Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 7 ottobre 2024, n. 8053
Presidente: Corradino - Estensore: Pescatore
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso per revocazione qui in esame il Consorzio Leonardo ha impugnato la sentenza n. 1691/2024 emessa il 20 febbraio 2024 da questa Sezione a definizione del giudizio di appello n. 9501/2023.
2. La contestazione rescindente investe la parte motivazionale e dispositiva con la quale l'appello dell'odierno ricorrente è stato giudicato nullo e inammissibile poiché proposto in assenza di procura speciale alle liti conferita ai difensori.
Nella pronuncia si legge che la nullità deriva dal fatto che l'atto di appello è stato notificato via pec dal difensore senza che ad esso fosse stata allegata (nel medesimo plico digitale) la procura: da qui la ravvisata violazione del principio della contestuale notifica dei due atti (appello e procura) e la conseguente declaratoria di inammissibilità del mezzo processuale.
3. La parte ricorrente evidenzia due errori di fatto che avrebbero condotto il Giudice ad un'errata percezione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- il primo errore consisterebbe nell'aver ritenuto che la procura speciale alle liti conferita prima della data di notifica dell'appello non fosse stata depositata in giudizio unitamente all'atto a cui si riferisce. Tale circostanza, su cui si sarebbe fondato il successivo iter logico della sentenza gravata, troverebbe chiara smentita nel fascicolo telematico del giudizio di appello, risultando dallo stesso incontrovertibilmente che la procura è stata regolarmente depositata in atti;
- il secondo errore di fatto consisterebbe nell'aver fatto confusione tra la procura dell'atto di appello e quella rilasciata dall'odierno ricorrente ai propri difensori in funzione della richiesta di superamento dei limiti dimensionali che aveva preceduto la proposizione dell'appello, dando luogo all'apertura di un precedente e distinto fascicolo telematico, contraddistinto da specifico numero di r.g. Il Collegio avrebbe improvvidamente sovrapposto il contenuto dei due mandati, giungendo a concludere che l'unica procura rinvenibile in atti sarebbe solo quella accessoria alla richiesta di superamento dei limiti dimensionali.
Osserva tuttavia la parte qui ricorrente come anche tale circostanza risulti del tutto smentita dall'evidenza documentale, posto che l'oggetto del mandato conferito ai difensori e depositato nel fascicolo del giudizio di appello è cristallinamente delineato nel senso di conferire loro ogni potere e facoltà di legge necessaria per l'impugnazione della sentenza di primo grado, sicché si tratterebbe di procura specificamente finalizzata alla proposizione dell'appello e certamente idonea a tale scopo, oltre che del tutto autonoma e distinta da quella depositata nel separato e antecedente fascicolo concernente la richiesta di superamento dei limiti dimensionali.
4. Resistono al ricorso per revocazione, passato in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, il CNS -Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e l'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza -Areacom.
5. Il ricorso è inammissibile.
Esso viene argomentato con rilievi disallineati dai canonici parametri di filtro che annettono rilevanza all'errore di fatto solo laddove la svista percettiva o sensoriale del materiale istruttorio: a) abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato; c) intercetti elementi decisivi della decisione da revocare, tali da rendere evidente e oggettivo un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Nel caso di specie fa difetto proprio questa relazione di diretta e decisiva rilevanza della supposta svista sensoriale.
6. Due dati di fatto appaiono indiscutibili: la procura utile alla instaurazione del giudizio di secondo grado risulta ritualmente depositata nel fascicolo dell'appello ed ha un contenuto idoneo e coerente con il suo scopo.
Altrettanto pacificamente, la medesima procura non è stata acclusa nella notifica via pec dell'appello che ha dato l'avvio all'instaurazione dell'azione giudiziale di secondo grado.
7. Posti questi due elementi di fatto, la parte ricorrente fa leva nel suo argomentare ad un passaggio della motivazione nel quale la Sezione avrebbe riconosciuto che ai fini della valida proposizione dell'appello non sarebbe stata necessaria la contestuale notifica del mezzo di impugnazione e della relativa procura, essendo sufficiente (oltre alla notifica via pec del solo atto di appello) il deposito contestuale in giudizio della procura medesima e del ricorso, unitamente alla prova della notifica di quest'ultimo.
Questo il passaggio motivazionale in questione: "Come correttamente sostenuto dall'appellante, tuttavia, il citato d.P.C.M. è stato abrogato dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 ed ora le regole tecniche del PAT sono contenute nel d.P.C.S. 22 maggio 2020, che recano, agli articoli 8 e 14, le corrispondenti disposizioni contenute nell'abrogato d.P.C.M. e che non stabiliscono alcun obbligo di notifica contestuale di procura e ricorso, limitandosi a prevedere che la procura sia depositata unitamente al ricorso e alla prova della notifica".
7.1. Alla luce di questo assunto di principio che avrebbe orientato le successive valutazioni della Sezione, emergerebbe un decisivo errore di fatto nell'ulteriore e decisivo passaggio motivazionale (posto a chiusura del paragrafo 8) nel quale si dà atto che il deposito della procura agli atti del fascicolo d'appello non è avvenuto ("pur volendo ammettere, contrariamente a quanto in concreto avvenuto nella fattispecie, che la parte abbia provveduto al deposito della procura unitamente all'appello").
