Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 25 marzo 2025, n. 2465

Presidente: Pescatore - Estensore: Scarpato

FATTO E DIRITTO

1. Il presidio ospedaliero Villa Letizia, struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, al T.A.R. per l'Abruzzo, L'Aquila, avverso:

- la nota assunta dalla ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila in data 30 giugno 2021, avente ad oggetto "Vs. istanza del 28 maggio 2021 ai sensi del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020, dell'O.P.G.R. n. 105 del 25.11.2022";

- il silenzio serbato sulla istanza riformulata con le integrazioni documentali richieste dalla ASL;

- la successiva deliberazione del 27 maggio 2022, con cui l'Azienda sanitaria ha respinto la domanda avanzata dalla ricorrente per il conseguimento dei ristori previsti per la sospensione dell'attività sanitaria a seguito dell'emergenza pandemica.

2. In particolare, la controversia ha riguardato il riconoscimento dei costi fissi in favore degli erogatori privati accreditati che avevano subito la sospensione dell'attività ordinaria a causa del Covid 19, ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis e ter, del d.l. n. 34 del 2020, dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 105/2020 e della DGR n. 298/2021.

4. Il T.A.R., con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo la nota impugnata priva di contenuto provvedimentale; il T.A.R. ha poi dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui era stato impugnato il silenzio dell'Amministrazione, ed ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo all'impugnazione della delibera con la quale la ASL aveva rigettato l'istanza della struttura, rilevando che il rimborso poteva concernere i soli "costi fissi" concretamente sostenuti dall'operatore sanitario in relazione alle attività strettamente riconducibili al rapporto di accreditamento con il SSR e per il tempo in cui le stesse erano state sospese. Secondo il Tribunale, nel periodo indicato nell'istanza di rimborso (9 marzo 2020-20 giugno 2020), non si era verificata alcuna "sospensione" di tutte le attività per le quali il presidio ospedaliero Villa Letizia risultava accreditato con il SSR, risultando pertanto carente il presupposto normativamente previsto per il riconoscimento dei ristori.

Il T.A.R. ha infine dichiarato inammissibile anche il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente aveva impugnato il documento denominato "Regolamento per la rendicontazione dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate art. 9 co. 1 lett. B) del D.L. n. 149 del 9.11.2020". Secondo il primo Giudice, infatti, il gravame sarebbe stato proposto in carenza di interesse, poiché "il predetto Regolamento risulta richiamato nella parte ricostruttiva della Deliberazione n. 1010 del 27 maggio 2022 quale mera precisazione degli atti precedentemente adottati ma, nel concreto, lo stesso non ha inciso affatto sulle illustrate motivazioni che assistono il diniego di contributo disposto dall'Azienda Sanitaria".

5. Il presidio ospedaliero Villa Letizia ha impugnato la decisione deducendone l'erroneità nella parte in cui il T.A.R. aveva interpretato restrittivamente la normativa in materia di ristori per l'emergenza pandemica, ritenendola applicabile al solo caso di sospensione totale dell'attività e non anche alle ipotesi di rimodulazione e di riduzione delle prestazioni.

6. Si sono costituite in giudizio la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e la Regione Abruzzo, chiedendo la reiezione dell'appello.

7. In data 13 giugno 2024 la Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. ha depositato opposizione di terzo avverso la decisione impugnata, deducendo di non aver ancora conseguito dalla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila la liquidazione delle somme spettanti ai sensi della gravata delibera DGR del 18 maggio 2021, n. 298.

L'opponente ha peraltro eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base dell'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 15404 del 3 giugno 2024.

8. Con ordinanza n. 6242/2024, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione dell'appello in relazione al deposito dell'opposizione di terzo da parte della Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a.

9. La ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha stigmatizzato la condotta processuale dell'opponente, in quanto dilatoria e priva di legittimazione ed interesse ad impugnare la sentenza del T.A.R., da ritenersi priva di effetti lesivi nei suoi riguardi, avendo la Casa di cura privata Di Lorenzo già adito, ben prima che il T.A.R. L'Aquila emettesse l'impugnata sentenza di merito, il Tribunale civile di L'Aquila nelle forme del procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c., per quantificare l'ammontare delle somme dovute dalla ASL. Detta iniziativa processuale era esitata in una dichiarazione di inammissibilità da parte del Giudice ordinario (ordinanza del 6 febbraio 2023) e la Casa di cura privata Di Lorenzo aveva conseguentemente agito dinanzi al medesimo tribunale per ottenere il contributo a titolo di ristoro previsto dal d.l. 9 novembre 2020, n. 149.

