Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 13 febbraio 2025

Presidente: von Danwitz - Relatore: Kumin

«Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Articolo 33 - Regolamento (CE) n. 795/2004 - Diritti all'aiuto - Ammissibilità al beneficio dell'aiuto - Articolo 15 - Nozione di "scissione" - Riduzione di superfici agricole dopo l'assegnazione provvisoria dei diritti all'aiuto - Rilevanza di tale riduzione ai fini dell'assegnazione definitiva dell'aiuto».

Nella causa C-625/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 17 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2023, nel procedimento Società Agricola Circe di OL Società Semplice contro ST, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), nonché dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Società Agricola Circe di OL Società Semplice (in prosieguo: la «Società Agricola Circe»), da un lato, e ST, che agisce in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Agricola Case Rosse di ST (in prosieguo: l'«Agricola Case Rosse»), nonché l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia), dall'altro lato, in merito all'assegnazione definitiva di diritti all'aiuto (in prosieguo, anche: «titoli» o «titoli PAC») nell'ambito del regime di pagamento unico alla Società Agricola Circe.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 1782/2003

3. Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

4. I considerando 16, 21, 24, 25, 28, 29 e 30 del regolamento n. 1782/2003 erano così formulati:

«(16) L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. (...)

(...)

(21) I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.

(...)

(24) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità [europea]. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

(25) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

(...)

(28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili.

(29) Al fine di determinare l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrispostigli durante un periodo di riferimento. (...) Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.

(30) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorrerebbe adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino».

5. L'articolo 1 di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce:

(...)

- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato "regime unico di pagamento"),

(...)».

6. L'articolo 2 di detto regolamento così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità (...) e che esercita un'attività agricola;

b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (...);

(...)».

7. L'articolo 33 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Ammissibilità», era così formulato:

«1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

(...)

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine».

8. L'articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2».

9. L'articolo 38 di detto regolamento così disponeva:

«Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002».

10. Il capitolo 3 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Diritti all'aiuto», comprendeva l'articolo 43 di tale regolamento intitolato, a sua volta, «Fissazione dei diritti all'aiuto», il quale, al paragrafo 1, così recitava:

«Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

(...)».

11. L'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento prevedeva quanto segue:

«1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

2. Per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

Regolamento n. 795/2004

12. Il regolamento n. 795/2004 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1).

13. I considerando 1, 2, 10 e 11 del regolamento n. 795/2004 erano così formulati:

«(1) È opportuno stabilire le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (...) n. 1782/2003 relativo al regime di pagamento unico a favore degli agricoltori.

(2) Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni e, se del caso, utilizzare definizioni già applicabili per situazioni analoghe o che sono utilizzate già da molti anni.

(...)

(10) Per agevolare l'applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di procedere, già nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime, all'identificazione dei suoi potenziali beneficiari, in particolare qualora l'azienda agricola abbia subito modifiche in caso di successione o per cambiamenti della forma giuridica, nonché all'attribuzione provvisoria di diritti all'aiuto.

(11) L'articolo 33 del regolamento (...) n. 1782/2003 precisa le situazioni particolari che permettono agli agricoltori di beneficiare del regime [di] pagamento unico. Per evitare che tali situazioni possano essere utilizzate per eludere l'applicazione delle regole sui normali trasferimenti di un'azienda insieme ai relativi importi di riferimento, è opportuno stabilire determinate definizioni e condizioni applicabili a dette situazioni».

14. L'articolo 1 del regolamento n. 795/2004 era così formulato:

«Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di pagamento unico previsto al titolo III del regolamento (...) n. 1782/2003».

15. L'articolo 2 del regolamento n. 795/2004 prevedeva quanto segue:

«Ai fini del titolo III del regolamento (...) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:

(...)

j) "unità di produzione", almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (...) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

(...)».

16. L'articolo 15 del regolamento n. 795/2004, intitolato «Fusioni e scissioni», al paragrafo 2 prevedeva quanto segue:

«Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (...) n. 1782/2003, per "scissioni" si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1782/2003 in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine».

Diritto italiano

17. Con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1688, il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1788, e il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, sono state adottate nell'ordinamento italiano le modalità applicative dei regolamenti n. 1782/2003 e n. 795/2004.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18. I fratelli OL e ST detenevano una quota nella Società Agricola Circe di ST e OL alla data della domanda di assegnazione dei titoli in forza del regime di pagamento unico, presentata da tale società, e alla data dell'assegnazione provvisoria di 130 titoli sulla base della superficie coltivata da detta società.

