Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 24 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Diritto d'autore - Direttiva 2001/29/CE - Articoli da 2 a 4 - Diritti esclusivi - Protezione in forza del diritto d'autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d'origine non è uno Stato membro - Convenzione di Berna - Articolo 2, paragrafo 7 - Criterio di reciprocità sostanziale - Ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri - Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale - Articolo 351, primo comma, TFUE».
Nella causa C-227/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 31 marzo 2023, pervenuta in cancelleria l'11 aprile 2023, nel procedimento Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV contro Vitra Collections AG.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), nonché dell'articolo 351, primo comma, TFUE.
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da una parte, la Vitra Collections AG (in prosieguo: la «Vitra»), una società di diritto svizzero, e, dall'altra, la Kwantum Nederland BV e la Kwantum België BV (in prosieguo, congiuntamente: la «Kwantum»), che gestiscono, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di articoli per arredo interno, tra cui mobilio, per il motivo che queste ultime hanno commercializzato una sedia che, a parere della Vitra, violerebbe taluni diritti d'autore di cui essa è titolare.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Berna
3. L'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna dispone quanto segue:
«È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione [istituita mediante tale convenzione] di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7[.4]) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione [istituita mediante tale convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».
4. L'articolo 5, paragrafo 1, di tale convenzione così prevede:
«Nei Paesi dell'Unione [istituita mediante tale convenzione] diversi da quello di origine dell'opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione».
5. L'articolo 7, paragrafo 8, di detta convenzione è del seguente tenore:
«La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera».
6. Ai sensi dell'articolo 14-ter, paragrafo 2, della stessa convenzione:
«La protezione stabilita all'alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese della Unione [istituita mediante tale convenzione], ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta».
7. L'articolo 19 della Convenzione di Berna dispone che:
«Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d'invocare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione [istituita mediante tale convenzione]».
Accordo TRIPS
8. L'articolo 3 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), intitolato «Trattamento nazionale» dispone quanto segue:
«1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente accordo. I Membri che facciano uso delle facoltà di cui all'articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPS.
2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio».
9. L'articolo 9 dell'accordo TRIPS, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall'articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
TDA
10. Il Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI; in prosieguo: la «WIPO») sul diritto d'autore (in prosieguo: il «TDA»), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).
11. L'articolo 1 del TDA, rubricato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al suo paragrafo 4, dispone quanto segue:
«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'annesso della Convenzione di Berna».
Diritto dell'Unione
Direttiva 2001/29
12. I considerando 6, 9 e 15 della direttiva 2001/29 così recitano:
«(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. (...)
(...)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(...)
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici della [WIPO] ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il [TDA] e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi"[, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278], relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. (...) La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali».
13. L'articolo 1 della direttiva 2001/29, rubricato «Campo d'applicazione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione».
14. L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», così prevede:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(...)».
15. L'articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
16. L'articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», al suo paragrafo 1, così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».
17. L'articolo 5 della direttiva 2001/29 enumera i casi in cui gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previsti agli articoli da 2 a 4 di tale direttiva.
18. L'articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Applicazioni nel tempo», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2».
Direttiva 2001/84/CE
19. L'articolo 7 della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU 2001, L 272, pag. 32), intitolato «Beneficiari dei paesi terzi», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto sulle successive vendite di opere d'arte conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa».
Direttiva 2006/116/CE
20. L'articolo 7 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12), intitolato «Protezione nei confronti dei paesi terzi», al suo paragrafo 1, così dispone:
«La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21. La Vitra fabbrica mobili di design, tra cui sedie concepite dai coniugi, nel frattempo deceduti, Charles e Ray Eames, cittadini degli Stati Uniti d'America, ed è titolare di diritti di proprietà intellettuale su tali sedie.
22. Una delle sedie fabbricate dalla Vitra è la Dining Sidechair Wood (in prosieguo: la «sedia DSW»), concepita da tali coniugi nell'ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York (Stati Uniti) nel corso dell'anno 1948 ed è esposta in tale museo dal 1950.
23. La Kwantum gestisce, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di articoli per arredo interno e, in particolare, di mobilio per interni.
