Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Lombardia
Sentenza 29 gennaio 2025, n. 13

Presidente: Tenore - Estensore: Manni

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 24 giugno 2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Giovanni Luca E. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di euro 12.228,98, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tramite una nota inviata dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio XIV - Ambito territoriale di Varese, la Procura veniva informata che Giovanni Luca E. era stato rinviato a giudizio (p.p. 407/2019) per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, «con artifizi e raggiri consistiti nel produrre all'Istituto Superiore "F. Gonzaga" di Castiglione delle Stiviere (MN) in una domanda di inserimento in graduatoria di III fascia A.T.A. per la provincia di Mantova, quale titolo preferenziale, il diploma falso di cui al capo che precede induceva in errore il predetto istituto e, conseguentemente, il MIUR, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza ottenuti nel periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2020 presso l'I.C. di Guidizzolo - l'I.C. di Gonzaga - l'I.S. "Strozzi" di Palidano Gonzaga e presso l'I.C. di Gonzaga con conseguente retribuzione lorda, sino al 30.06.2019, pari ad euro 11.433,39». Dalle indagini è risultato che il convenuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A., aveva falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale "operatore dei servizi sociali" apparentemente rilasciato nell'A.S. 2012/2013 dall'Istituto professionale paritario servizi sociali Passarelli San Marco di Castellabate in realtà mai conseguito. In particolare, l'E. in data 25 ottobre 2017 aveva presentato domanda presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri "Ezio Vanoni" in Vimercate (MB) dichiarando, quale titolo di accesso alla "graduatoria C.S." (Collaboratore Scolastico), di essere in possesso del predetto diploma. In tal modo, l'E. otteneva, innanzitutto, l'accesso all'impiego pubblico, beneficiando nel corso degli anni dei seguenti contratti:

- dal 1° ottobre 2018 al 6 ottobre 2018: supplenza A.T.A. breve e saltuaria presso l'Istituto comprensivo Guidizzolo per l'orario settimanale completo;

- dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019: supplenza A.T.A., servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto comprensivo I.C. Gonzaga per l'orario settimanale completo;

- dal 25 settembre 2019 al 28 settembre 2019: supplenza A.T.A. breve e saltuaria presso l'Istituto superiore "Strozzi" Palidano-Gonzaga per l'orario settimanale completo;

- dal 30 settembre 2019 al 30 giugno 2020: supplenza A.T.A., servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto comprensivo Gonzaga per l'orario settimanale completo.

Il rapporto veniva risolto il 1° ottobre 2019 con decreto n. 4946 a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Sara Signorelli, per "mancato possesso dei requisiti".

La falsità del titolo risultava dalle seguenti circostanze:

- Giovanni Luca E. è risultato essere inserito nell'elenco dei soggetti asseritamente qualificatisi nella sessione straordinaria d'esame che si sarebbe tenuta al termine dell'A.S. 2012/2013 presso l'Istituto Passarelli, quale titolare della pergamena n. 109787 2012;

- la pergamena n. 109870 2012, attestante il titolo, non poteva essere stata rilasciata dall'Istituto professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, in quanto le pergamene "stock dal nr. 109751*2012 al 109930*2012" erano state assegnate dall'Ufficio scolastico provinciale di Salerno all'Istituto statale "Rea" di Nocera Inferiore;

- presso l'Istituto professionale Passarelli, la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale il convenuto avrebbe conseguito il diploma, non si era mai tenuta e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, ha escluso di avervi mai partecipato;

- il prof. Lucibello, già coordinatore didattico presso l'Istituto Passarelli dal 1° settembre 2012 a luglio 2013, ha affermato che era inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica.

La Procura ha, quindi, notificato all'E. l'invito a dedurre contestando l'illecita percezione delle retribuzioni.

Il presunto responsabile ha presentato le controdeduzioni che non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione.

Richiamata la normativa in tema di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A., il P.M. ha sostenuto che nella specie sono sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa. La condotta dolosa del convenuto, volta ad ottenere contratti di pubblico impiego, tramite la falsa dichiarazione di essere in possesso di un titolo di studio mai conseguito, ha causato un danno all'Amministrazione consistente nell'erogazione di emolumenti indebiti per l'importo di euro 12.228,98 calcolati al netto delle ritenute versate dal datore di lavoro.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 5 novembre 2024 con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Perillo e Paolo La Manna.

