Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Toscana
Sentenza 9 gennaio 2025, n. 1
Presidente: Venturini - Estensore: Nikifarava
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 27 marzo 2024, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra Giada A., all'epoca dei fatti titolare della ditta individuale "A. Solutions", chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore della Regione Toscana, quantificato in misura di euro 20.188,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) derivante da indebita percezione di finanziamenti a titolo di microcredito a sostegno delle nuove imprese di cui al bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1.
A) La notitia damni derivava dalla segnalazione prot. 2271 del 19 maggio 2022 proveniente dalla Guardia [di] finanza, Nucleo polizia economico-finanziaria Firenze, Gruppo tutela spesa pubblica, Sezione tutela spesa pubblica nazionale e frodi comunitarie, in merito all'attività di una società di consulenza (Debut Italia s.r.l.), finalizzata a fare ottenere alla propria clientela i citati fondi pubblici mediante la predisposizione di una documentazione solo formalmente corretta, ma idonea - per ciò solo - a superare i vincoli del predetto bando al fine di consentire l'erogazione anticipata dell'importo pari all'80% del complessivo finanziamento.
L'erogazione pubblica prevista dal bando consisteva nell'erogazione di un finanziamento a tasso zero, in misura del 70% del costo totale ammissibile, per l'importo massimo concedibile pari a euro 24.500,00, con il progetto di investimento da concludersi entro 9 mesi dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento e facoltà di una proroga non superiore di 2 mesi. Al termine del progetto il percettore doveva rendicontare spese per 35.000,00.
Dalla documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di finanza presso la sede di Debut Italia s.r.l. risultava che i clienti della stessa ammessi al finanziamento corrispondevano alla società di consulenza un compenso pari a circa il 10% dell'importo erogato; presso la sede della medesima società sono state sequestrate, inoltre, 122 smartcard "Carte Nazionali dei Servizi" intestate ai clienti della stessa, tra cui quella della ditta individuale dell'odierna convenuta.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza emergeva, inoltre, che tutti i contratti di locazione, esibiti a riprova del titolo di possesso dell'immobile ove avrebbe avuto sede l'esercizio commerciale ammesso al finanziamento, erano risultati palesemente contraffatti, recando firme false e controparti inesistenti, così come dai sopralluoghi effettuati la quasi totalità dei predetti luoghi d'esercizio risultava in disuso o semplicemente inesistente.
B) Con specifico riferimento alla posizione dell'odierna convenuta, risulta che l'impresa individuale "A. Solutions" in data 18 giugno 2019 presentava la domanda di finanziamento 2019/1148 a valere sul bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.1. "Aiuti alla creazione di impresa", approvato con il decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018 per la realizzazione del progetto "Avvio di nuovo locale di cocktail a tema in Prato".
Con delibera n. 306/Resp.Serv.I.F. del 30 luglio 2019 il gestore concedeva a tale impresa un finanziamento di euro 24.500,00 a fronte di un investimento ammesso di euro 35.000,00 che veniva comunicato con lettera del 31 luglio 2019.
L'anticipo di euro 19.600,00 veniva erogato in data 29 ottobre 2019.
In data 16 marzo 2020 la sig.ra A. incaricava ai sensi dell'art. 2222 c.c. il sig. Aniello C., nella sua qualità di formatore e consulente di Debut Italia s.r.l. (di cui lo stesso era anche socio al 45%), di svolgere attività di "Affiancamento all'avviamento dell'attività imprenditoriale in ambito ristorativo, con il rispettivo know-how pre-concordato che il consulente si prende carico di trasferire al cliente, come da premessa del presente contratto", con il riconoscimento di un compenso al predetto consulente.
Nel frattempo, emergevano criticità afferenti alla rendicontazione ed alle sopravvenute modifiche del progetto di investimento, di cui veniva informato anche il consulente, sig. C., che di fatto teneva i rapporti con il soggetto gestore.
In conseguenza del mancato riscontro ai rilievi formulati, con nota prot. n. RI/CG/aa/2021-0000612 del 4 febbraio 2021 - inviata tramite PEC all'impresa individuale "A. Solutions" in data 8 febbraio 2021 - il gestore comunicava l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento, non avendo l'impresa dell'odierna convenuta sottoscritto il piano di ammortamento relativo al finanziamento medesimo, calcolato sull'importo di spesa ritenuto ammissibile dal gestore, pur essendo tale obbligo di sottoscrizione espressamente previsto dal paragrafo 6.1 ("Obblighi del beneficiario"), punto 9, del bando. Veniva dato atto che in base alle delibere della Giunta regionale n. 511/2020 e n. 1243/2020 alla revoca di cui alla prospettata fattispecie non si applicava il rimborso forfettario di euro 1.000,00 per i costi di istruttoria previsto dal paragrafo 9.4 ("Rimborso forfettario a carico del beneficiario") del bando.
