Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 14 ottobre 2024, n. 673

Presidente: Caruso - Estensore: Felleti

FATTO

Con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 5 marzo 2024 l'impresa individuale L.A.M.A.E.S. di Marina Volontè ha impugnato gli atti della procedura negoziata senza bando indetta dalla Provincia di Savona per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di messa in sicurezza delle barriere a valle della sede stradale della S.P. n. 22 in comune di Stella e, segnatamente, i verbali di gara e la determina di aggiudicazione n. 206 del 26 gennaio 2024 in favore di Giustiniana s.r.l. In particolare, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti gravati e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente nummario.

Ha articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del disciplinare di gara. La dichiarazione della vincitrice di volersi avvalere del subappalto sarebbe assolutamente generica, non indicando i lavori da subaffidare né la relativa misura;

II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso e sviamento di potere. Contraddittorietà dell'agere amministrativo. Sostiene, in sintesi, che:

i) la deducente avrebbe legittimamente offerto un prezzo più basso di quello della controinteressata (euro 84.260,01 contro euro 85.836,25), riducendo il costo della manodopera quantificato dalla stazione appaltante (da euro 18.203,12 ad euro 16.000,00), poiché:

- l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consentirebbe di diminuire gli oneri della manodopera, dimostrando di possedere una più efficiente organizzazione aziendale, con conseguente nullità delle clausole della lex specialis portanti il divieto di ribasso del costo del lavoro;

- il modulo per la formulazione dell'offerta economica sarebbe ambiguo, lasciando intendere che il concorrente possa esporre costi della manodopera inferiori a quelli definiti dall'Amministrazione;

- nel quadro economico approvato con la determina oppugnata l'ente committente avrebbe contraddittoriamente applicato il ribasso offerto dall'aggiudicataria anche agli oneri della manodopera, rideterminandoli nell'importo di euro 16.324,54;

ii) inoltre, si rivelerebbe erronea l'osservazione della Provincia secondo cui, ammettendo la ribassabilità del costo della manodopera, la percentuale complessiva di sconto offerta da L.A.M.A.E.S. supererebbe la soglia di anomalia, perché:

- tale percentuale complessiva sarebbe del 10,7% e, quindi, al di sotto della soglia dell'11,28040% calcolata dal seggio di gara;

- il rilievo sarebbe intempestivo, in quanto l'esclusione delle offerte anomale potrebbe avere luogo esclusivamente nel corso della procedura;

iii) non sarebbe comunque possibile l'applicazione generalizzata del ribasso a tutta l'offerta, con la conseguenza che la valutazione di anomalia dovrebbe essere operata disgiuntamente sull'importo dei lavori e sugli oneri della manodopera: pertanto, da un lato il ribasso del 9,98% proposto dall'esponente sul primo importo si collocherebbe sotto la soglia di anomalia; dall'altro lato, il suo costo del lavoro sarebbe congruo (potendo l'impresa comprimere il monte ore occorrente per realizzare l'opera grazie alla vicinanza del cantiere alla sua sede operativa, al possesso di un macchinario specifico per il montaggio ed al personale tecnico altamente specializzato).

La Provincia di Savona e la controinteressata Giustiniana s.r.l. si sono costituite in giudizio, eccependo la tardività dell'impugnazione ed instando, in ogni caso, per la reiezione del gravame nel merito.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare accedente al ricorso, per difetto di fumus boni iuris, con ordinanza n. 54 del 27 marzo 2024, confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n. 1455 del 19 aprile 2024.

A seguito della produzione di documentazione da parte della resistente, con atto di motivi aggiunti, notificato il 18 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, L.A.M.A.E.S. ha impugnato la determina provinciale n. 645 del 13 marzo 2024, recante la parziale rettifica del quadro economico, muovendo le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dallo scrutinio dell'eccezione di irricevibilità del gravame per tardività, attesa l'infondatezza dell'impugnativa nel merito.

2. Il I motivo è destituito di fondamento.

L'art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'impresa assegnataria di un contratto pubblico può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione, tra l'altro, che in fase evidenziale abbia indicato le prestazioni oggetto di subaffidamento.

Nel caso in esame Giustiniana s.r.l. ha presentato, unitamente all'offerta, la dichiarazione che "intende subappaltare parte del contratto a terzi, per quanto concerne NOLI A FREDDO, NOLI A CALDO ED OPERE VARIE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS12-A, secondo i termini previsti dalla normativa vigente" (v. dichiarazione Giustiniana s.r.l. in data 11 dicembre 2023, sub doc. 14 ricorrente).