Il convenuto ha eccepito, innanzitutto, l'improcedibilità e l'improponibilità del processo contabile, essendo tuttora pendente il procedimento penale n. 407/2019 avanti il Tribunale di Vallo della Lucania. In subordine ha chiesto la sospensione del processo contabile fin visto l'esito del procedimento penale suddetto.

Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa per le voci di danno anteriori al 26 marzo 2019, quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 26 marzo 2024.

Nel merito ha sostenuto che sarebbero assenti sia l'antigiuridicità della condotta, sia il danno.

Ha affermato, infatti, di avere conseguito il diploma di collaboratore scolastico all'esito di una regolare sessione d'esame sostenuta presso la scuola della "Fondazione Passarelli" in San Marco di Castellabate, la cui commissione era presieduta da tale prof. Carmine Romanelli. Egli avrebbe, quindi, agito in buona fede sulla base di un titolo apparentemente valido. Sarebbe, pertanto, assente il dolo in quanto, ai sensi del d.lgs. 76/2020, il dolo erariale deve intendersi sostanziato dalla volontà dell'evento dannoso, che si accompagni alla volontarietà della condotta anti doverosa.

Comunque, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a trattenere la retribuzione a prescindere dalla nullità e/o annullamento del contratto di lavoro. Tale principio dovrebbe essere applicato anche nella fattispecie in quanto egli ha sempre prestato la sua attività lavorativa a favore dell'amministrazione, le prestazioni sono state rese ed accettate, la retribuzione percepita ha natura corrispettiva rispetto all'attività svolta per cui l'eventuale invalidità del titolo di studio non può incidere sul diritto alla retribuzione. In ogni caso egli è in possesso del diploma di maturità scientifica che gli avrebbe consentito il collocamento in graduatoria. Peraltro, l'Amministrazione scolastica, pur essendo al corrente della mancata convalida del punteggio, a partire dal 21 febbraio 2019 non ha provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, di fatto protrattosi fino a tutto il 30 giugno 2019, e ha stipulato con il collaboratore scolastico un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato in data 30 settembre 2019.

Mancherebbe il danno erariale considerato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del convenuto che, in ogni caso, avrebbe comportato per l'Amministrazione un costo equivalente.

In subordine, il danno non potrebbe equivalere alla retribuzione percepita dal convenuto ma, eventualmente, soltanto nella minore utilità della prestazione ricevuta dall'amministrazione.

Ha, quindi, chiesto in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione erariale, in considerazione della pendenza del giudizio penale n. 407/2019, o, in subordine, di disporre la sospensione del presente procedimento contabile ai sensi dell'art. 106 c.p.c., fino alla definizione del giudizio penale; nel merito il rigetto della domanda e, in subordine, di applicare la compensatio lucri cum damno per le utilità ed i vantaggi che l'amministrazione avrebbe comunque ricevuto dalle prestazioni del convenuto e, comunque, la riduzione del danno.

All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

La fattispecie oggetto di giudizio verte sul presunto danno erariale subito dall'amministrazione per l'illecita percezione delle retribuzioni da parte del convenuto, quale collaboratore scolastico supplente, incarico ottenuto sulla base di un diploma risultato falso.