24. Nel corso dell'anno 2014, la Vitra ha constatato che la Kwantum commercializzava una sedia, denominata «sedia Paris», in violazione, a parere della Vitra, dei diritti d'autore detenuti da quest'ultima sulla sedia DSW.
25. Adito dalla Vitra, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha statuito che la Kwantum non violava i diritti d'autore della Vitra nei Paesi Bassi e in Belgio e non agiva in modo illecito commercializzando la sedia Paris. Esso ha quindi respinto le domande della Vitra ed ha, in gran parte, accolto le domande della Kwantum.
26. Tale sentenza è stata annullata dal Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia, Paesi Bassi), il quale ha ritenuto che, commercializzando la sedia Paris, la Kwantum violasse nei Paesi Bassi e in Belgio i diritti d'autore della Vitra sulla sedia DSW.
27. Adita su impugnazione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio, ritiene che la controversia verta sull'applicabilità e sulla portata dell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna, che, per le opere protette, nel paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, prevede in particolare che possa essere rivendicata, in un altro paese dell'Unione istituita mediante tale Convenzione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli, stabilendo così un criterio di reciprocità sostanziale.
28. A tal riguardo, tale giudice rileva, in primo luogo, che, sebbene l'Unione europea non faccia parte della Convenzione di Berna, essa si è impegnata, mediante trattati internazionali, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 di quest'ultima. Inoltre, la legislazione dell'Unione non conterrebbe alcuna disposizione relativa al criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, di tale convenzione, di modo che si porrebbe la questione se gli Stati membri possano determinare essi stessi se lasciare o meno inapplicato tale criterio per un'opera il cui paese d'origine è un paese terzo e il cui autore è un cittadino di un paese terzo.
29. In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che il diritto d'autore su un'opera delle arti applicate costituisce parte integrante del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Esso ritiene che la sentenza dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677), con la quale la Corte ha interpretato una disposizione del Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, al quale l'Unione è parte, sollevi la questione se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, esiga per la limitazione dell'esercizio del diritto d'autore su un'opera delle arti applicate in forza del criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna, che tale limitazione sia prevista dalla legge, ossia da una norma chiara e precisa. A tal riguardo, si potrebbe dedurre da tale sentenza che spetti al solo legislatore dell'Unione, e non ai legislatori nazionali, determinare se, nell'Unione, il diritto d'autore su un'opera delle arti applicate possa essere limitato dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera delle arti applicate proveniente da un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino di uno Stato membro dell'Unione e, in caso affermativo, definire tale limitazione in modo chiaro e preciso. Orbene, allo stato attuale del diritto dell'Unione, il legislatore dell'Unione non avrebbe previsto una siffatta limitazione.
30. In terzo luogo, dinanzi al giudice del rinvio, la Kwantum avrebbe sostenuto che il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 351, primo comma, TFUE. Orbene, occorrerebbe determinare in che misura tale disposizione possa incidere sull'applicazione, nei confronti delle pretese relative al Regno del Belgio, di tale articolo 2, paragrafo 7, seconda frase.
31. Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione.
Qualora la risposta a tale questione sia affermativa, si presentano ancora le seguenti questioni.
2) Se la circostanza che il diritto d'autore su un'opera d'arte applicata configura un elemento essenziale del diritto alla tutela della proprietà intellettuale, sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, comporti che il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 52, paragrafo 1 della Carta, relativamente alla limitazione dell'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva [2001/29]) su un'opera d'arte applicata mediante l'applicazione del criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, esiga che detta limitazione sia prevista dalla legge.
3) Se gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva [2001/29] nonché l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, debbano essere interpretati nel senso che spetta esclusivamente al legislatore dell'Unione (e non ai legislatori nazionali) determinare se nell'Unione si possa limitare l'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva [2001/29]) mediante il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, relativamente a un'opera d'arte applicata il cui paese d'origine è un paese terzo ai sensi della Convenzione di Berna e il cui autore non appartiene a uno Stato membro dell'Unione e, in caso affermativo, definire tale limitazione in modo chiaro e preciso (...).
4) Se gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva [2001/29], in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, fintantoché il legislatore dell'Unione non ha previsto una limitazione dell'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva [2001/29]) su un'opera d'arte applicata mediante il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, gli Stati membri (...) non possono applicare tale criterio nei riguardi di un'opera d'arte applicata il cui paese di origine è un paese terzo ai sensi della Convenzione di Berna e il cui autore non appartiene a uno Stato membro (...).