Orbene, la trascritta dichiarazione consente senza dubbio di individuare le tipologie di opere che l'impresa intende affidare in subappalto.

Inoltre, contrariamente all'assunto ricorsuale, la controinteressata non era tenuta a specificare la percentuale dei lavori oggetto di subaffidamento; tanto più che il codice del 2023 ha soppresso i limiti quantitativi generali al subappalto, né l'Amministrazione committente ha introdotto limiti specifici per la commessa (cfr. art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023).

3. Il II mezzo è inaccoglibile.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 [n.d.r.: in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro]. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

Secondo l'interpretazione preferibile della disposizione, aderente alla littera legis, nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d'asta da assoggettare a ribasso. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all'importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).

Tuttavia, come esplicitato nell'ultimo periodo dell'art. 41, comma 14, qualora l'operatore economico disponga di un'organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull'importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. Detto altrimenti, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell'appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l'operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.

Deve, peraltro, darsi conto che, in base ad un'antitetica ricostruzione esegetica, il costo della manodopera, seppur esposto separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d'asta, sulla quale l'offerente applica il ribasso (T.A.R. Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 dicembre 2023, n. 3787; delibera A.N.A.C. 15 novembre 2023, n. 528). Dunque, secondo tale interpretazione il ribasso viene formulato sull'importo contrattuale al lordo della manodopera, onde nulla sarebbe mutato rispetto al codice del 2016. Tale opzione ermeneutica va, però, respinta, perché conduce alla sostanziale abrogazione della prescrizione dell'art. 41, comma 14, sulla non diretta ribassabilità della manodopera, ponendosi, oltretutto, in contrasto con il criterio direttivo enunciato nella legge delega [ossia che "i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso": cfr. art. 1, comma 2, lett. t), della l. n. 78/2022].

Ciò posto, nella lex specialis di gara la Provincia ha recepito la disciplina del nuovo codice dei contratti, nell'approdo esegetico qui ritenuto corretto, giacché:

- gli artt. 1.3 e 18.5 del disciplinare stabiliscono che i costi della manodopera non sono (direttamente) soggetti a ribasso (doc. 2 ricorrente); analoga previsione è contenuta nella tabella del quadro economico inserita al punto 1.3.1 del capitolato speciale d'appalto (doc. 5 ricorrente);

- nel modello di offerta economica l'"importo ribassabile" è indicato nella somma di euro 55.426,49, che corrisponde al costo delle lavorazioni (v. quadro economico, sub doc. 4 ricorrente), cui si aggiungono le voci degli oneri della sicurezza di euro 18.203,12 e del costo della manodopera di euro 18.365,08. In calce al modulo viene ribadito che gli oneri della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, ma, per i costi del lavoro, è consentito esporre una cifra diversa (più bassa), derivante dall'efficienza organizzativa dell'impresa, che potrà formare oggetto di richiesta di giustificazione (v. doc. 15 ricorrente).

3.1. Alla luce di quanto sin qui illustrato, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il modulo per predisporre l'offerta economica si rivela perfettamente comprensibile e coerente con il disposto dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.

Per contro, l'offerta di L.A.M.A.E.S. appare ambigua (doc. 16 ricorrente), perché la concorrente:

- ha offerto la riduzione del 9,98% sull'importo dei lavori ribassabile di euro 55.426,49, vale a dire la somma di euro 49.894,93;

- ha scambiato gli oneri della sicurezza con quelli della manodopera definiti dalla stazione appaltante (riportando per i primi la cifra di euro 18.365,08 e per i secondi quella di euro 18.203,12);

- ha abbassato il costo della manodopera ad euro 16.000,00: in virtù dell'art. 41, comma 14, la diminuzione era certamente consentita, ma non influiva sul proposto ribasso del 9,98%, che, anzi, appariva determinato in tale percentuale anche grazie a siffatta riduzione;

- infine, ha presentato un'offerta economica complessiva di euro 84.260,01: sennonché, in base alle cifre suindicate, l'importo totale sarebbe dovuto essere di euro 86.463,13 (euro 49.894,93 + euro 18.203,12 + euro 18.365,08), mentre la ricorrente ha sommato all'importo ribassato e agli oneri della sicurezza (peraltro erroneamente indicati, come si è detto, in euro 18.365,08) il proprio minor costo della manodopera, anziché quello individuato dalla stazione appaltante e non direttamente ribassabile (euro 49.894,93 + euro 18.365,08 + euro 16.000,00).