1. In via preliminare devono essere valutate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in relazione alla pendenza del p.p. 407/2019. La celebrazione di un giudizio contabile prima della conclusione del processo penale potrebbe condurre, secondo il convenuto, a incoerenze tra le decisioni delle diverse giurisdizioni, con il rischio di giudicati contrastanti. Per tale motivo il convenuto ha chiesto di dichiarare improcedibile e/o improponibile l'azione erariale o, in subordine, di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Il convenuto non ha precisato sulla base di quale norma l'azione contabile dovrebbe essere dichiarata improponibile e/o improcedibile. Se si trattasse di giudizi pendenti avanti giudici appartenenti alla stessa giurisdizione, l'improponibilità/improcedibilità potrebbe derivare dalla litispendenza (art. 39 c.p.c.) ma non è questo il caso, in quanto il procedimento penale e quello contabile si svolgono avanti a giudici appartenenti a un diverso plesso giurisdizionale. In tale situazione, non può nemmeno verificarsi un contrasto di giudicati in quanto, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto e unicità di giurisdizione (Cass., Sez. un., 21 luglio 2015, n. 15203; C.d.S., 3 novembre 2023, n. 9532). Tale situazione non può verificarsi nei rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile in quanto, oltre alla diversità di giurisdizione e di parti, tra di essi diverge l'oggetto che in quello penale ha quale finalità l'accertamento di reati, mentre in quello contabile riguarda l'accertamento di comportamenti illeciti causativi di danno alle risorse erariali. Coerentemente, la giurisdizione penale [e] quella contabile sono, come noto, del tutto autonome tra loro. In proposito la giurisprudenza, costantemente, afferma: "l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, avuto riguardo alla constatazione che, quand'anche le fattispecie possano presentare profili fattuali comuni, rimangono comunque puntualmente differenziati i beni della vita tutelati, così come gli elementi costitutivi degli illeciti. Pertanto, la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni costituisce evenienza non qualificabile come disfunzionale, bensì come coerente con l'autonomia e la differenza ontologica e finalistica delle diverse azioni (Cass., Sez. un., sent. n. 8927 del 2014; Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 547/2017)" (Sez. III app., 2 marzo 2023, n. 124).

Pertanto, l'azione del Pubblico Ministero contabile è preclusa, e potrebbe essere dichiarata improponibile/improcedibile, solo nel caso di avvenuto integrale risarcimento del danno. Infatti: "ottenuto, in base ad una delle azioni possibili, l'integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione non potrà esservi spazio per iniziare o proseguire una delle diverse azioni di risarcimento... in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem" (Cass., 16 marzo 2017, n. 35205; Cass., 13 novembre 2015, n. 3907; Cass., 14 luglio 2015, n. 14632; Corte dei conti, Sez. I app., 25 ottobre 2018, n. 414; Sez. I app., 12 dicembre 2017, n. 533), risarcimento che, nella specie, non risulta avvenuto nemmeno in parte.

Le eccezioni di improcedibilità/improponibilità dell'azione di responsabilità devono, quindi, essere respinte.

Non sussistono nemmeno le condizioni previste dall'art. 106 c.g.c. per la sospensione del giudizio in attesa del giudicato penale. Esclusa la possibilità di una sospensione c.d. facoltativa, nel processo contabile possono disporsi soltanto la sospensione necessaria per pregiudizialità esterna, di cui all'art. 106, comma 1, c.g.c. alla quale si aggiunge quella c.d. facoltativa su concorde richiesta delle parti, di cui all'art. 106, comma 2, c.g.c. La sospensione facoltativa non può essere disposta, in assenza dell'istanza concorde delle parti.

La sospensione necessaria può essere disposta unicamente al concomitante ricorrere di due presupposti: la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause, che si verifica quando la causa pregiudicante ha per oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica) e la necessità che tale elemento debba essere accertato con efficacia di giudicato (Sez. III app., 20 ottobre 2023, n. 418). Il giudizio penale non costituisce causa pregiudiziale, come più volte affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte secondo le quali: "non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile" (Sez. riun., 3 luglio 2018, n. 9/2018/ord; Sez. riun., 14 marzo 2018, n. 3/2018/ord). La richiesta di sospensione del giudizio non può, quindi essere accolta.

2. Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione delle retribuzioni percepite anteriormente al 26 marzo 2019, quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 26 marzo 2024.