Nel termine di 15 giorni assegnato all'impresa per eventuali osservazioni o controdeduzioni non perveniva alcun riscontro.
Con decreto dirigenziale n. 16775 del 24 settembre 2021 veniva, pertanto, revocato il finanziamento concesso all'impresa individuale "A. Solutions".
C) Con nota di aggiornamento al 6 luglio 2023, la Regione Toscana comunicava che l'importo anticipato pari ad euro 19.600,00 non era stato restituito e che il credito residuo complessivo nei confronti dell'odierna convenuta, al lordo delle spese di ruolo/rateizzo, era pari ad euro 20.188,00.
D) Ad avviso della Procura regionale, la predetta fattispecie integrerebbe tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa in conseguenza dell'illecita percezione di contributi pubblici e omessa ripetizione degli stessi.
In particolare, la giurisdizione contabile sarebbe pacificamente sussistente, stante il rapporto di servizio in presenza di un contributo pubblico destinato alla realizzazione di specifiche finalità, mentre il carattere antigiuridico della condotta sarebbe ravvisabile nella mancata sottoscrizione da parte dell'odierna ricorrente della documentazione prescritta dal bando di finanziamento, trattenendo senza alcuna giustificazione le somme erogate dall'amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al bando Creazione di Impresa.
A sostegno del carattere doloso della condotta dell'odierna convenuta, la Procura regionale si richiamava anche alla rilevanza penale della condotta della sig.ra A., indagata da EPPO per i reati di cui agli artt. 316-bis ("Malversazione di erogazioni pubbliche") e ter ("Indebita percezione di erogazioni pubbliche") c.p.
Il danno conseguente veniva pertanto quantificato in misura corrispondente all'intero importo delle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall'odierna convenuta e non restituite alla Regione Toscana pari a complessivi euro 20.188,00 (di cui euro 19.600,00 a titolo di capitale effettivamente erogato), oltre spese, rivalutazione ed interessi, già iscritto a ruolo alla data del 6 luglio 2023, fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze.
Infine, ad avviso della Procura, risulterebbe del tutto evidente il nesso eziologico di causa-effetto tra la condotta della sig.ra A. e il danno subito dalla Regione Toscana.
II. La convenuta A. non si costituiva in giudizio, né presentava controdeduzioni all'invito a dedurre, nonostante la regolare notifica sia dell'invito sia dell'atto di citazione.
In particolare, la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita dal funzionario Unep Prato in data 17 aprile 2024 all'indirizzo di residenza della sig.ra A., comprovato dal relativo certificato in atti, a norma dell'art. 140 c.p.c., con l'attestazione dell'assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, del conseguente deposito dell'atto presso la Casa comunale di Prato e dell'invio della raccomandata di avviso, non ritirata alla data del 6 maggio 2024, come da cartolina postale in atti.
III. All'odierna udienza di discussione, nessuno comparso per la sig.ra A., il PM Paola Ciccarelli chiedeva la dichiarazione di contumacia della convenuta e l'accoglimento integrale della domanda azionata dalla Procura regionale.
In particolare, in merito alla quantificazione del danno, il PM precisava che l'importo di euro 20.188,00 comprendeva euro 19.600,00 a titolo di capitale, aumentato dalla Regione Toscana delle spese ai sensi della normativa vigente.
La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, stante la regolare notifica e la mancata costituzione in giudizio.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata, nei limiti dell'importo effettivamente erogato all'impresa beneficiaria (euro 19.600,00), mentre non possono essere qualificate come danno erariale le spese di iscrizione a ruolo (euro 588,00).
Infatti, reputa il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.
2.1. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto qualificato di servizio che legava l'impresa individuale dell'odierna convenuta, ditta individuale "A. Solutions" alla Regione Toscana.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall'utilizzo indebito delle somme ricevute rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico (ex multis, Cass. civ., sentt. nn. 1775/2013, 3310/2014, 1515/2016, 28504/2017 e 11185/2018; Sez. giur. Campania, sentt. nn. 272/2019 e 239/2024).
