Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 7 ottobre 2024, n. 1057
Presidente: Manca - Estensore: Dello Preite
Premesso che:
- le ricorrenti impugnano gli atti, in epigrafe indicati, con cui la P.A. ha disposto la loro esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, per mancanza del requisito di accesso;
- a sostegno del mezzo di gravame, hanno dedotto il seguente ordine di censure: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) del D.M. Istruzione 16 maggio 2024 n. 88 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - Ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza";
- l'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso e della connessa istanza cautelare;
- nella camera di consiglio del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa indicazione alle parti della questione, rilevata ex officio, di difetto di giurisdizione e previo avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Ritenuto che sulla res controversa sussista il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, giacché:
a) nel disciplinare le regole di riparto della giurisdizione, l'art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. 165/2001, stabilisce che sono devolute all'A.G.O. "in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", mentre sono assegnate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";
b) la Corte di cassazione ha individuato una netta linea di demarcazione, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria;
c) in particolare, con sentenza Sez. un. del 26 giugno 2019, n. 17123, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che «ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»;
d) ancor più di recente, è stato affermato che, allorquando "la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria [...], la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. civ., Sez. un., ord. 23 aprile 2020, n. 8098), che conosce di ogni questione inerente alla collocazione in graduatoria (così C.d.S., 5 marzo 2020, n. 1625; cfr. anche T.A.R. Lecce, Sez. II, sentt. n. 1761/2021 e n. 53/2021);
e) trasponendo le predette considerazioni alla controversia all'esame del Collegio, deve rilevarsi che l'inserimento e la graduazione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) avviene sulla base del possesso dei titoli di accesso previsti dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, di talché la posizione soggettiva legittimante dedotta in giudizio non può essere inquadrata nella categoria dell'interesse legittimo, trattandosi, invece, di diritto soggettivo;
f) peraltro, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha impugnato gli atti di macro-organizzazione presupposti, né ha dedotto censure ad essi direttamente riferibili, venendo diversamente in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
Ritenuto, per quanto innanzi, che la cognizione della presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo per rientrare in quella del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, infine, che la natura in rito della decisione adottata giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.