Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 17 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d'autore e diritti connessi - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Direttiva 2009/24/CE - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Forme di espressione di un programma per elaboratore - Nozione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - Modifica di un programma per elaboratore - Modifica del contenuto delle variabili memorizzate nella memoria RAM dell'elaboratore e utilizzate durante l'operazione di esecuzione del programma».
Nella causa C-159/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2023, nel procedimento Sony Computer Entertainment Europe Ltd contro Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd, JS.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Sony Computer Entertainment Europe Ltd (in prosieguo: la «Sony»), una società che distribuisce segnatamente consolle per videogiochi PlayStation e giochi per tali consolle, e, dall'altro, la Datel Design and Development Ltd e la Datel Direct Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Datel»), un gruppo di società che sviluppa, produce e distribuisce software, nonché il loro direttore avente ad oggetto l'asserita violazione, da parte di questi ultimi, del diritto esclusivo della Sony di autorizzare qualsiasi modifica di un programma per elaboratore di cui tale società è titolare.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Trattato OMPI sul diritto d'autore
3. Il 20 dicembre 1996 l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra il Trattato OMPI sul diritto d'autore, che è entrato in vigore il 6 marzo 2002. Tale trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).
4. L'articolo 2 di detto trattato dispone quanto segue:
«La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
Accordo TRIPS (ADPIC)
5. L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«Accordo TRIPS (ADPIC)»), contenuto nell'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994 ed approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).
6. L'articolo 10 dell'accordo TRIPS, intitolato «Programmi per elaboratore e compilazione di dati» dispone quanto segue:
«1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della [c]onvenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886, nella sua versione risultante dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971 (in prosieguo: la "convenzione di Berna")].
2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale».
Convenzione di Berna
7. L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della convenzione di Berna prevede quanto segue:
«1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
(...)
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica».
Diritto dell'Unione
Direttiva 91/250
8. L'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42), rubricato «Oggetto della tutela», così disponeva:
«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della [convenzione di Berna]. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.
3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».
9. La direttiva 91/987 è stata sostituita dalla direttiva 2009/24, che è entrata in vigore il 25 maggio 2009.
Direttiva 2009/24
10. I considerando 2, 7, 10, 11 e 15 della direttiva 2009/24 enunciano:
«(2) Per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario per crearli autonomamente.
(...)
(7) Ai sensi della presente direttiva, il termine «programma per elaboratore» indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.
(...)
(10) I programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare. (...)
(11) Per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva. Conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva. Conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore.
(...)
(15) La riproduzione, la traduzione, l'adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell'autore. Possono comunque sussistere circostanze in cui tale riproduzione del codice e la traduzione della sua forma sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente. Si deve pertanto ritenere che, solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto. (...)».
11. L'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della [convenzione di Berna]. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.
3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».
12. L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in argomento prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
(...)
b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
(...)».
Diritto tedesco
13. L'articolo 69a del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), come modificato dalla legge del 23 giugno 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 1858) (in prosieguo: l'«UrhG»), così dispone:
«1. I programmi per elaboratore ai sensi della presente legge sono programmi ad ogni forma, ivi compreso il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela riconosciuta si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati.
3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri, in particolare qualitativi o estetici».
14. L'articolo 69c dell'UrhG è così formulato:
«Il titolare ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:
(...)
2. la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti. I diritti delle persone che modificano il programma per elaboratore restano impregiudicati».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15. La Sony commercializza, in qualità di licenziataria esclusiva per l'Europa, consolle per videogiochi Playstation nonché videogiochi per tali consolle. Fino al 2014, la Sony commercializzava, tra l'altro, la consolle PlayStationPortable (in prosieguo: la «consolle PSP») nonché taluni videogiochi per questa consolle, fra cui il videogioco MotorStorm Arctic Edge (in prosieguo: il «videogioco di cui trattasi»).
16. La Datel sviluppa, produce e distribuisce software, in particolare prodotti integrativi delle consolle per videogiochi della Sony, tra cui il software Action Replay PSP nonché un dispositivo, il Tilt FX, corredato di un software avente lo stesso nome, che consente di comandare la consolle PSP mediante movimento nello spazio. Tali software funzionano esclusivamente con i giochi originali della Sony.
