Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 3 ottobre 2024, n. 1412
Presidente: Correale - Estensore: Tallaro
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, nel giudizio da Carmelo M. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha così statuito: «(...) dichiara il diritto di M. Carmelo all'inquadramento nell'ottava categoria (coordinatore/quadro), di cui al d.m. 1085 del 1985 e CCNL ferroviari 1990/1992, con decorrenza dal 12.5.1991; condanna Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., al detto inquadramento e alla corresponsione delle somme dovute per differenze stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo».
2. Carmelo M., ritenendo che R.F.I. s.p.a., che pure ha pagato le somme di denaro dovute alla data del 13 luglio 2017, non lo abbia inquadrato nella qualifica riconosciuta, con tutti i conseguenti benefici di legge, ha proposto azione di ottemperanza ex art. 117 c.p.a., dapprima davanti alla Sezione staccata di Reggio Calabria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, quindi - previa riassunzione dopo l'ordinanza del 23 ottobre 2023, n. 193, dichiarativa dell'incompetenza di quella sede - d'innanzi alla sede di Catanzaro.
3. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha resistito, deducendo l'insussistenza dei presupposti per esperire, nei suoi confronti, la spiegata azione di ottemperanza e allagando, in ogni caso, l'avvenuta soddisfazione della parte vittoriosa.
4. Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 25 settembre 2024.
5. La giurisprudenza si è già interrogata sulla possibilità di esperire azione di ottemperanza nei confronti delle società di diritto privato partecipate da amministrazioni pubbliche, anche nei casi in cui dette società possano essere definiti organi in house.
Il Consiglio di Stato (sentenza della Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 502), pur premettendo che, nell'ottica del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è ammessa l'azione di ottemperanza anche nei confronti di soggetti privati, ha delimitato tale principio alle ipotesi in cui il giudicato che deve essere eseguito promani dal giudice amministrativo stesso. Laddove, al contrario, il giudizio di ottemperanza riguardi un giudicato ordinario nei confronti di un ente di diritto privato, le conclusioni devono essere diverse, non potendosi più ravvisare in generale le esigenze di effettività e di concentrazione di tutela.
Tale eccezione non può subire alcuna deroga in materia di società in house.
In via generale, infatti, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.a. «per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo» e che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, soltanto «i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi» del procedimento.
Pertanto, l'equiparazione dei soggetti privati alla pubblica amministrazione sussiste: a) nelle singole ipotesi in cui sia la legge ad effettuare tale equiparazione; b) nella misura in cui il soggetto privato sia preposto all'esercizio di attività amministrative ed in relazione, naturalmente, a tale attività.
Tuttavia, non sussiste alcuna norma che effettui l'equiparazione in via generale tra società partecipate e pubblica amministrazione, e inoltre la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza riguarda il [r]apporto di lavoro e le relative conseguenze patrimoniali, rispetto alle quali non v'è dubbio che l'ente convenuto eserciti poteri e facoltà di matrice privatistica.
6. D'altra parte, come più di recente osservato (così Cass. civ., Sez. un., 22 febbraio 2019, n. 5346), la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggono le partecipazioni, in tutto o in parte, in quanto non assume alcun rilievo, per le vicende societarie, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera, comunque, nell'esercizio della propria autonomia negoziale. La natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell'approccio funzionale seguito in sede di Unione europea, nell'ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri.
Ma nell'ambito dell'ordinamento nazionale (che solo rileva ai fini specifici) non è prevista - per le società in house così come per quelle miste - alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione delle amministrazioni all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito; donde soltanto in tale veste l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società.
È stato inoltre affermato (Cass. civ., Sez. un., 7 febbraio 2017, n. 3196) che la scelta di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta, in ogni caso, che queste assumono i rischi connessi alla loro insolvenza, anche ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità.
Sulla base di tali ulteriori osservazioni, è stata di recente condivisa la soluzione ermeneutica restrittiva illustrata al § che precede (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24 maggio 2021, n. 1660).
7. In questi termini, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La complessità della questione risolutiva giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.