Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 4 marzo 2025, n. 1826

Presidente: Maggio - Estensore: Rovelli

FATTO

1. Trenitalia s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di due accordi quadro aventi ad oggetto il "servizio di bonifica ed eventuale demolizione o sola demolizione di rotabili movibili, in asset alle Direzioni di Trenitalia e destinati alla dismissione dal loro patrimonio".

2. La procedura è stata suddivisa in 2 lotti, uno relativo alla dismissione di mezzi leggeri in asset alle direzioni Trenitalia, per un importo pari ad euro 2.372.298,99 (lotto 1), l'altro inerente alla dismissione di rimorchiate e locomotori in asset alle direzioni Trenitalia, per un importo pari ad euro 17.053.483,56 (lotto 2).

3. Ad entrambi i lotti hanno partecipato 4 concorrenti tra cui la Vico s.r.l. e la Rail & Recycling s.r.l.

4. Vico s.r.l. si è collocata al primo posto in graduatoria e Rail & Recycling al secondo posto in entrambi i lotti.

5. Rail & Recycling ha proposto ricorso avverso i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti 1 e 2.

6. Il ricorso è stato accolto dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 22130/2024.

7. Di tale sentenza, Trenitalia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello iscritto al r.g. n. 9721 del 2024. Ugualmente, la riforma della sentenza di primo grado è stata chiesta da Vico s.r.l. con rituale e tempestivo atto di appello iscritto al r.g. n. 9729 del 2024.

8. Ha resistito al gravame Rail & Recycling s.r.l. chiedendone il rigetto.

9. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025, i ricorsi, previa riunione, sono stati trattenuti in decisione con sentenza con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

DIRITTO

10. Sia Trenitalia s.p.a. sia Vico s.r.l. (primo motivo dei rispettivi appelli) hanno dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto (in sintesi) la presente controversia ha ad oggetto una procedura avviata da un'impresa pubblica che opera nel settore speciale di cui all'art. 149 del codice.

11. Il motivo è fondato.

12. Come noto, la giurisprudenza predilige un'accezione restrittiva del concetto di attività strumentale, ritenendo che rientrino nel perimetro dei "settori speciali" soltanto gli appalti strumentali, cioè, esclusivamente, quelli finalizzati agli scopi propri dell'attività speciale (C.d.S., Sez. V, n. 590 del 2018). Secondo la giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla recente pronuncia della Cassazione civile, Sez. un., 3 ottobre 2024, n. 25956, "la disciplina per i settori speciali opera solo se l'affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza il nesso di strumentalità per giurisprudenza prevalente va inteso in senso restrittivo... E quando l'impresa pubblica affida un servizio estraneo all'attività speciale, il servizio soggiace, anche quanto ad affidamento selettivo, alle norme di diritto comune, con conseguente giurisdizione ordinaria per le controversie" (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 6905).

13. Sempre le Sezioni unite, con ordinanza n. 310 del 2023, hanno precisato che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, occorre provare che la strumentalità del servizio posto a gara sia di natura prevalente o comunque principale rispetto all'attività speciale e che possono considerarsi strumentali solo quelle attività che servono effettivamente all'esercizio dell'attività rientrante nel settore dei servizi.

14. Nel caso che qui occupa il Collegio, l'appalto è pacificamente estraneo alla disciplina del codice dei contratti pubblici dato che ha ad oggetto il "servizio di bonifica ed eventuale demolizione o sola demolizione di rotabili movibili, in asset alle Direzioni di Trenitalia e destinati alla dismissione dal loro patrimonio".

15. L'oggetto dell'appalto è totalmente al di fuori delle attività strumentali. È immediatamente intuibile che la dismissione di materiale rotabile sia estranea al concetto di strumentalità del servizio posto a gara (in senso conforme si può richiamare C.d.S., Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 6980). Se i materiali rotabili sono divenuti inutilizzabili non servono più all'esercizio dell'attività rientrante nel settore.

16. Va, in definitiva, annullata senza rinvio [la] sentenza impugnata e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

La particolarità della vicenda contenziosa e delle questioni giuridiche trattate consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n. 9721 del 2024 e n. 9729 del 2024 li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione e, conseguentemente, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22130/2024.

Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 22130/2024.