17. L'esecuzione del software Action replay PSP avviene collegando la consolle PSP a un elaboratore ed inserendo in tale consolle una chiavetta USB che carica detto software. Dopo il riavvio di detta consolle, l'utilizzatore dispone, nell'interfaccia, di una funzione supplementare «Action replay» che offre all'utilizzatore opzioni di gioco non previste nell'attuale fase del videogioco da parte della Sony. In tale scheda figurano, ad esempio, per quanto riguarda il videogioco di cui trattasi, opzioni che consentono di eliminare qualsiasi restrizione nell'utilizzo del «turbo» (booster) o di disporre non soltanto di una parte dei conducenti, ma anche della parte di essi che, altrimenti, potrebbe essere attivata solo dopo aver ottenuto un determinato punteggio.
18. Per quanto riguarda il Tilt FX, l'utilizzatore dispone di un sensore che è collegato alla consolle PSP e che consente di comandare tale consolle grazie ai movimenti di quest'ultima nello spazio. In tale consolle deve essere introdotta anche una chiave USB allo scopo di predisporre l'intervento del sensore di movimento, il che rende disponibile, nell'interfaccia, una funzione supplementare che elimina, in particolare, talune restrizioni. Così, per il videogioco di cui trattasi, tale funzionalità consente un utilizzo illimitato del turbo.
19. Nel procedimento principale, la Sony ha segnatamente fatto valere che, attraverso apparecchi e software della Datel, gli utilizzatori modificano i software su cui si basa detto videogioco in modo illecito sotto il profilo del diritto d'autore. A tal riguardo, essa ha chiesto, in particolare, la cessazione della commercializzazione di tali apparecchi e software, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito.
20. Con sentenza del 24 gennaio 2012, il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) ha parzialmente accolto le domande della Sony. Tale sentenza è stata tuttavia riformata in appello dall'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), il quale ha integralmente respinto il ricorso della Sony.
21. Il giudice del rinvio, investito di un ricorso per «Revision» contro la sentenza dell'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo), rileva che l'esito di detto ricorso dipende dalla circostanza se l'utilizzo dei software della Datel leda il diritto esclusivo di modifica di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 69c, punto 2, dell'UrhG, di cui la Sony è titolare. Orbene, l'applicazione di tale disposizione nella controversia principale dipenderebbe dall'interpretazione dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/24.
22. Così, in primo luogo, si porrebbe la questione se l'uso dei software della Datel incida sull'ambito di applicazione della tutela del programma per elaboratore qualora non vi siano modifiche del codice sorgente o del codice oggetto di tale programma o della sua riproduzione, ma un altro programma per elaboratore, eseguito contemporaneamente al programma per elaboratore tutelato, modifichi il contenuto di variabili che il programma per elaboratore tutelato ha inserito nella memoria di sistema (memoria RAM) di tale elaboratore e che esso utilizza nel corso dell'esecuzione di tale programma. Il giudice del rinvio si chiede se il contenuto di tali variabili rientri nell'ambito di applicazione della tutela del diritto d'autore sul programma per elaboratore.
23. In secondo luogo, sarebbe necessario chiarire la portata della nozione di «modifica» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/24, in particolare allo scopo di sapere se tale nozione comprenda la situazione in cui il codice oggetto o il codice sorgente di un programma per elaboratore o la sua riproduzione non vengono modificati, ma in cui un altro programma eseguito contemporaneamente al programma per elaboratore tutelato modifichi il contenuto di variabili che il programma per elaboratore tutelato ha inserito nella memoria RAM e che esso utilizza nell'esecuzione di tale programma.
24. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si leda l'ambito di tutela di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/24 nel caso in cui il codice oggetto o il codice sorgente di un programma per elaboratore o [della] riproduzione dello stesso non vengano modificati, ma un altro programma, eseguito contemporaneamente al programma per elaboratore tutelato, modifichi il contenuto di variabili che detto programma per elaboratore ha creato nella memoria RAM e utilizza nell'esecuzione del programma.
2) Se si configuri una modifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2009/24] nel caso in cui il codice oggetto o il codice sorgente di un programma per elaboratore o [della] riproduzione dello stesso non vengano modificati, ma un altro programma, eseguito contemporaneamente al programma per elaboratore tutelato, modifichi il contenuto di variabili che detto programma per elaboratore ha creato nella memoria RAM e utilizza nell'esecuzione del programma».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/24 debba essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito della tutela conferita da tale direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore tutelato nella memoria RAM di tale elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione.