Ciò posto, la ASL ha dedotto che l'opponente aveva ritenuto di poter utilmente tutelare le proprie ragioni dinanzi al Giudice ordinario ben prima della pubblicazione della sentenza del T.A.R. in questa sede impugnata, dalla cui ipotetica conferma l'opponente non avrebbe potuto conseguire alcun concreto vantaggio processuale o sostanziale.

Peraltro, l'ASL ha precisato di non aver impugnato, in via incidentale, il capo di pronuncia con il quale il Giudice di primo grado aveva respinto (in maniera espressa) l'eccezione di difetto di giurisdizione, risultando pertanto la statuizione sulla giurisdizione coperta dal giudicato ai sensi dell'art. 9 c.p.a.

10. Il p.o. Villa Letizia ha invece aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Casa di cura Di Lorenzo, suffragata dalla ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 15404/2024 del 3 giugno 2024, successiva alla sentenza del T.A.R. dell'Aquila ed alla proposizione del presente giudizio, ribadendo le proprie eccezioni e deduzioni.

11. Si è costituita la Regione Abruzzo, depositando la documentazione in proprio possesso.

12. All'udienza pubblica del 27 febbraio 2025 l'appello principale e l'opposizione di terzo a valere quale appello sono stati introitati per la decisione.

13. L'opposizione di terzo proposta dall'Istituto Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. è inammissibile poiché l'opponente è privo di legittimazione e di interesse ad agire.

13.1. L'opposizione di terzo delle sentenze del giudice amministrativo ha il fine di tutelare principalmente il litisconsorte necessario pretermesso, ovvero il titolare di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza (C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1833).

Il problema della tutela del terzo mediante il rimedio in esame si pone poiché nel processo amministrativo assumono la posizione di controinteressati i soggetti, singolarmente individuabili, che abbiano conseguito direttamente ed immediatamente un vantaggio da un provvedimento amministrativo, non potendo essere ritenuti tali coloro che possono trarre un vantaggio solo mediante una successiva applicazione del provvedimento; nei confronti di questi ultimi, pertanto, non sussiste l'onere di integrare il contraddittorio e la loro tutela è demandata all'intervento in giudizio (che la dottrina considera alla stregua di un'opposizione di terzo anticipata), nonché, per l'appunto, all'opposizione di terzo.

Il codice del processo amministrativo, con formulazione volutamente generica, consente pertanto la proposizione del rimedio al terzo i cui diritti o interessi legittimi sono pregiudicati dalla sentenza (art. 108, comma 1, c.p.a.), ricomprendendo, nella nozione di terzo: i controinteressati pretermessi, i controinteressati occulti poiché non facilmente individuabili, i controinteressati sopravvenuti e, più in generale, tutti i terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza opposta (C.d.S., Ad plen., 11 gennaio 2007, n. 2; Sez. III, 16 maggio 2018, n. 285).

13.2. Devono conseguentemente escludersi dal novero dei terzi legittimati a proporre l'opposizione coloro la cui situazione giuridica sia collegata solo di riflesso con quella delle parti in causa; rispetto a questi soggetti, per definizione, non sussiste il requisito dell'autonomia della posizione giuridica stessa (C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 230; Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5440).

13.3. L'odierno opponente, intervenuto nel giudizio di appello, è privo di legittimazione, oltre che di interesse, sotto plurimi e concorrenti profili.

13.4. In primis, la Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. non è un controinteressato rispetto ai provvedimenti impugnati, in quanto gli stessi concernono l'istanza del presidio ospedaliero Villa Letizia per il conseguimento dei ristori previsti ai sensi del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 e dell'OPGR n. 105 del 25 novembre 2022, per la sospensione dell'attività sanitaria a seguito dell'emergenza pandemica.

L'istanza dell'O.P. Villa Letizia ed il relativo procedimento di riconoscimento per nulla impatta sulla posizione soggettiva della Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a., che pure ha proposto una personale istanza diretta ad ottenere i medesimi benefici, instaurando peraltro apposito contenzioso dinanzi al Giudice civile.