5) Se, nelle circostanze di cui alla fattispecie in esame e in considerazione della data di adozione (della disposizione che ha preceduto) dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, per il Belgio siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 351, primo comma, TFUE, cosicché il Belgio per tale ragione è libero di applicare il criterio di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, tenendo conto del fatto che nel caso di specie il paese di origine ha aderito alla Convenzione di Berna il 1º maggio 1989».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
32. In primo luogo, la Kwantum sostiene che il giudice del rinvio non ha esposto in che modo la «situazione di cui trattasi nel procedimento principale», espressione che esso utilizza nella sua prima questione senza definirla, rientrerebbe nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione, e che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è necessaria per consentirgli di emettere la propria decisione nel procedimento principale, cosicché le questioni sollevate da quest'ultimo sarebbero ipotetiche.
33. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 25 nonché giurisprudenza citata).
34. A tale proposito si deve rammentare che, nell'ambito di siffatto procedimento, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, una volta che le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 26 nonché giurisprudenza citata).
35. Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 27 aprile 2023, Castorama Polska e Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, punto 27 nonché giurisprudenza citata).
36. Nel caso di specie, dalle considerazioni che figurano ai punti da 28 a 30 della presente sentenza risulta che il giudice del rinvio ha esposto in modo chiaro il contesto giuridico e fattuale del procedimento principale, in quanto la prima questione pregiudiziale mira specificamente a determinare se quest'ultimo rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione. Inoltre, dagli stessi punti risulta che tale giudice ha esposto sufficientemente le ragioni che lo hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione di talune disposizioni che esso considera necessarie per essere in grado di emettere la propria decisione, cosicché non si può ritenere che l'interpretazione richiesta non abbia relazioni con l'oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato presenti un carattere ipotetico. In tali circostanze, la presunzione di rilevanza ricordata al punto 34 della presente sentenza non può essere rimessa in discussione.
37. In secondo luogo, nelle loro osservazioni scritte, la Kwantum nonché il governo dei Paesi Bassi sostengono che le questioni che spetta al giudice del rinvio risolvere nel procedimento principale vertono unicamente sull'articolo 2, paragrafo 7, e sull'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, di modo che nessuna disposizione del diritto dell'Unione richiederebbe un'interpretazione della Corte.
38. Un tale argomento, che verte, in sostanza, sulla necessità delle questioni pregiudiziali al fine di statuire sul procedimento principale, non può essere accolto. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2001/29, letta alla luce delle disposizioni pertinenti della Carta, nonché l'articolo 351 TFUE, osti all'applicazione, da parte del giudice nazionale, nel procedimento principale, dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna.
39. Orbene, tale questione rientra nel merito delle questioni sollevate.
40. Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, anche se l'Unione non è parte contraente alla Convenzione di Berna, essa è tenuta a rispettare gli articoli da 1 a 21 di tale convenzione, ai sensi, da un lato, dell'articolo 1, paragrafo 4, del TDA, del quale essa è parte, (sentenze del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 38, nonché del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 41 e giurisprudenza citata), e, dall'altro, dell'articolo 9 dell'accordo TRIPS, di modo che tale convenzione produce effetti indiretti all'interno dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, punto 50, e del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C-147/19, EU:C:2020:935, punto 36) e la Corte può essere indotta ad interpretare le sue disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, punto 34; del 16 marzo 2017, AKM, C-138/16, EU:C:2017:218, punti 21 e 44, nonché del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 42).
41. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Nel merito
Sulla prima questione
42. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione.
43. Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento principale riguarda un'azione intentata dalla Vitra dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi, con la quale tale società rivendica, nei Paesi Bassi e in Belgio, una protezione in forza del diritto d'autore della sedia DSW, concepita da cittadini degli Stati Uniti d'America e originaria di tale paese terzo, della quale la Kwantum avrebbe commercializzato talune imitazioni.