La condotta contestata, consistente nella presentazione di un falso diploma per ottenere incarichi dall'amministrazione scolastica, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode ai danni della P.A. dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l'occultamento doloso sia insito nella frode con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, l. 20/1994 (tra le tante: Sez. Lombardia, 25 luglio 2024, n. 135; 4 giugno 2024, n. 103; 6 maggio 2024, n. 75; 9 novembre 2023, n. 188; 30 maggio 2023, n. 99) scoperta che, nel caso di specie, è avvenuta il 12 aprile 2022, data coincidente con quella di rinvio a giudizio. La conoscenza del fatto, infatti, si identifica con la conoscibilità giuridica, non con la mera conoscenza, da parte del soggetto danneggiato, dell'illecito (Sez. I app., 14 aprile 2016, n. 149). In conseguenza di tale principio, secondo la giurisprudenza prevalente, i fatti dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica, tale da potersi dire "scoperti", solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (tra le tante: Sez. II app., 4 settembre 2018, n. 523; Sez. III app., 6 ottobre 2016, n. 514; Sez. III app., 13 giugno 2016, n. 228; Sez. app. Sicilia, 1° luglio 2016, n. 85; Sez. app. Sicilia, 4 luglio 2016, n. 94), in quanto "solo dal momento del rinvio a giudizio è maturata l'esatta conoscenza della condotta illecita in tutta la sua gravità e articolazione" (Sez. III app., 30 dicembre 2016, n. 1462).

3. La condotta illecita è pienamente provata.

Dalla documentazione prodotta risulta che i Carabinieri hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale operante tra il Cilento, gli Alburni e l'area a nord di Salerno con il fine ultimo di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi di grado preparatorio triennale di maturità magistrale e di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie e di diplomi di qualifica professionale triennale ai quali era normativamente attribuito, rispetto ad altri titoli di studio anche quinquennali, un alto punteggio utile a scalare le graduatorie del personale A.T.A. nell'ambito scolastico. Le indagini hanno dato origine al p.p. 409/2019 che vede come imputato, rinviato a giudizio per il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.c.), anche l'odierno convenuto, individuato tra gli "acquirenti" dei falsi diplomi.

L'E., infatti, come esposto dalla Procura, in data 27 ottobre 2017 aveva inoltrato presso l'Istituto superiore "Francesco Gonzaga" in Castiglione delle Stiviere (MN) richiesta di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 autocertificando di aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012-2013, presso l'Istituto Fondazione Passarelli di San Marco di Castellabate, il diploma di qualifica professionale operatore dei servizi sociali n. 109787 2012 con votazione 100/100. Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che tale diploma è falso in quanto:

- il diploma di qualifica n. 109787 2012 rientrava nello stock dal n. 109751 2012 al n. 109930 2012 consegnato all'Istituto statale D. Rea di Nocera Inferiore;

- la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale l'E. avrebbe conseguito il diploma, non si è mai tenuta, come dichiarato da tutti i docenti componenti la commissione d'esame. Peraltro, la sessione si sarebbe tenuta nei giorni dal 24 al 27 agosto 2013, fatto inverosimile in quanto il 24 agosto 2013 era sabato per cui le tre prove di esame si sarebbero svolte nell'unica giornata del 26 agosto (lunedì) visto che il 27 erano già usciti i voti di scrutinio, come dichiarato dal coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli dal 1° settembre 2012 a luglio 2013.

Gli elementi acquisiti tramite le indagini svolte in sede penale costituiscono piena prova, secondo il Collegio, dei fatti addebitati al convenuto. Innanzitutto, è incontestabile il dato documentale costituito dall'impossibilità per l'Istituto Passarelli di rilasciare una pergamena il cui numero appartiene ad uno stock consegnato ad altro Istituto scolastico. Pienamente attendibili sono poi le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, in relazione al mancato svolgimento della sessione d'esame.

L'elemento soggettivo è il dolo, avendo l'E. autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto.

Il convenuto ha contestato la sussistenza del dolo sostenendo di avere utilizzato il diploma in buona fede, non essendo consapevole della sua falsità. Tale affermazione, tuttavia, è sconfessata dalla circostanza che l'E. non risulta aver mai sostenuto l'esame, per cui ben sapeva di non essere in possesso del diploma.