L'opponente, intervenuto nel presente grado di giudizio, vanta pertanto una posizione del tutto autonoma rispetto a quella dell'O.P. odierno appellante, interessata solo di riflesso dalla decisione del T.A.R. in questa sede impugnata.

Né l'opponente ha precisato, com'era suo preciso onere, per quale ragione, diversa da mera proposizione di una medesima istanza di ristoro, i provvedimenti impugnati sarebbero idonei ad incidere negativamente sulla propria sfera giuridica, anche in considerazione del fatto che il contributo a carico dell'ASL non è predeterminato in misura massima e passibile di riparto in proporzione al numero o all'ordine di presentazione delle domande, risultando l'intervento dell'opponente, sotto questo profilo, carente anche dell'interesse a ricorrere, non avendo questi dato evidenza del beneficio che potrebbe trarre dall'eventuale annullamento della sentenza impugnata.

13.5. Sotto distinto e concorrente profilo deve pure rilevarsi che l'opposizione di terzo non è esperibile nei confronti di sentenze di rigetto, perché presupposto del rimedio è che la sentenza sia eseguibile e che la sua esecuzione comporti mutamenti delle situazioni giuridiche, mentre la statuizione di rigetto non reca pregiudizio al terzo, pregiudicato semmai dal provvedimento amministrativo originario (cfr. C.d.S., Sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755; Sez. VII, 4 maggio 2020, n. 2813; Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 634), circostanza questa pacificamente esclusa per quanto si è già argomentato.

14. L'inammissibilità dell'opposizione preclude l'esame delle domande ed eccezioni formulate dalla Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a., ivi compresa quella relativa al difetto di giurisdizione, non esaminabile dal Collegio d'ufficio ai sensi dell'art. 9 c.p.a., non avendo le parti e, in specie, l'appellata, contestato il capo della sentenza che ha statuito in maniera esplicita sulla giurisdizione, passato in cosa giudicata.

15. Venendo al merito della controversia, l'appello del Presidio ospedaliero Villa Letizia non è fondato.

16. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., le memorie depositate dall'appellante in data 15 maggio e 24 maggio 2024.

17. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto di non aver svolto alcuna attività, sia di carattere ospedaliero che ambulatoriale, e di non aver eseguito alcuna prestazione nel periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 9 maggio 2020, come comprovato dalla documentazione relativa ai c.d. "flussi ASDAC" (attestanti i ricoveri ambulatoriali) ed ai "flussi A-SDO" (relativi alle schede di dimissioni ospedaliere), prodotta nel giudizio di primo grado, riprendendo la propria attività il 9 maggio 2020 in concomitanza con la revoca del lock down da parte del Governo.

18. Con il secondo ed il terzo motivo di appello (violazione e falsa applicazione del d.l. 149/2020 e dell'art. 19-ter del d.l. 137/2020; violazione e falsa applicazione delle OPGR n. 105/2020 nonché della DGRA n. 298/2021; violazione e falsa applicazione dell'art. art. 5 l. n. 2245/1865; erronea disapplicazione), il p.o. Villa Letizia ha censurato la decisione nella parte in cui il T.A.R. avrebbe disapplicato, in quanto illegittimi, i provvedimenti regionali che hanno equiparato le "riprogrammazioni" alle "sospensioni" (OPGR 105/2020 e della DGRA n. 298/2021).

Secondo le prospettazioni dell'appellante, i suddetti provvedimenti non hanno natura di atti regolamentari con valore normativo (e dunque non sono passibili di disapplicazione) e legittimano la corresponsione dei ristori, avendo la Regione Abruzzo inteso semplicemente allinearsi alle disposizioni nazionali.

19. Con il quarto mezzo (difetto di competenza; violazione dell'art. 117 della Costituzione) l'appellante ha dedotto che la ASL non aveva alcun potere di decidere se la misura di cui all'art. 4 del d.l. n. 34/2020 fosse dovuta o meno agli erogatori privati accreditati, dovendosi l'ente sanitario limitare a verificare solo la corretta rendicontazione dei costi sostenuti dalle strutture nel rispetto delle OPGR 105/2020 e DGR 298/2020 e alla loro rispondenza o meno alle norme statali.