Ne discende che, a prescindere dall'evidente inversione tra oneri della sicurezza e della manodopera, il prezzo contrattuale complessivo di euro 84.260,01 è stato calcolato da L.A.M.A.E.S. in frontale violazione delle regole stabilite dal d.lgs. n. 36/2023 e dalla legge di gara, nonché in contrasto con i dati dichiarati dalla stessa concorrente nel modulo di offerta, ossia il ribasso del 9,98% sull'"importo ribassabile" di euro 55.426,49, in seno al quale rientrava solo indirettamente l'inferiore costo del lavoro di euro 16.000,00.

L'offerta economica risulta, quindi, contraddittoria ed inattendibile, sicché è certamente legittima e, viepiù, doverosa la decisione dell'Amministrazione di tenere in non cale il predetto importo di euro 84.260,01. In effetti, qualora avesse assegnato prevalenza al prezzo complessivo rispetto agli altri dati, il seggio di gara avrebbe compiuto un'inammissibile manipolazione dell'offerta, infrangendo la par condicio competitorum, non trattandosi della mera rettifica di un errore materiale o di calcolo percepibile ictu oculi (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 maggio 2024, n. 341; 20 luglio 2022, n. 627; 22 maggio 2020, n. 319).

Per completezza, si rileva che - volendo in linea puramente teorica assecondare la pretesa attorea di sottrarre anche il risparmio derivante dalla contrazione dei costi della manodopera, pari ad euro 2.365,08 (euro 18.365,08 - euro 16.000,00) - occorrerebbe "trasferire" quest'ultima somma nell'importo ribassato dei lavori, pervenendo così alla cifra di euro 47.529,85 (euro 49.894,93 - euro 2.365,08), corrispondente al ribasso del 14,24705% su euro 55.426,49. Sennonché in tale ipotesi l'offerta di L.A.M.A.E.S. verrebbe automaticamente esclusa per anomalia, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 (pur considerando la più elevata soglia di anomalia del 12,67903%, rideterminata in applicazione del metodo A, n. 2, dell'allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, previsto dall'art. 3.2 del disciplinare).

3.2. Sono, poi, palesemente frutto di un refuso i dati errati del quadro economico riportati nel provvedimento di aggiudicazione del 26 gennaio 2024, ossia le cifre di euro 16.324,54 per lavori netti e di euro 55.426,49 per costi della manodopera.

Infatti, l'aggiudicataria Giustiniana s.r.l. ha offerto un ribasso dell'11,111% sull'importo dei lavori, corrispondente ad euro 49.268,05, ed un costo della manodopera di euro 18.365,08, coincidente con quello definito dalla stazione appaltante, oltre agli oneri della sicurezza di euro 18.203,12 (doc. 15 ricorrente).

Tant'è vero che, con successiva determinazione del 13 marzo 2024, l'Amministrazione ha rettificato in parte qua il precedente provvedimento, esponendo i dati corretti e l'importo contrattuale totale di euro 85.836,25 (doc. 24 resistente). La ricorrente ha impugnato questa seconda determina con motivi aggiunti, senza, tuttavia, sollevare nuove contestazioni, ma limitandosi a reiterare le doglianze contenute nel ricorso introduttivo.

4. Ferme le anzidette risolutive ragioni di soccombenza dell'esponente, appare corretta anche l'osservazione svolta dalla Provincia in via subordinata nella nota del 1° marzo 2024 (doc. 13 ricorrente), secondo cui, qualora si includesse il costo della manodopera nella base d'asta direttamente ribassabile (come nel regime previgente), occorrerebbe riparametrare tutti i ribassi percentuali dei gareggianti e, quindi, ricalcolare la soglia di anomalia, con la conseguenza che l'offerta di L.A.M.A.E.S. verrebbe esclusa ex art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto anomala. Infatti, l'importo ribassabile ammonterebbe ad euro 73.791,57 (euro 55.426,49 + euro 18.365,08), il ribasso di L.A.M.A.E.S. sarebbe del 10,701% e, quindi, eccederebbe la soglia di anomalia ridefinita nel 9,52350% (v. docc. 22-23 resistente).

