Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 21 marzo 2025, n. 2340
Presidente: Franconiero - Estensore: Tulumello
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'accertamento del diritto della Fater s.p.a. alla revisione dei prezzi relativi ai contratti per la fornitura di dispositivi ad assorbenza per incontinenti, stipulati da essa Fater s.p.a. con la SO.RE.SA. - Società regionale per la sanità s.p.a. in data 13 ottobre 2009 e 6 novembre 2009 (mediante integrazione di diritto, a norma dell'art. 1339 c.c., di entrambi i summenzionati contratti con la norma ex art. 115 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il primo giudice, qualificata la situazione giuridica soggettiva della ricorrente in termini di interesse legittimo, ha ritenuto che "la ricorrente non ha tempestivamente impugnato la determina n. 56 del 2013, con la quale la società resistente aveva riconosciuto il compenso revisionale, con modalità però contestate dalla ricorrente, così come non aveva curato di impugnare - secondo quanto riferito dalla SO.RE.SA. s.p.a. nelle proprie difese - la precedente determina n. 54/2012".
2. L'indicata sentenza è stata impugnata dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Società regionale per la sanità s.p.a.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all'udienza straordinaria del 5 febbraio 2025.
3. Osserva il Collegio che la pretesa dell'appellante, come dedotta nel ricorso di primo grado, concerne non già l'an, ma il quantum della revisione dei prezzi, come calcolato dall'appellata.
Il primo motivo di appello, relativo alla natura di diritto soggettivo della pretesa inerente la quantificazione della revisione prezzi, è pertanto fondato alla luce della pacifica giurisprudenza che afferma, sul punto, la natura bifasica del procedimento di revisione prezzi (da ultimo C.d.S., Sez. IV, sent. n. 7752/2024).
4. L'accoglimento del primo motivo preclude l'esame del secondo, inerente al merito della pretesa, nonché dell'istanza istruttoria ad esso funzionale (e di ogni altra questione in rito, avente natura strumentale rispetto al ridetto accoglimento).
Va infatti osservato che nel caso di specie il primo giudice ha erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado, sulla base di una inesatta percezione e qualificazione della posizione soggettiva azionata, peraltro pur in presenza di un contrario orientamento della giurisprudenza già formatosi (si vedano, ex multis, C.d.S., sent. n. 3827/2018, e C.G.A.R.S., sent. n. 1098/2021).
La recente sentenza n. 16/2024 dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato - al punto 11.11 della motivazione - che ciò comporta l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a.: «Siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 2, c.p.a. (che impongono l'annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall'art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. // La disparità di trattamento di situazioni equivalenti sarebbe del resto vistosa nel caso (non espressamente previsto dall'art. 105) di erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso perché notificato o depositato oltre il termine massimo, rispetto al caso di erronea declaratoria di estinzione del processo perché il ricorso è stato riassunto mediante notifica o deposito oltre il termine massimo (che impone la regressione del giudizio). // In entrambi i casi si disputa di una notifica o di un deposito tardivi dell'originario ricorso o del medesimo originario ricorso "riassunto"».
5. Il Collegio ritiene di poter dare corso a tale esito processuale pur in assenza di una specifica domanda in tal senso della parte appellante (che ha articolato un ulteriore motivo relativo al merito della pretesa, chiedendo di accertarne la fondatezza in questo - unico - grado di giudizio), e senza la necessità di previa segnalazione di tale esito alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Da un lato, infatti, il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell'azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento (ove esso differisca dalla soluzione indicata dalla norma processuale interpretata alla stregua del diritto vivente); dall'altro, un simile esito non consegue ad una "questione rilevata d'ufficio", ma all'accoglimento della questione dedotta dalla parte appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale.
L'appello merita, dunque, di essere accolto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al primo giudice, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.
Considerata la particolarità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. I, sent. n. 4902/2021.