4. Sulle conseguenze dell'illecito in punto danno, questa Sezione si è recentemente pronunciata rimeditando, per talune fattispecie, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Sulla base di tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca all'ente pubblico alcuna utilità ex art. 1, comma 1-bis, [l.] n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Questa Sezione, in fattispecie analoga alla presente, con ampia e condivisibile motivazione cui si rimanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., con riferimento a prestazioni routinarie e basiche (collaboratore scolastico) per l'accesso alle quali sia stato utilizzato un titolo falso da parte di lavoratore comunque in possesso di un titolo di studio, ha affermato che: «ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile... della condotta mendace dello Z... sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver conseguito un titolo idoneo comunque alle mansioni minimali proficuamente svolte presso il Ministero dell'istruzione e del merito, rendono ben considerabili come "vantaggio" reso alla P.A. ed alla comunità amministrata ex art. 1, comma 1-bis, [l.] n. 20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art. 2126 c.c. e non forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore dello Z...» (Sez. Lombardia, 27 maggio 2024, n. 97; 24 giugno 2024, n. 124). Pertanto, secondo la sentenza, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso. La P.A., viceversa, non subisce danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile. Le semplici mansioni di collaboratore scolastico, infatti, possono essere svolte adeguatamente sia con un diploma ottenuto con un punteggio modesto, sia con un diploma ottenuto il massimo dei voti, l'unica differenza essendo costituita dal fatto che con il diploma con punteggio inferiore il lavoratore probabilmente non avrebbe ottenuto il posto.

Con successiva pronuncia (Sez. Lombardia, 29 ottobre 2024, n. 175), ribadendo e ulteriormente approfondendo il concetto, la Sezione ha ritenuto che debbano essere distinte tre ipotesi, con diverse conseguenze circa la sussistenza del danno e la sorte della domanda di restituzione delle retribuzioni:

a) prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, ipotesi nella quale, sulla base del tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una utilitas fruita dalla P.A., consegue l'obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;

b) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso, come nella fattispecie. In tale ipotesi la P.A. non subisce danno, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato, con conseguente rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni;

c) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale caso, la P.A. fruisce di un vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20 del 1994 non integrale, ma in una quota percentuale della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno.

Nell'esaminare la presente fattispecie alla luce di tali principi, occorre precisare, innanzitutto, che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di circolo e di istituto di c.d. terza fascia, redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. La normativa, illustrata in atto di citazione e che qui si richiama, indica i requisiti di ammissione che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i titoli di studio per l'accesso. Per il profilo professionale di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale (d.m. del 13 dicembre 2000, n. 430; d.m. n. 640/2017 come modificato dal d.m. n. 947/2017).

L'E. ha conseguito un diploma di maturità scientifica nell'anno scolastico 2009/2010 con la (più modesta) votazione di 62/100, del quale non è stata contestata la veridicità, che gli avrebbe consentito di accedere onestamente al rapporto di lavoro, o comunque in un momento successivo. L'unico fine per il quale l'E. ha autocertificato un titolo di studio inesistente, con punteggio 100/100, quindi, è stato quello di avvantaggiarsi di una posizione più favorevole nella graduatoria di quello che avrebbe ottenuto con il diploma di maturità già in suo possesso.

Le prestazioni del personale A.T.A. consistono nell'accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (C.C.N.L. 24 luglio 2003). Si tratta di prestazioni elementari che non presuppongono il possesso di particolari specializzazioni. Il diploma di cui il convenuto è in possesso (liceo scientifico), sebbene conseguito con votazione (62/100) inferiore a quello falso (100/100), è uno tra quelli previsti dalla normativa per l'accesso al profilo professionale in oggetto per cui, data la semplicità delle mansioni, non vi è motivo di ritenere, né è stato provato, che le prestazioni oggettivamente e incontestabilmente fornite dall'E. siano state inadeguate e, quindi, inutili. Vale, quindi, nella fattispecie il principio già enunciato dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale: «Tale evenienza... non vede assolutamente lesa la P.A., che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea stante la piena fruizione da parte della P.A. e della comunità amministrata della prestazione quale "vantaggio comunque conseguito"» (Sez. Lombardia 175/2024).

Ne consegue che l'illecito non ha causato danno alla P.A. e che, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.

Le spese devono essere compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. in quanto la decisione si basa su una nuova elaborazione giurisprudenziale in tema di danno erariale sopravvenuta al deposito dell'atto di citazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

rigetta la domanda di sospensione del processo;

rigetta le eccezioni di improcedibilità e/o improponibilità della domanda;

rigetta l'eccezione di prescrizione;

rigetta nel merito la domanda.

Compensa le spese.