19. Il 1° agosto 2002, successivamente all'assegnazione provvisoria di tali titoli, i due fratelli in parola hanno concluso un accordo che prevedeva una serie di operazioni giuridiche connesse, vale a dire cessioni di quote societarie della medesima società, ma anche di quote societarie di una società terza rispetto a tale accordo, e una cessione di superfici coltivate. Le diverse operazioni in parola hanno avuto come conseguenza che la Società Agricola Circe, ossia la nuova società costituita unicamente da OL e da sua moglie, non deteneva più, per la coltivazione, tutti gli ettari indicati nella domanda di assegnazione dei titoli in forza del regime di pagamento unico, sulla cui base tali titoli erano stati provvisoriamente assegnati.

20. L'AGEA ha assegnato in via definitiva 71 titoli alla Società Agricola Circe. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che gli altri 59 titoli, che erano stati provvisoriamente attribuiti, sono stati definitivamente assegnati all'Agricola Case Rosse che, dal settembre 2002, gestiva i terreni trasferiti dalla Società Agricola Circe di ST e OL.

21. Il 5 giugno 2006 la Società Agricola Circe ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma (Italia), l'AGEA, ST e l'Agricola Case Rosse, chiedendo l'accertamento del suo diritto al versamento di contributi corrispondenti a 130 titoli e la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni, sulla base del rilievo che l'assegnazione definitiva dei 71 titoli era illegittima, in quanto non derivava da una vera e propria scissione della Società Agricola Circe di ST e OL. Secondo la Società Agricola Circe, sarebbe avvenuto un mero trasferimento di quote societarie della Società Agricola Circe di ST e OL.

22. Con sentenza del 27 giugno 2011 il Tribunale di Roma ha respinto tale domanda. Detta sentenza è stata confermata da una sentenza della Corte d'appello di Roma (Italia) del 21 aprile 2017.

23. Quest'ultimo giudice ha interpretato l'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 e, più precisamente, il termine «scissione» in esso impiegato, ritenendo che, nel regolamento in parola, tale termine fosse utilizzato in senso ampio e «atecnico». Pertanto, secondo detto giudice, il citato termine si riferirebbe non già alla nozione quale definita nel diritto societario, bensì a tutte le situazioni in cui un agricoltore subentra a un altro e che implicano una modifica della superficie inizialmente coltivata. Per di più, lo stesso giudice ha precisato che i contributi dovevano essere collegati alla superficie coltivata. Esso ha, quindi, attribuito proporzionalmente all'agricoltore che aveva coltivato i terreni ceduti dal settembre 2002, vale a dire all'Agricola Case Rosse, taluni dei titoli che erano stati provvisoriamente assegnati alla Società Agricola Circe di ST e OL.

24. La Società Agricola Circe ha proposto ricorso avverso la sentenza del 21 aprile 2017 dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, deducendo, in particolare, la violazione o falsa applicazione, da parte di tale sentenza, dell'articolo 15 del regolamento n. 795/2004, dell'articolo 2, lettera a), e degli articoli 33, 38, 45 e 46 del regolamento n. 1782/2003, nonché della normativa con cui lo Stato italiano aveva adottato le modalità applicative di tali disposizioni dell'Unione, vale a dire i decreti ministeriali del 20 luglio 2004, n. 1668, del 5 agosto 2004, n. 1788, e del 24 settembre 2004, n. 2026.

25. A sostegno del suo ricorso per cassazione, la Società Agricola Circe deduce, in particolare, che le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione definirebbero il termine «scissione» riferendosi solamente alla situazione in cui un'azienda agricola è scissa in due nuove aziende. Pertanto, il semplice trasferimento di terreni sarebbe irrilevante ai fini dell'assegnazione definitiva dei titoli.

26. Secondo il giudice del rinvio, per pronunciarsi sulla controversia di cui è investito è necessaria l'interpretazione dell'articolo 15 del regolamento n. 795/2004 e dell'articolo 33 del regolamento n. 1782/2003, nonché di altre disposizioni di quest'ultimo regolamento, al fine di determinare, in primo luogo, la portata della nozione di «scissione» dell'azienda agricola. In secondo luogo, anche supponendo che tale nozione corrisponda a quella adottata nel diritto societario e, in particolare, nella direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU 2019, L 321, pag. 1), e, pertanto, non copra una situazione come quella ad esso sottoposta, una tale interpretazione sarebbe necessaria anche al fine di determinare se e in quale misura una riduzione della superficie coltivata, avvenuta dopo la presentazione della domanda di assegnazione di titoli e dopo la loro assegnazione provvisoria, ma prima dell'assegnazione definitiva di tali titoli, sia rilevante ai fini di detta assegnazione definitiva.

27. È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Il termine "scissione" contenuto nell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento [n. 1782/2003] e nell'articolo 15 del regolamento [n. 795/2004] va inteso con riferimento all'istituto di diritto societario e presuppone quindi una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate dell'unica società in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero può essere interpretato in senso estensivo e così applicabile a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l'attribuzione dell'originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società «agricoltore» a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni?