44. A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno.
45. Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 31 e 33 delle sue conclusioni, l'ambito di applicazione di detta direttiva è definito non già secondo il criterio del paese d'origine dell'opera o della cittadinanza del suo autore, bensì con riferimento al mercato interno, che equivale all'ambito di applicazione territoriale dei Trattati, previsto dall'articolo 52 TUE. Fatto salvo l'articolo 355 TFUE, tale ambito di applicazione è costituito dai territori degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punto 59 e giurisprudenza citata).
46. Inoltre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, le disposizioni della medesima, che armonizza taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data prevista per il suo recepimento, rispondono ai criteri per la tutela in applicazione delle sue disposizioni. Ne consegue che detta direttiva può essere applicabile al procedimento principale.
47. In particolare, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 definiscono, in modo inequivocabile, i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui godono i titolari del diritto d'autore nell'Unione, poiché tali disposizioni offrono un quadro giuridico armonizzato che assicura una protezione elevata e omogenea dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico e che costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, punti da 35 a 38). Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dal suo tenore letterale risulta che tale disposizione definisce, anch'essa in modo inequivocabile, il diritto esclusivo di distribuzione al pubblico ivi previsto, poiché tale misura costituisce, al pari delle disposizioni summenzionate, una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto.
48. Per quanto riguarda la questione se tali disposizioni si applichino ad un oggetto delle arti applicate, quale la sedia DSW di cui trattasi nel procedimento principale, occorre aggiungere che la Corte ha ritenuto che un siffatto oggetto possa essere qualificato come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29, qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da una parte, l'oggetto di cui trattasi dev'essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualificazione come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto da 35 a 37 e giurisprudenza citata).
49. Quando un oggetto delle arti applicate presenta le caratteristiche ricordate al punto precedente della presente sentenza, e costituisce pertanto un'opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto d'autore, conformemente a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 35 e giurisprudenza citata).
50. In tali circostanze, si deve ritenere che siano applicabili le disposizioni della direttiva 2001/29, purché siano soddisfatte le condizioni sostanziali ivi previste e, in particolare, un oggetto delle arti applicate come quello di cui trattasi nel procedimento principale possa essere qualificato come «opera», ai sensi di tale direttiva.
51. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che rientra nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d'autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29.
Sulle questioni dalla seconda alla quarta
52. Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia [sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C-670/22, EU:C:2024:372, punto 78 e giurisprudenza citata].
53. Come osservato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, dagli atti di causa di cui dispone la Corte risulta che, nel procedimento principale, il comportamento controverso consiste nella commercializzazione da parte della Kwantum di oggetti, vale a dire esemplari di una sedia, in violazione del diritto d'autore di cui la Vitra sarebbe titolare, cosicché sono pertinenti l'articolo 2, lettera a), nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che conferiscono all'autore di un'opera, rispettivamente, i diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione di tale opera. Al contrario, da tali atti di causa non emerge che tale comportamento possa costituire una comunicazione al pubblico di un'opera, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
54. In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letti in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che gli Stati membri applichino il criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un paese terzo.
55. Al fine di rispondere a tali questioni, occorre determinare, in un primo momento, se le disposizioni summenzionate si applichino a un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo o il cui autore sia un cittadino di un paese terzo e, in un secondo momento, se tali disposizioni ostino all'applicazione, nel diritto nazionale, del criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna.
56. In via preliminare, si deve rammentare che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo significato e la sua portata devono normalmente essere oggetto, in tutta l'Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto della formulazione di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punto 46 e giurisprudenza citata).
57. In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre rilevare che, secondo tali disposizioni, gli Stati membri riconoscono, agli autori i diritti esclusivi di autorizzare o vietare, da un lato, la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, per quanto riguarda le loro opere e, dall'altro, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
58. A tal riguardo, si deve sottolineare che tali disposizioni non precisano espressamente se la nozione di «opera», ivi prevista, comprenda un'opera delle arti applicate la cui origine sia un paese terzo, né se la nozione di «autore», ai sensi di quest'ultima, comprenda l'autore di una siffatta opera il quale sia cittadino di un paese terzo.
59. Resta tuttavia il fatto che la Corte ha già statuito, come rilevato ai punti 48 e 49 della presente sentenza, che quando un oggetto può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, esso deve, in tale qualità, beneficiare di una tutela ai sensi del diritto d'autore, conformemente a tale direttiva, poiché, peraltro, quest'ultima non prevede alcuna condizione riguardante il paese d'origine dell'opera in questione o la cittadinanza del suo autore.
60. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui tali disposizioni si inseriscono, sotto un primo profilo, alla luce di quanto risulta dai punti 44 e 45 della presente sentenza, occorre constatare che, definendo l'ambito di applicazione della direttiva 2001/29 mediante un criterio territoriale, il legislatore dell'Unione ha necessariamente preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell'Unione, indipendentemente dal paese d'origine di tali opere o dalla cittadinanza del loro autore.
61. Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che taluni strumenti della normativa armonizzata sul diritto d'autore prevedono un regime specifico per le opere il cui paese d'origine, ai sensi della Convenzione di Berna, sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino di uno Stato membro. Così, la direttiva 2006/116, in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, prevede che la tutela dei diritti d'autore che, negli Stati membri, è riconosciuta a siffatte opere cessi alla data in cui cessa la protezione nel paese d'origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista. Orbene, come sottolinea la Vitra, un siffatto regime, che riguarda nello specifico la tutela dei diritti degli autori e delle opere il cui paese d'origine sia un paese terzo, sarebbe privo di utilità se la tutela delle opere di cui trattasi non fosse garantita ai sensi della direttiva 2001/29.
62. In terzo luogo, l'interpretazione esposta al punto 60 della presente sentenza è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29.
63. A tal riguardo, sotto un primo profilo, come enunciato dal considerando 6 della direttiva in parola, quest'ultima mira in particolare ad evitare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa, poiché ogni armonizzazione del diritto d'autore, secondo il considerando 9 di detta direttiva, dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione. Orbene, un siffatto obiettivo sarebbe violato se la direttiva 2001/29 disciplinasse, nell'Unione, solo la tutela in forza del diritto d'autore, delle opere che sono originarie di uno Stato membro o il cui autore sia un cittadino di uno Stato membro.
64. Sotto un secondo profilo, il considerando 15 della direttiva 2001/29 enuncia che quest'ultima serve anche ad attuare una serie di obblighi internazionali derivanti dal TDA. A tal riguardo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e all'articolo 1, paragrafo 4, del TDA, l'Unione deve conformarsi, da un lato, agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna, come indicato al punto 40 della presente sentenza, e, dall'altro lato, all'annesso di tale convenzione. Orbene, dall'articolo 5, paragrafo 1, di detta convenzione risulta che nei Paesi dell'Unione istituita mediante quest'ultima, diversi da quello di origine dell'opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della medesima convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali.
65. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, sarebbe contrario agli obblighi internazionali dell'Unione attuati dalla direttiva 2001/29 nel settore della proprietà intellettuale, il fatto che quest'ultima armonizzi il diritto d'autore per quanto concerne le opere il cui paese d'origine sia uno Stato membro o il cui autore sia un cittadino di uno Stato membro, pur lasciando al diritto interno degli Stati membri la determinazione del regime giuridico applicabile alle opere il cui paese d'origine sia un paese terzo o il cui autore sia un cittadino di un paese terzo.
66. Pertanto, si deve ritenere che l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si applichino alle opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o i cui autori siano cittadini di tali paesi.
67. Per quanto riguarda la questione se tali disposizioni ostino a che gli Stati membri applichino, nel diritto nazionale, il criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo o il cui autore sia un cittadino di un paese terzo, è stato ricordato al punto 57 della presente sentenza che, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri prevedono, per gli autori, i diritti esclusivi di autorizzare o vietare la riproduzione nonché la distribuzione al pubblico delle loro opere. Inoltre, come risulta dal punto precedente della presente sentenza, tali disposizioni si applicano alle opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o i cui autori siano cittadini di tali paesi.
68. Orbene, da un lato, l'applicazione da parte di uno Stato membro di tale criterio di reciprocità sostanziale non solo sarebbe contraria al tenore letterale di dette disposizioni, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, ma rimetterebbe parimenti in discussione l'obiettivo di tale direttiva, che consiste nell'armonizzazione del diritto d'autore nel mercato interno. Infatti, in applicazione di detto criterio, le opere delle arti applicate originarie di paesi terzi potrebbero essere trattate in maniera diversa in diversi Stati membri, in forza di disposizioni di diritto convenzionale applicabili in via bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.