20. In aggiunta, l'appellante ha riproposto i motivi contenuti nella seconda memoria per motivi aggiunti del ricorso di primo grado datata 30 giugno 2022, già replicati nei motivi di appello che precedono e concernenti:

- violazione del d.l. n. 149/2020, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 19-ter del d.l. 137/2020, avendo la struttura subito un'effettiva sospensione delle attività programmate di ricovero ed ambulatoriali dal mese di marzo al mese di maggio 2020;

- difetto di competenza ed eccesso di potere, essendosi la ASL, nel disapplicare le ordinanze e le raccomandazioni della Regione Abruzzo, illegittimamente sostituita alla medesima regione nel ruolo di decisore politico e amministrativo sulla concessione di risorse pubbliche volte a far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da coronavirus;

- eccesso di potere per omessa e/o errata motivazione, difetto di istruttoria e violazione del dovere di buona fede, avendo la ASL ingenerato in capo alla Cassa di cura una falsa aspettativa sul positivo accoglimento dell'istanza, poi immotivatamente e pretestuosamente respinta.

21. Tutti i motivi sono infondati.

22. Il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, integrato dall'art. 9 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 e dall'art. 19-ter del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, ha consentito, alle regioni ed alle province autonome che avessero sospeso le attività ordinarie, la possibilità di riconoscere alle strutture private accreditate un determinato importo a titolo di ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti e rendicontati.

Alla disposizione normativa ha inteso dare corso la Regione Abruzzo con la OPGR n. 105 del 25 novembre 2020 e la successiva deliberazione di GR n. 298 del 18 maggio 2021, le quali hanno entrambe richiamato i presupposti e le condizioni previsti dalla disciplina primaria per l'elargizione del ristoro, ovverosia l'effettiva sospensione delle attività ordinarie, la limitazione del ristoro alle attività riconducibili al rapporto di accreditamento e la rendicontazione da parte delle strutture.

23. Il p.o. Villa Letizia, accreditato per l'erogazione di prestazioni di "ricovero ospedaliero" e "ambulatoriali", ha proposto istanza in relazione al periodo 9 marzo 2020-20 giugno 2020, assumendo l'avvenuta sospensione delle proprie attività.

24. L'ASL ha respinto l'istanza in quanto non conforme alla normativa di settore e priva di documentazione atta ad attestare i costi fissi ristorabili (quietanze di pagamento delle fatture e cedolini stipendiali).

25. Quanto alla prima motivazione del rigetto, osserva il Collegio che, com'è stato riscontrato dal primo Giudice, nella Regione Abruzzo non è avvenuta la sospensione delle prestazioni di ricovero ospedaliero, mentre le prestazioni ambulatoriali sono state ridotte solo limitatamente a quelle non urgenti.

Tanto è emerso, quanto alle prestazioni di ricovero ospedaliero, dall'OPGR n. 3/2020 (che ha raccomandato alle strutture di ricovero private accreditate, di ridimensionare l'attività) e dalla OPGR n. 7 del 13 marzo 2020 (che ha prescritto alle medesime strutture di accogliere i pazienti non affetti da Covid-19 qualora trasferiti dalle strutture pubbliche della rete di emergenza regionale, rimodulando la loro attività di elezione) e, quanto alle prestazioni ambulatoriali, dall'OPGR n. 3 e n. 4 del 2020 (che ha limitato l'erogazione delle prestazioni programmate).

26. Chiarito che la struttura appellante non ha sospeso tout court la propria attività, non è condivisibile l'assunto secondo il quale il ristoro avrebbe potuto essere erogato anche a fronte di una mera riduzione dell'attività, che la O.P. Villa Letizia ha qualificato alla stregua di una "ipoproduzione", ammettendo implicitamente che l'attività ambulatoriale e di ricovero non è stata completamente sospesa, ma si è protratta, sebbene con flussi ridotti.

27. Né può essere ritenuta idonea, a dimostrare l'avvenuta sospensione dell'attività, la documentazione relativa ai c.d. "flussi ASDAC" ed ai "flussi A-SDO" prodotta nel giudizio di primo grado, che si risolve in una elencazione di dati priva di intestazione, di sottoscrizione, di indicazione temporale e di qualsiasi altro elemento idoneo a conferire alla stessa una valenza realmente dimostrativa.

28. A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha nemmeno impugnato, con specifico motivo di gravame, il capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha rilevato che struttura ricorrente, nella propria istanza, aveva svolto un'aritmetica sommatoria di tutti i costi fissi, senza rapportarli né al rapporto di accreditamento con la Regione Abruzzo, né all'effettivo periodo di sospensione eventualmente subito, statuizione quest'ultima da ritenersi coperta da giudicato.

29. Infondata è poi la deduzione secondo la quale cui il T.A.R. avrebbe disapplicato, in quanto illegittimi, i provvedimenti regionali che hanno equiparato le "riprogrammazioni" alle "sospensioni" (OPGR 105/2020 e della DGRA n. 298/2021), non avendo in realtà il primo Giudice effettuato alcuna disapplicazione, essendosi la sentenza impugnata limitata a confutare l'interpretazione che delle suddette disposizioni era stata offerta dall'O.P. ricorrente.

Ed infatti, premesso che sia l'OPGR n. 105/2020, sia la DGRA n. 298/2021, richiamano e si conformano alla sopra richiamata normativa primaria che prevede, quale presupposto per il ristoro, la sospensione dell'attività, il secondo dei provvedimenti regionali richiamati effettua plurimi riferimenti alla circolare del Ministero della salute n. 4429/2021, intervenuta a chiarire aspetti applicativi connessi con l'interpretazione dell'art. 5, comma 5-bis, del d.l. n. 34/2020.

A fronte di apposito quesito, il Ministero della salute ha in particolare ritenuto che, in base alla ratio della disposizione normativa, il concetto di ''sospensione delle attività ordinarie" possa derivare non solo da "specifici provvedimenti regionali/provinciali" ma "anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale", ritenendo "pertanto valida l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del d.l. n. 34/2020, ancorché la Regione/Provinciale o i proprie enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione".

Ora, premesso che una Circolare non può modificare i presupposti indicati dalla norma primaria, la deduzione dell'appellante non intacca il nocciolo della questione, dovendosi pur sempre ritenere necessario, anche sulla base della suddetta circolare, che si sia verificata una vera e propria "sospensione" dell'attività e non già una mera riduzione (o "ipoproduzione", per usare le parole dell'appellante). La disposizione interpretativa emanata dal Ministero si limita, invero, a ritenere rilevanti, quali presupposti della sospensione e del conseguente ristoro, anche le linee di indirizzo emanate a livello nazionale, ma pur sempre in relazione al presupposto dell'avvenuta "sospensione" e non a quello, normativamente non previsto, della riduzione dell'attività delle strutture.

30. Stessa sorte merita il motivo con il quale è dedotta la carenza di potere dell'ASL in relazione all'an della misura, potendo la stessa limitarsi a verificare solo la corretta rendicontazione dei costi e ricadendo in capo alla Regione la verifica sulla spettanza dei benefici.

La censura è manifestamente infondata alla luce delle disposizioni contenute nell'OPGR n. 105 del 25 novembre 2020 e nella deliberazione di GR n. 298 del 18 maggio 2021, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha attributo le relative competenze alle aziende sanitarie, nell'ambito delle corrispondenti attribuzioni di carattere amministrativo ricadenti ordinariamente in capo ai suddetti enti.

31. Prive di pregio sono infine le censure di omessa e/o errata motivazione, difetto di istruttoria e violazione del principio di buona fede, dovendosi al riguardo rilevare che il provvedimento di diniego fa esplicito e motivato riferimento tanto all'assenza delle condizioni previste dalla normativa primaria per l'ottenimento del ristoro (id est la sospensione dell'attività), tanto alla carenza della documentazione atta a dimostrare il sostenimento dei costi fissi ristorabili; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il diniego non appare contraddittorio rispetto alla precedente interlocuzione con la ASL che, fin dal principio, ha espresso riserve in merito all'accoglimento dell'istanza, rappresentando l'esistenza di elementi ostativi ed indicando peraltro le integrazioni necessarie a superarli.

32. Alla luce di tali motivi l'appello deve essere respinto.

33. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, devono essere poste in parte a carico dell'appellante e dell'opponente in base al principio di soccombenza, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Abruzzo in ragione della limitata attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. e respinge l'appello proposto dal presidio ospedaliero Villa Letizia.

Condanna la Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. ed il presidio ospedaliero Villa Letizia al pagamento delle spese del grado in favore dell'Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e le liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti della Regione Abruzzo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Abruzzo, sent. n. 139/2023.