2) Secondo la corretta interpretazione da attribuire al complesso di norme del regolamento [n.] 1782/2003 (articoli 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44), ai fini dell'assegnazione definitiva dei titoli PAC, in sede di prima applicazione del pagamento unico, assume rilievo la riduzione della superficie coltivata e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell'"agricoltore" e l'assegnazione provvisoria dei titoli, se avvenuta per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati ancora nel corso del 2002, e tale modifica in riduzione può essere operata anche d'ufficio in sede di assegnazione definitiva?».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l'insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell'Unione e, in particolare, della direttiva 2019/2121.

29. In via preliminare occorre osservare, sotto un primo profilo, che la circostanza che i regolamenti n. 1782/2003 e n. 795/2004 siano stati abrogati è irrilevante rispetto all'oggetto del procedimento principale, dato che dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che tali regolamenti sono, nel caso di specie, applicabili ratione temporis.

30. In tale contesto occorre rilevare, sotto un secondo profilo, che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento, che comprende, secondo l'articolo 38 di tale regolamento, gli anni civili dal 2000 al 2002, o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori, parti di tale scissione, che gestiscono le aziende di cui trattasi sono ammessi, «proporzionalmente», al regime di pagamento unico, ossia a un sostegno al reddito.

31. Orbene, risulta dall'ordinanza di rinvio e non è nemmeno contestato che le operazioni giuridiche connesse, che per la Società Agricola Circe hanno comportato, in particolare, la riduzione delle superfici agricole coltivate rispetto a quelle coltivate dalla Società Agricola Circe di ST e OL, hanno avuto luogo nel corso del 2002 e, pertanto, durante il periodo di riferimento stabilito dall'articolo 38 del regolamento n. 1782/2003.

32. Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che, a parere del giudice del rinvio, la nozione di «scissione», come definita nel diritto societario, presupporrebbe una modifica di una società unica avente l'effetto di disgregare il patrimonio originario e il complesso delle superfici coltivate di tale società in due patrimoni distinti, appartenenti a soggetti giuridici diversi. A tal riguardo esso fa riferimento, in particolare, alla direttiva 2019/2121, che contiene una definizione di detta nozione. Inoltre tale giudice rileva che, nel caso di specie, la Società Agricola Circe di ST e OL non sarebbe stata oggetto di scissione, ai sensi del diritto societario. Ne conseguirebbe che solo un'interpretazione della citata nozione più ampia di quella applicata nel diritto societario consentirebbe al giudice del rinvio di ritenere che la Società Agricola Circe di ST e OL sia stata oggetto di una scissione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004.

33. Ai fini dell'interpretazione di queste ultime disposizioni occorre ricordare che il regolamento n. 795/2004, ai sensi del suo articolo 1, in combinato disposto con il suo considerando 1, stabilisce le modalità d'applicazione del regime di pagamento unico previsto al titolo III del regolamento n. 1782/2003. A questo scopo, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 795/2004, tale regolamento, per maggiore chiarezza, fornisce una serie di definizioni.

34. Così, secondo l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, per «scissioni» si intende la scissione di un agricoltore, come definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di tale articolo 2, lettera a), in almeno un nuovo agricoltore, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

35. Si deve osservare che la formulazione di tali disposizioni non contiene alcun riferimento ad atti del diritto dell'Unione relativi al diritto societario, quali la direttiva 2019/2121, i quali prevedano una definizione più restrittiva della nozione di «scissione».

36. Inoltre, dalla formulazione di dette disposizioni risulta che esse non contengono neppure un rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, della nozione di «scissione».

37. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in parola (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2012, Ketelä, C-592/11, EU:C:2012:673, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 aprile 2023, EEW Energy from Waste, C-580/21, EU:C:2023:304, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

38. Se è vero che l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004 definisce la nozione di «scissioni» come la scissione di un agricoltore in almeno due nuovi agricoltori, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure in almeno un nuovo agricoltore, mentre l'altro agricoltore rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine, tale disposizione non precisa, tuttavia, quale forma debba assumere l'operazione di scissione dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine per rientrare in tale nozione e, pertanto, affinché gli agricoltori che gestiscono le aziende risultanti da una simile scissione siano ammissibili al beneficio del regime di pagamento unico. Pertanto, focalizzandosi sulla situazione risultante da una siffatta operazione, detta disposizione definisce la citata nozione in relazione agli effetti di tale operazione.