69. D'altro lato, in ogni caso, poiché i diritti di proprietà intellettuale di cui al punto 66 della presente sentenza sono tutelati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, ogni limitazione dell'esercizio di tali diritti, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.
70. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'applicazione, da parte di uno Stato membro, del criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna possa costituire una siffatta limitazione, in quanto tale applicazione è idonea a privare l'eventuale titolare di tali diritti del godimento e dell'esercizio di questi ultimi in una parte del mercato interno, vale a dire nel territorio dello Stato membro che applica tale clausola.
71. Come risulta dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una siffatta limitazione deve essere prevista dalla legge.
72. A tal riguardo, la Corte ha stabilito che, qualora una regola di diritto dell'Unione armonizzi la tutela del diritto d'autore, spetta al solo legislatore dell'Unione, e non ai legislatori nazionali, determinare se si debba limitare la concessione, nell'Unione, di tale diritto nei riguardi delle opere il cui paese d'origine sia un paese terzo o il cui autore sia un cittadino di un paese terzo (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punto 88).
73. Infatti, si deve ritenere che il legislatore dell'Unione, nell'adottare la direttiva 2001/29, abbia esercitato le competenze precedentemente devolute agli Stati membri nella materia di cui trattasi. Pertanto, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, si deve considerare che l'Unione si è sostituita agli Stati membri i quali non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna (sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244, punto 31 nonché giurisprudenza citata).
74. Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, né l'articolo 2, lettera a), né l'articolo 4, paragrafo 1, né nessun'altra disposizione della direttiva 2001/29 contiene, allo stato attuale del diritto dell'Unione, una limitazione quale quella menzionata al punto 70 della presente sentenza.
75. Peraltro, è vero che la direttiva 2001/29 ha effettivamente lo scopo di armonizzare soltanto taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, e che molte delle sue disposizioni rivelano inoltre l'intenzione del legislatore dell'Unione di riconoscere un margine discrezionale agli Stati membri in occasione della sua attuazione (sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, punto 34, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625, punto 23 e giurisprudenza citata).
76. Ciò premesso, la Corte ha altresì statuito che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2001/29 ai diritti esclusivi previsti agli articoli da 2 a 4 di tale direttiva ha carattere esaustivo, salvo pregiudicare l'effettività dell'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi realizzata da detta direttiva nonché l'obiettivo della certezza del diritto perseguito, così come l'esigenza di coerenza nell'attuazione di tali eccezioni e limitazioni (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, punti 56, 62, e 63 nonché giurisprudenza citata). Orbene, tale articolo 5 non contiene, allo stato attuale del diritto dell'Unione, limitazioni analoghe a quella del criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna.
77. La direttiva 2001/29 si distingue quindi, a tal riguardo, da altri strumenti di armonizzazione del diritto d'autore che sono stati adottati dal legislatore dell'Unione in conformità alle disposizioni di tale convenzione.
78. In particolare, detta convenzione prevede, segnatamente, limitate eccezioni, relative alle opere delle arti applicate, alla durata della protezione e al diritto sulle successive vendite di opere d'arte, in forza delle quali le parti di tale convenzione hanno la possibilità di applicare un criterio di reciprocità sostanziale e, in quanto tali, non sono tenute ad applicare un trattamento nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, di tale convenzione.
79. Sebbene il legislatore dell'Unione abbia deciso di applicare un criterio di reciprocità sostanziale, da un lato, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/116 per quanto riguarda la durata della tutela, e dall'altro, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/84 per quanto riguarda il diritto sulle successive vendite di opere d'arte, in conformità all'articolo 7, paragrafo 8, e all'articolo 14-ter, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, il legislatore dell'Unione, al contrario, non ha incluso nella direttiva 2001/29 né in un'altra disposizione del diritto dell'Unione, una limitazione dei diritti esclusivi riconosciuti agli autori dall'articolo 2, lettera a), e dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva sotto forma di un criterio di reciprocità sostanziale quale quello previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna. A tal riguardo, come esposto al punto 72 della presente sentenza, spetta al solo legislatore dell'Unione, e non ai legislatori nazionali, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, prevedere, mediante una legislazione dell'Unione, se si debba limitare la concessione, nell'Unione, dei diritti previsti da tale articolo 2, lettera a), e da tale articolo 4, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punti 88 e 91).
80. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta, dichiarando che l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letti in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, essi ostano a che gli Stati membri applichino, nel diritto nazionale, il criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un paese terzo. Spetta al solo legislatore dell'Unione, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, prevedere, mediante una legislazione dell'Unione, se si debba limitare la concessione, nell'Unione, dei diritti previsti da tale articolo 2, lettera a), e da tale articolo 4, paragrafo 1.
Sulla quinta questione
81. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 351, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione, il criterio di reciprocità sostanziale contenuto nell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera il cui paese d'origine siano gli Stati Uniti d'America.
82. Ai sensi dell'articolo 351, primo comma, TFUE, le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.
83. Come già statuito dalla Corte, la Convenzione di Berna riveste carattere di convenzione internazionale ai sensi dell'articolo 351 TFUE (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 58).
84. L'articolo 351, primo comma, TFUE ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore alla sua adesione e di osservare i relativi obblighi (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 61).
85. A tal riguardo, tenuto conto della risposta fornita alle questioni dalla seconda alla quarta, occorre ritenere che gli Stati membri non possano più avvalersi della facoltà di applicare il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna, quand'anche tale convenzione sia entrata in vigore prima del 1º gennaio 1958.
86. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, allorché una convenzione internazionale che è stata conclusa da uno Stato membro anteriormente alla sua adesione all'Unione gli consente, come nel caso di specie, di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell'Unione, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarlo (sentenze del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith, C-324/93, EU:C:1995:84, punto 32, nonché del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 62).
87. Inoltre, nell'ipotesi in cui, in ragione di un'evoluzione del diritto dell'Unione, una misura normativa adottata da uno Stato membro conformemente alla facoltà riconosciuta da una convenzione internazionale anteriore risulti contraria a tale diritto, lo Stato membro in questione non può far valere detta convenzione per esonerarsi dagli obblighi del diritto dell'Unione sorti in un momento successivo (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 63).
88. Occorre aggiungere che, nel caso di specie, l'articolo 2, paragrafo 7, prima frase, della Convenzione di Berna accorda un margine di discrezionalità alle parti di tale convenzione, prevedendo, in particolare, che spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione istituita mediante detta convenzione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli.
89. Orbene, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi da 59 a 62 delle sue conclusioni, in primo luogo, dal tenore letterale di tale disposizione non risulta che quest'ultima vieti a uno Stato parte della Convenzione di Berna di proteggere in forza del diritto d'autore un'opera delle arti applicate che, nel paese d'origine di tale opera, è protetta unicamente in virtù di un regime speciale come disegno o modello. In secondo luogo, un tale divieto sarebbe in contrasto con l'obiettivo di tale convenzione, che si riflette nel principio del «trattamento nazionale» e del livello minimo di protezione discendente dalle sue disposizioni sostanziali, che è quello di garantire agli autori una tutela al di fuori del paese d'origine di un'opera. Infine, in terzo luogo, in ogni caso risulta espressamente dall'articolo 19 di detta convenzione che le disposizioni di quest'ultima non impediscono d'invocare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese parte di detta convenzione.
90. Date siffatte circostanze, uno Stato membro non può avvalersi dell'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna per esonerarsi dagli obblighi derivanti dalla direttiva 2001/29.
91. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione, il criterio di reciprocità sostanziale contenuto nell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna nei riguardi di un'opera il cui paese d'origine siano gli Stati Uniti d'America.
Sulle spese
92. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Rientra nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d'autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
2) L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letti in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, essi ostano a che gli Stati membri applichino, nel diritto nazionale, il criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, nei riguardi di un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un paese terzo. Spetta al solo legislatore dell'Unione, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, prevedere, mediante una legislazione dell'Unione, se si debba limitare la concessione, nell'Unione, dei diritti previsti da tale articolo 2, lettera a), e da tale articolo 4, paragrafo 1.
3) L'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione, il criterio di reciprocità sostanziale contenuto nell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, nei riguardi di un'opera il cui paese d'origine siano gli Stati Uniti d'America.