Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 5 febbraio 2025, n. 929

Presidente: Salamone - Estensore: Sorrentino

FATTO E DIRITTO

1. Tecno In Servizi di ingegneria s.r.l., con ricorso promosso ex art. 117 c.p.a., lamenta l'inerzia del Provveditorato interregionale opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata del M.I.T. sull'invito a provvedere del 20 giugno 2024, volto a conseguire l'emissione, da parte dell'ente, della determina a contrarre e la stipula dell'ordinativo lavori per la verifica di vulnerabilità sismica eseguita dalla società ricorrente presso la caserma della Polizia di Stato "Gussone" di Napoli, presupposto necessario per la fatturazione del servizio espletato.

2. Si è costituito in giudizio il Provveditorato interregionale, allegando il riscontro (nota n. 18731 dell'8 ottobre 2024) fornito, in pendenza del giudizio, all'invito della "Tecno In".

In esso sono indicate le ragioni addotte dalla P.A. a sostegno della dichiarata impossibilità di addivenire all'adozione della determina a contrarre (ragioni che si compendiano nelle criticità incontrate ai fini della "reiscrizione dei fondi in favore della Tecno In S.r.l. poiché il beneficiario è diverso da quello originario" che risulta "all'anagrafe degli impegni [...] [cioè la] ditta Sepe Geom. Aniello, esecutrice dei lavori principali") ed è specificato, in chiusura, che si "provvederà quanto prima ad attivare le procedure necessarie per la risoluzione del contenzioso insorto".

La difesa erariale, a fronte del contenuto del riscontro, che attesterebbe il superamento dell'inerzia, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, in ogni caso, ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, venendo in evidenza, secondo quanto affermato, una "fase successiva alla individuazione del contraente: controparte si duole della mancata stipula del contratto".

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Vanno disattese le eccezioni preliminari articolate dalla resistente P.A.

4.1. Per un verso, infatti, l'insorgenza di situazioni di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, si verifica solo dopo la stipula del contratto, momento sino al quale sono configurabili, come nella specie, solo posizioni di interesse legittimo, rientrandosi, di conseguenza, nella giurisdizione del Giudice amministrativo; per altro verso, quanto all'eccepita improcedibilità, è evidente che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche, come avvenuto nel caso in esame con la cit. nota n. 1873/2024, un atto a carattere meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Campobasso, Sez. I, 9 novembre 2020, n. 302).

5. Nel merito il ricorso è fondato, emergendo dalle dichiarazioni rese della stessa P.A. nella menzionata nota n. 1873/2024 la consapevole e dichiarata necessità di provvedere in via definitiva sull'istanza avanzata dalla società ricorrente, senza che possa riconoscersi, alle problematiche e alle criticità di carattere tecnico di cui il Provveditorato ha dato conto nell'atto di riscontro all'invito a provvedere, alcuna valenza giustificativa dell'illegittima inerzia provvedimentale.

5.1. Nella fattispecie concreta, l'Amministrazione, dopo aver affidato in via d'urgenza l'esecuzione di indagini statiche, conseguitone l'esito dalla ricorrente Tecno In, ha poi omesso di convocarla per la sottoscrizione del contratto pur essendosi dato atto nella nota prot. 3627 del 23 febbraio 2021 che non sussistevano motivi ostativi a tanto e che v'era copertura finanziaria.

5.2. Ed invero, la conclusione del procedimento costituisce adempimento dell'obbligo di buona fede procedimentale posto a carico della P.A. nella sua qualità di soggetto qualificato per legge in quanto istituzionalmente titolare di un potere il cui esercizio - o il cui mancato esercizio - incide sulla posizione giuridica del privato che quindi ha interesse a conoscere se e quando in che modo quel potere viene esercitato.

Un obbligo di provvedere della P.A. sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione Pubblica (si v. ex multis T.A.R. Napoli, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 6922; T.A.R. Roma, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 9731).

6. Il ricorso va dunque accolto, siccome fondato, dovendo riconoscersi la sussistenza dell'obbligo della resistente P.A. di provvedere in modo espresso e definitivo sull'istanza avanzata dalla società ricorrente, all'uopo assegnandosi - tenuto conto delle rappresentate criticità tecniche che si frappongono alla "reiscrizione" dei fondi - il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione, anche a iniziativa della ricorrente, della presente sentenza.

7. Nel caso di inutile decorso del suddetto termine, su istanza della società ricorrente, si provvederà a disporre la richiesta nomina di un commissario ad acta affinché provveda, nel termine che verrà stabilito, in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

8. Va respinta, infine, la domanda volta alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, non avendo la società ricorrente comprovato di aver fatto ricorso, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento e nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, all'autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato, laddove la mancata attivazione dell'esercizio del predetto potere sostitutivo preclude, per costante giurisprudenza, la possibilità di ottenere l'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento (si v., ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6111).

9. Il ricorso merita dunque accoglimento, nei sensi e nei limiti sopra chiariti.

10. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la resistente P.A. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.