2.2. Quanto alla condotta antigiuridica e all'elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, tali elementi sono da ravvisarsi nella consapevole e volontaria presentazione della domanda di finanziamento per un'iniziativa imprenditoriale che la sig.ra A. non aveva alcuna seria intenzione ad avviare, al solo fine di percepire indebitamente l'importo dell'anticipo in misura massima prevista dal bando (euro 19.600,00), aggravata dalla circostanza che la domanda della sig.ra A. non era imputabile ad un'autonoma iniziativa dell'interessata, ma si inseriva in uno schema fraudolento più ampio, riconducibile ad un'unica società intermediaria che ha permesso di attuare tale condotta fraudolenta ad un totale di 58 soggetti diversi con riferimento allo stesso bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. della Regione Toscana, con un danno erariale complessivo da sviamento delle risorse pubbliche stimabile in oltre un milione di euro.
L'assenza di alcuna intenzione da parte della sig.ra A. ad avviare l'attività imprenditoriale di "Avvio di nuovo locale di cocktail a tema in Prato" è confermata anche dal fatto che - una volta incassato, in data 29 ottobre 2019, l'anticipo previsto (pari a euro 19.600,00) - l'odierna convenuta non forniva alcun riscontro ai rilievi formali successivamente formulati dal gestore e non si presentava nemmeno alla sottoscrizione del piano di ammortamento predisposto dal gestore in relazione all'importo della spesa preventivata ritenuto ammissibile. Ciò in palese violazione del paragrafo 6.1 ("Obblighi del beneficiario"), punto 9, del bando.
In tale scenario, la descritta condotta posta in essere dalla sig.ra A. presenta un evidente carattere fraudolento, in quanto non risulta che l'interessata avesse l'effettivo interesse all'avvio dell'attività imprenditoriale, mentre emerge con chiarezza l'inserimento della domanda presentata nell'ambito di un più ampio schema gestito da un unico intermediario finalizzato all'ottenimento del solo anticipo del finanziamento (pari, comunque, all'80% del finanziamento complessivo erogabile).
L'adesione dolosa della sig.ra A. ad un più ampio progetto fraudolento ai danni della Regione Toscana non solo emerge con evidenza dalle risultanze documentali in atti, ma trova un'ulteriore conferma anche nel rinunciatario comportamento preprocessuale e processuale dell'odierna convenuta (cfr., in termini, Sez. giur. Bolzano, sentt. nn. 6/2022 e 1/2023).
Infatti, pur non implicando la contumacia del convenuto di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, essa può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (ex multis, Sez. giur. Bolzano, sentt. nn. 1/2018, 17/2018, 94/2021, 6/2022 e 1/2023).
2.3. Al descritto comportamento doloso è, dunque, riconducibile, sul piano eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata. Ciò in quanto il mancato avvio dell'attività imprenditoriale dichiarata ai fini dell'ammissione al bando implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l'erario, specie sotto il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. giur. Toscana, sent. n. 49/2017).
2.4. Venendo alla quantificazione del danno erariale da risarcire, il Collegio lo reputa limitato al solo importo di finanziamento effettivamente erogato (euro 19.600,00), mentre restano estranee alla fattispecie rientrante nella giurisdizione di questa Corte le spese forfettarie di iscrizione a ruolo (euro 588,00), in quanto attinenti alla (autonoma) procedura esecutiva conseguente al provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento.
3. Infine, deve essere osservato che l'adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell'Amministrazione danneggiata (consistenti, nel caso di specie, nella revoca del finanziamento e nell'iscrizione a ruolo) non è ostativa alla concorrente azione esercitata in questa sede dall'attore pubblico, stante l'autonomia delle rispettive procedure, e fermo restando che l'eventuale futuro recupero delle somme, che dovesse determinare la reintegrazione, in tutto o in parte, del danno erariale qui azionato, potrà essere fatto valere dalla convenuta in sede di esecuzione.
4. In relazione a tutto quanto sopra, la domanda azionata dalla Procura regionale merita un parziale accoglimento, limitatamente all'importo di euro 19.600,00 e fermo restando che l'Amministrazione avrà cura di evitare in sede esecutiva ogni eventuale duplicazione risarcitoria a carico della sig.ra A.
Al predetto importo di euro 19.600,00 si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 29 ottobre 2019 (data di erogazione dell'anticipo del finanziamento) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto:
1) dichiara la contumacia della convenuta;
2) condanna la sig.ra Giada A. al pagamento a favore della Regione Toscana dell'importo di euro 19.600,00, oltre la rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del finanziamento (29 ottobre 2019) fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 286,03 (duecentoottantasei//03).