39. Ne consegue che la formulazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004 consente di ritenere che la nozione di «scissione», di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, si applica a una situazione risultante da operazioni giuridiche connesse e, in particolare, da un trasferimento, nel corso del periodo di riferimento, di superfici agricole coltivate, anche qualora una situazione del genere non rientri necessariamente nella nozione di «scissione», quale definita in atti del diritto societario dell'Unione, tra cui, in particolare, la direttiva 2019/2121.

40. Una simile interpretazione è confermata dall'impianto sistematico del regolamento n. 1782/2003, nonché dallo scopo perseguito da quest'ultimo.

41. A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che dal combinato disposto dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, dell'articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento e dell'articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento risulta, anzitutto, che il sostegno al reddito degli agricoltori, concesso a titolo del regime di pagamento unico, è erogato in base ai diritti all'aiuto, inoltre, che ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile e, infine, che ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

42. Pertanto si deve ritenere che il regolamento n. 1782/2003 riconosca l'esistenza di un nesso tra, da un lato, i diritti agli aiuti sulla cui base è versato il sostegno al reddito e, dall'altro, le superfici agricole (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, van Dijk, C-470/08, EU:C:2010:31, punti da 28 a 30).

43. Orbene, l'esistenza di tale nesso si riflette anche nell'ambito di un'operazione di scissione di un agricoltore, avvenuta nel corso del periodo di riferimento. Infatti dal combinato disposto dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003 e dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 795/2004 risulta che, a causa della scissione, il numero dei diritti all'aiuto di ciascuno degli agricoltori che gestisce una parte dell'azienda agricola di origine deve necessariamente essere inferiore a quello che è stato versato a tale azienda agricola nel suo complesso.

44. In tal senso, in forza della prima delle disposizioni in parola, nel caso di scissione durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende di cui trattasi sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine. Parimenti, ai sensi della seconda delle citate disposizioni, il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati, in particolare, in base al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

45. In secondo luogo, per quanto riguarda lo scopo perseguito dal regolamento n. 1782/2003, occorre ricordare anzitutto che, come precisato al considerando 24 di tale regolamento, quest'ultimo intendeva consentire la transizione dall'aiuto alla produzione all'aiuto al produttore, attraverso la riduzione progressiva dei pagamenti diretti e l'introduzione di un sistema di aiuto al reddito disaccoppiato dalla produzione, cioè un unico pagamento determinato in base ai diritti maturati in precedenza nell'arco di un periodo di riferimento, per rendere gli agricoltori dell'Unione europea più competitivi (sentenza del 19 settembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, EU:C:2013:567, punto 17).

46. Risulta, poi, dal considerando 29 del regolamento n. 1782/2003, ai sensi del quale il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda, che il legislatore dell'Unione intendeva riservare il versamento del sostegno, sulla base dei diritti all'aiuto per ettaro, all'agricoltore che gestisce effettivamente l'azienda agricola, ossia un insieme di unità di produzione.

47. A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha già statuito che le superfici agricole fanno parte dell'azienda di un agricoltore quando quest'ultimo dispone del potere di gestirle ai fini dell'esercizio di un'attività agricola, vale a dire quando quest'ultimo dispone di un'autonomia sufficiente ai fini dell'esercizio della sua attività agricola su tale superficie (sentenza del 9 giugno 2016, Planes Bresco, C-333/15 e C-334/15, EU:C:2016:426, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

48. Infine, come risulta dal suo considerando 30, il regolamento n. 1782/2003 perseguiva altresì l'obiettivo di evitare i trasferimenti speculativi di diritti all'aiuto che darebbero luogo all'accumulazione di tali diritti senza una corrispondente base agricola.

49. Orbene, interpretare la nozione di «scissione», di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, nel senso che essa non consenta di ritenere che un nuovo agricoltore, al quale sono state trasferite, nell'ambito di operazioni giuridiche connesse, nel corso del periodo di riferimento, superfici agricole coltivate, possa accedere al regime di pagamento unico comprometterebbe l'insieme degli obiettivi perseguiti da tale regolamento n. 1782/2003, menzionati ai punti 45, 46 e 48 della presente sentenza, nella misura in cui tale interpretazione implicherebbe che, da un lato, l'accesso a tale regime sarebbe concesso unicamente e interamente all'agricoltore che non gestisce più tali superfici e, dall'altro, il sostegno sarebbe versato per diritti all'aiuto che non sono più collegati a dette superfici.

50. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l'insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell'Unione e, in particolare, della direttiva 2019/2121.

Sulla seconda questione

51. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la seconda questione viene posta per l'ipotesi in cui la risposta alla prima questione implichi che la nozione di «scissione», ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, rinvii a quella utilizzata nel diritto societario.

52. Orbene, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

53. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l'insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell'Unione e, in particolare, della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.