26. In via preliminare, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni, la Commissione europea fa valere che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale deve essere valutata alla luce non solo della direttiva 2009/24, ma anche della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e sostiene, a tale titolo, che un software come quello in causa nel procedimento principale costituisce la riproduzione di un'opera ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di tale direttiva.
27. In proposito, occorre precisare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In quest'ottica, la Corte può ricavare dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi di diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, al fine di riformulare le questioni che le sono proposte e di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione di cui il giudice nazionale ha bisogno al fine di statuire sulle controversie ad esso sottoposte, persino qualora queste disposizioni non siano espressamente menzionate in dette questioni (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
28. Tuttavia, spetta al solo giudice nazionale definire l'oggetto delle questioni che esso intende proporre alla Corte. Pertanto, qualora dalla domanda stessa non emerga la necessità di una siffatta riformulazione, la Corte non può, a domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, esaminare questioni che non le siano state sottoposte dal giudice nazionale. Se quest'ultimo, alla luce dell'evoluzione della controversia, dovesse ritenere necessario ottenere ulteriori spunti interpretativi del diritto dell'Unione, dovrebbe rivolgersi nuovamente alla Corte (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 37).
29. Nel caso di specie, e in mancanza di una qualsivoglia menzione della direttiva 2001/29 nella prima questione pregiudiziale o di qualsiasi altro elemento nella decisione di rinvio, tale da imporre alla Corte di riflettere sull'interpretazione di questa direttiva al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, non occorre esaminare tale questione alla luce di detta direttiva. Ciò è tanto più vero in quanto nella decisione di rinvio il giudice del rinvio ha espressamente rilevato, senza fare riferimento a tale direttiva, che la questione di un'eventuale riproduzione non è in discussione nella controversia principale.
30. Per quanto riguarda la risposta alla questione sollevata, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest'ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C-260/22, EU:C:2023:900, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
31. In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, occorre rilevare che l'articolo 1 della direttiva 2009/24 definisce, secondo il suo titolo, l'oggetto della tutela dei programmi per elaboratore.
32. A termini del paragrafo 1 di questo articolo, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Il paragrafo 2 di detto articolo estende tale tutela a «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore» e precisa che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma di tale direttiva. Il paragrafo 3 dello stesso articolo dispone, inoltre, che un programma per elaboratore è tutelato se è originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale del suo autore, al contempo precisando che per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
33. Risulta, quindi, dalla formulazione dell'articolo 1 della direttiva 2009/24, in particolare dai suoi paragrafi 2 e 3, che è tutelata qualsiasi «forma di espressione» di un programma per elaboratore, ad eccezione delle idee e dei principi alla base degli elementi che lo compongono, a condizione che un siffatto programma sia originale, nel senso che costituisca il risultato della creazione intellettuale del suo autore.
34. Con riferimento al contenuto di tale nozione, la Corte ha già dichiarato, alla luce dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 e la cui interpretazione è pertanto trasponibile a quest'ultima disposizione, che le «forme di espressione» di un programma per elaboratore sono quelle che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici, quali il codice sorgente e il codice oggetto (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, punto 35).
35. Per contro, la Corte ha dichiarato che l'interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore, la quale non consente di riprodurre detto programma, ma costituisce semplicemente un elemento di tale programma mediante il quale gli utilizzatori ne sfruttano le funzionalità, non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, punti 41 e 42).
36. Allo stesso modo, essa ha considerato che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi di detta disposizione, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito del medesimo programma. Infatti, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, punti 39 e 40).
37. Risulta quindi dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che il codice sorgente e il codice oggetto rientrano nella nozione di «forma di espressione» di un programma per elaboratore, ai sensi di tale disposizione, in quanto consentono la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva, mentre altri elementi di quest'ultimo, quali in particolare le sue funzionalità, non sono tutelati da tale direttiva. Detta direttiva non tutela neppure gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, senza tuttavia consentire una simile riproduzione o realizzazione del programma in una fase successiva.
38. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 38 e 40 delle sue conclusioni, la tutela garantita dalla direttiva 2009/24 è limitata alla creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto e, pertanto, all'espressione letterale del programma per elaboratore in tali codici, che costituiscono rispettivamente una serie di istruzioni in base alle quali l'elaboratore deve svolgere i compiti previsti dall'autore del programma.
39. In secondo luogo, una siffatta interpretazione, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, è avvalorata dal contesto, segnatamente rientrante nel diritto internazionale, nel quale si inseriscono tali disposizioni.
40. A tal riguardo, sotto un primo profilo, al pari dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS prevede che i programmi per elaboratore, siano essi espressi in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna.
41. Orbene, la Corte ha già ricordato, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione, nonché dell'articolo 2 del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, che sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere tutelate in forza del diritto d'autore (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
42. Sotto un secondo profilo, tale interpretazione è altresì corroborata dal preambolo della direttiva 2009/24.
43. Anzitutto, il considerando 7 della direttiva in argomento enuncia che il termine «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di tale programma in una fase successiva.
44. Inoltre, dal considerando 11 di detta direttiva risulta che non sono tutelati ai sensi della medesima direttiva le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, quali le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione, e che solo l'espressione di tali idee e principi è tutelata dal diritto d'autore.
45. Ne consegue, infine, che, secondo il considerando 15 della direttiva 2009/24, per quanto riguarda i diritti esclusivi del titolare, sono la riproduzione, la traduzione, l'adattamento o la trasformazione non autorizzati «della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore» a costituire una violazione dei diritti esclusivi dell'autore.
46. In terzo luogo, l'interpretazione indicata al punto 37 della presente sentenza è conforme agli obiettivi perseguiti dalla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ai sensi della direttiva 2009/24.
47. In proposito, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l'obiettivo perseguito dal regime di tutela dei programmi per elaboratore istituito dal legislatore dell'Unione mira, come risulta dal considerando 2 della direttiva 2009/24, tutelare gli autori dei programmi contro la riproduzione non autorizzata di tali programmi, divenuta molto facile e poco onerosa nell'ambiente digitale, nonché contro la distribuzione delle copie «piratate» degli stessi. In effetti, detto considerando richiama che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario a crearli autonomamente.
48. Per contro, come risulta dai punti 3.6 e 3.12 della motivazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, presentata il 5 gennaio 1989 (GU 1989, C 91, pag. 4), all'origine della direttiva 91/250, il regime giuridico della tutela dei programmi per elaboratore non conferisce un monopolio che ostacola la creazione indipendente e pertanto non arresta il progresso tecnico. Inoltre, i concorrenti dell'autore di un programma per elaboratore, una volta stabilito mediante un'analisi indipendente quali idee, regole o principi vengano usati, sono liberi di creare la propria applicazione al fine di realizzare prodotti compatibili. Essi possono, inoltre, basarsi su un'idea identica ma non possono usare la stessa espressione di altri programmi protetti.
49. Del resto, come enunciato al considerando 10 della direttiva 2009/24, i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utilizzatori, e, a tale scopo, è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utilizzatori in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare.
50. Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva che il software della Datel è installato dall'utilizzatore sulla consolle PSP ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco. Detto giudice aggiunge che tale software non modifica e non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l'organizzazione del software della Sony, utilizzato sulla consolle PSP, ma si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della Sony nella memoria RAM della consolle PSP, che sono utilizzate durante l'esecuzione del videogioco, cosicché quest'ultimo viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.
51. Inoltre, come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, risulta che il software della Datel, modificando unicamente il contenuto delle variabili inserite da un programma per elaboratore tutelato nella memoria RAM di un elaboratore ed utilizzate da tale programma nel corso della sua esecuzione, non consente, in quanto tale, di riprodurre tale programma né una parte di esso, ma presuppone, al contrario, che tale programma sia eseguito in contemporanea. Come sostanzialmente sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il contenuto delle variabili costituisce quindi un elemento di detto programma, attraverso il quale gli utilizzatori sfruttano le funzionalità di tale programma, elemento che non è protetto in quanto «forma di espressione» di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/24 deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito della tutela conferita da tale direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore tutelato nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva.
Sulla seconda questione
53. Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
54. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito della tutela conferita da tale direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore tutelato nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva.