. Pertanto, poiché tale ordine non sarebbe stato eseguito, XXX soggiornerebbe, a partire da tale decisione di diniego, che sarebbe stata confermata da una sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) del 14 aprile 2016, in modo irregolare in tale territorio.
61. È alla luce di tali circostanze che, con la sua seconda questione, sollevata nell'ipotesi in cui l'autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, presentata conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 10 della direttiva 2004/38, e, in particolare, al fine di determinare se la condizione relativa al legame di dipendenza di cui all'articolo 2, punto 2, lettera d), di tale direttiva sia soddisfatta, debba tener conto della situazione del richiedente in tale Stato membro, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che tale richiedente soggiorni irregolarmente nel territorio di detto Stato membro, alla luce della normativa nazionale, incida sulla valutazione di tale condizione.
62. A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2004/38 non fa dipendere la qualità di «familiare», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), di tale direttiva da una condizione di «soggiorno regolare» nello Stato membro ospitante. Pertanto, la definizione di familiari contenuta in tale disposizione non opera alcuna distinzione a seconda che essi abbiano o meno già soggiornato legalmente, in applicazione della normativa nazionale, nello Stato membro ospitante.
63. Per contro, come indicato al punto 48 della presente sentenza, è il rapporto di dipendenza, di cui, in sostanza, all'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, che condiziona, per gli ascendenti diretti, l'applicabilità di tale direttiva e costituisce una delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter beneficiare dei diritti garantiti da quest'ultima, in particolare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva.
64. Come risulta dalla risposta fornita alla prima e alla terza questione, poiché, in primo luogo, un ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione può dimostrare di essere, sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, e, in secondo luogo, detto cittadino dell'Unione soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 7 della direttiva 2004/38, tale ascendente diretto beneficia di un diritto di soggiorno derivato, per un periodo superiore a tre mesi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, constatato mediante il rilascio di una carta di soggiorno.
65. Ne consegue che, qualora le condizioni sostanziali di un siffatto diritto di soggiorno fissate nella direttiva 2004/38, in particolare quella relativa all'esistenza di un vincolo di dipendenza, siano soddisfatte alle date rilevanti di cui al punto precedente della presente sentenza, tale diritto di soggiorno non può essere negato per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, detto ascendente diretto soggiorna irregolarmente, alla data della sua domanda di carta di soggiorno, nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti il cittadino dell'Unione raggiunto e il partner di quest'ultimo.
66. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 2, lettera d), e con l'articolo 10 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che un ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione che può dimostrare di essere, sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, beneficia di un diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui gode un cittadino dell'Unione, superiore a tre mesi, attestato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, se detto cittadino dell'Unione soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 7 di tale direttiva. Detto diritto di soggiorno non può essere negato per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, questo ascendente soggiorna irregolarmente, alla data di tale domanda, nel territorio di tale Stato membro.
Sulla quarta questione
67. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di determinare i criteri che consentono di valutare la situazione di dipendenza materiale di un ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, nei confronti di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, in una situazione in cui la domanda di carta di soggiorno è presentata diversi anni dopo che tale ascendente ha raggiunto fisicamente detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.
68. Tale questione è sollevata nell'ipotesi in cui l'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che l'ascendente diretto, per dimostrare di essere a carico di un cittadino dell'Unione da lui raggiunto e/o del partner di quest'ultimo, non può avvalersi di documenti rilasciati nel suo paese d'origine che attestino l'esistenza di un vincolo di dipendenza, per il motivo che tali documenti sono troppo risalenti per dimostrare, alla data della presentazione della domanda di carta di soggiorno, l'esistenza di un vincolo di dipendenza nel suo paese d'origine.
69. Orbene, dai punti 58 e 59 della presente sentenza risulta che un siffatto ascendente, per dimostrare di essere a carico del cittadino dell'Unione da lui raggiunto e/o del partner di quest'ultimo, può avvalersi di tali documenti a sostegno della sua domanda di carta di soggiorno.
70. Pertanto, non occorre rispondere alla quarta questione.
Sulle spese
71. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, e con l'articolo 10 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione sia a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, l'autorità nazionale competente deve tener conto sia della situazione di tale ascendente nel suo paese d'origine alla data in cui ha lasciato quest'ultimo e raggiunto detto cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, se del caso sulla base di documenti rilasciati prima di tale data, sia dalla situazione di detto ascendente in tale Stato membro alla data di presentazione di una domanda di carta di soggiorno, qualora siano trascorsi diversi anni tra queste due date.
2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 2, lettera d), e con l'articolo 10 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che un ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione che può dimostrare di essere, sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell'Unione e/o di tale partner, beneficia di un diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui gode un cittadino dell'Unione, superiore a tre mesi, attestato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, se detto cittadino dell'Unione soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 7 di tale direttiva. Detto diritto di soggiorno non può essere negato per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, questo ascendente soggiorna irregolarmente, alla data di tale domanda, nel territorio di tale Stato membro.