7.2. Dunque, seguendo il filo delle deduzioni rescindenti, la Sezione dapprima si sarebbe orientata nel senso di ritenere non necessaria la contestuale notifica di appello e procura; ma, in altro e successivo passaggio, non si sarebbe avveduta del fatto che la procura risultava effettivamente depositata, così giungendo a decidere su un decisivo ed errato presupposto di fatto.
7.3. Si tratta di deduzioni fallaci nella loro iniziale premessa.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la Sezione non ha affatto ritenuto sufficiente il deposito della procura (in luogo della sua notifica unitamente a quella dell'appello) ma, pur dando atto di disposizioni del d.P.C.S. 22 maggio 2020 effettivamente orientate in tal senso, le ha giudicate subvalenti rispetto a quelle generali dettate dal disciplina codicistica: si legge infatti nella pronuncia (proprio di seguito al periodo riportato al punto 7) che «devono, dunque, ritenersi applicabili alla fattispecie le disposizioni del codice del processo amministrativo sopra citate, che impongono l'indicazione (e allegazione) della procura rispetto all'appello da notificare, dovendosi in questa prospettiva coordinare la disciplina codicistica con quella introdotta in via generale dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, la quale, all'articolo 3, comma 3-bis, rimanda all'articolo 149-bis del codice di procedura civile, che regolamenta la notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'ufficiale giudiziario. // In altre parole, l'avvocato che intenda avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla notifica di un atto tramite servizio postale o tramite posta elettronica certificata non è esentato dall'onere di procedere alla notificazione secondo le disposizioni del codice di rito, ai sensi delle quali, per l'appunto, deve essere indicata (ed allegata) la procura speciale conferita precedentemente o contestualmente al momento della notifica: l'appello notificato da Leonardo contiene solo l'indicazione che il Consorzio è "rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto" dai difensori ivi indicati "giusta procura in calce al presente atto", la quale, tuttavia, non è stata allegata».
7.4. Sempre a chiarimento del passaggio in esame va precisato che con l'espressione "allegazione in sede di notifica" la sentenza ha inteso fare riferimento ad una procura notificata contestualmente all'atto di appello, quindi ad una procura acclusa nel medesimo invio dell'appello tramite posta elettronica certificata.
D'altra parte era esattamente questo il tenore dell'eccezione sollevata dalla parte resistente e sulla quale la Sezione si è pronunciata, precisando che detta eccezione (al pari degli argomenti in replica dell'appellante) era basata non sulla semplice assenza (agli atti di causa) della procura, ma sul fatto che questa non fosse stata notificata unitamente all'appello.
7.5. Ne è ulteriore conferma il fatto che:
- in altro passaggio della sentenza (a chiusura del paragrafo 6) si rivendica la validità del "principio ripetutamente affermato in giurisprudenza secondo cui "la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all'atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede";
- nel conclusivo riepilogo delle circostanze decisive ai fini della soluzione della controversia (paragrafo 9) si ribadisce che la parte appellante "non ha allegato la procura speciale alla notifica dell'atto di appello" e si aggiunge che "l'unico strumento per attestare che la procura speciale sia stata conferita proprio per proporre (quel determinato) appello... è quello di procedere alla sua allegazione in sede di notificazione con la spillatura dell'atto al gravame cui accede" e che "quando la notifica avvenga tramite posta elettronica certificata, la procura deve essere inserita nella busta informatica, contenente anche la relata di notifica ed il gravame".
7.6. Così ricostruita l'effettiva ratio decidendi della pronuncia n. 1691/2024, si appalesano inconferenti rispetto alla stessa tutte le deduzioni rescindenti concernenti il duplice tema del deposito della procura agli atti del fascicolo d'appello e della rilevanza della procura alle liti rilasciata ai fini della richiesta di superamento dei limiti dimensionali, non trattandosi, in entrambi i casi, di elementi determinanti ai fini della decisione da revocare.
Come si è detto, questa si è fondata su due essenziali ed autosufficienti considerazioni: i) la necessità (ricavata in via di ricostruzione ermeneutica della normativa di riferimento) della contestuale notifica via pec dell'appello e della procura (non surrogabile con il deposito della procura agli atti del fascicolo); ii) l'assenza nel caso di specie della procura all'interno del plico informatico notificato via pec.
8. Una volta acclarata, per le ragioni sin qui esposte, l'assenza del necessario presupposto del determinante errore fattuale, l'azione ex art. 106 c.p.a. non è in grado di superare il preliminare vaglio di ammissibilità e la reiezione dei motivi rescindenti - stante la pregiudizialità necessaria e vincolata tra le due fasi processuali - esonera il Collegio dall'esame dei motivi dedotti per l'eventualità dello svolgimento della fase rescissoria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti le spese di lite che liquida per ciascuna di esse nell'importo omnicomprensivo di euro 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. III, sent. n. 1691/2024.