Non colgono nel segno le argomentazioni dispiegate dalla deducente per tentare di confutare le richiamate considerazioni dell'ente resistente.

Segnatamente, il limite sopra il quale le offerte sono automaticamente anomale non può rimanere fissato nell'11,28040%, perché la fattispecie in esame si colloca al di fuori della sfera operativa del principio di invarianza o cristallizzazione della soglia di anomalia, posto dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 (e, in precedenza, dall'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016).

Secondo consolidato orientamento pretorio, infatti, la regola in questione mira a paralizzare gli effetti sulla soglia di anomalia derivanti da modifiche a posteriori della platea degli offerenti, evitando che le variazioni delle ammissioni/esclusioni dalla competizione, ancorché accertate giudizialmente, comportino la rideterminazione delle medie e della soglia di anomalia, da considerarsi ormai cristallizzate al momento dell'aggiudicazione. Pertanto, secondo l'interpretazione teleologica sposata dalla giurisprudenza, la norma va applicata in coerenza con la sua ratio di vanificare la promozione di controversie meramente strumentali da parte di concorrenti mossi dall'unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e, quindi, gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere su quest'ultima traendone vantaggio (in argomento cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 23 maggio 2022, n. 4056; 10 marzo 2021, n. 2047; 12 febbraio 2020, n. 1117). Con particolare riferimento al profilo che ci occupa, è stato sancito che il principio di invarianza non si estende fino a ricomprendere i casi in cui il ricalcolo della soglia di anomalia avvenga in conseguenza della contestazione delle relative regole di computo utilizzate dall'Amministrazione (C.d.S., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319; Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6821; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 2777).

Dunque, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, è evidente che - accedendo alla tesi dell'identità di disciplina fra vecchio e nuovo codice in punto di riduzione degli oneri della manodopera - la soglia di anomalia dev'essere ricalcolata, venendo in rilievo l'applicazione di un diverso meccanismo di ribasso, con conseguente individuazione di differenti percentuali di sconto. Viceversa, la cristallizzazione invocata dalla ricorrente si rivela illogica e contraria alla ratio dell'istituto, inverando, altresì, un abuso dello strumento processuale da parte di L.A.M.A.E.S. (la quale aspira alla rideterminazione del proprio ribasso su una base d'asta comprensiva dei costi della manodopera, ma, al contempo e a dispetto della censura mossa, intende avvantaggiarsi della soglia di anomalia computata con il metodo avversato, che esclude la manodopera dall'importo direttamente ribassabile).

Parimenti, è fuori fuoco la deduzione attorea secondo cui la Provincia avrebbe rilevato tardivamente il carattere anomalo dell'offerta di L.A.M.A.E.S. In realtà, la resistente ha ritenuto la proposta economica della deducente violativa dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 (v. supra, § 3.1), rappresentando che comunque, nell'ipotesi (non corretta) di ribasso diretto della manodopera, l'impresa verrebbe espulsa per anomalia dell'offerta.

5. È, infine, priva di pregio la tesi dell'esponente (propugnata in via alternativa rispetto a quella testé esaminata) secondo cui l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 veicolerebbe due separate valutazioni di anomalia, sicché L.A.M.A.E.S. avrebbe dovuto ottenere la commessa, avendo offerto un ribasso del 9,98% sull'importo dei lavori, inferiore alla soglia di anomalia dell'11,28040%, e potendo provare la congruità del suo costo del lavoro, in contraddittorio con la stazione appaltante.

In realtà, sia per il tenore letterale della disposizione, sia in forza di un'interpretazione logica e sistematica, è palese che il ribasso debba essere espresso in modo unitario.

Infatti, l'art. 41, comma 14, cit. fa testuale riferimento al "ribasso complessivo... deriva[nte] da una più efficiente organizzazione aziendale".

Inoltre, un simile frazionamento della verifica di anomalia appare manifestamente contrario alle finalità di semplificazione e celerità sottese al nuovo codice dei contratti.

6. In relazione a quanto precede, l'impugnativa si appalesa infondata e va, quindi, rigettata.

7. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna la ricorrente L.A.M.A.E.S. di Marina Volontè al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Savona e di Giustiniana s.r.l., liquidandole forfettariamente nell'importo di euro 3.000,00 (tremila//00) per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.