Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione III
Sentenza 27 agosto 2024, n. 2925

Presidente: Lento - Estensore: Ventura

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone in punto di fatto la società ricorrente quanto segue: a) con contratto d'appalto rep. n. 1366 del 24 febbraio 2015, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha affidato alla Svas Biosana s.p.a. la fornitura quadriennale di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post-vendita relativi alle necessità delle AA.SS.OO., Catania-Siracusa-Enna-Ragusa-Messina; b) la scadenza del contratto era originariamente fissata per il 31 marzo 2019, ma esso è stato successivamente prorogato; c) con nota del 25 ottobre 2022, la ricorrente ha chiesto l'aggiornamento prezzi del rapporto contrattuale - come previsto anche dall'art. 14 del capitolato speciale - relativamente al periodo da ottobre 2019 a dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1164 c.c. e dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006; d) l'importo complessivo dovuto a titolo di aggiornamento prezzi per le prestazioni eseguite dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2021 - tenuto conto degli indici ISTAT FOI - è di euro 151.687,94 (di cui euro 30.587,63 per il periodo ottobre 2019-marzo 2020, euro 59.964,71 per il periodo aprile 2020-marzo 2021 ed euro 61.135,60 per il periodo aprile 2021-dicembre 2021); e) con nota prot. AOC/12406/2021 del 26 aprile 2023, l'ASP di Siracusa ha chiesto alla ditta appaltatrice di dimostrare e documentare in concreto l'incremento dei costi; f) con nota del 27 aprile 2023 la ricorrente ha rappresentato che, secondo la normativa di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, l'appaltatore non è tenuto a documentare né fornire elementi giustificativi in ordine all'aumento dei costi e/o all'incremento dei corrispettivi sui prodotti forniti, atteso che l'indice FOI costituisce il parametro generale necessario e sufficiente ai fini della quantificazione del compenso revisionale richiesto; g) con nota prot. n. ASPSR-AMMPRO00-2023-0052974 del 14 giugno 2023, l'ASP Siracusa, in riscontro alla predetta comunicazione del 27 aprile 2023, modificando quanto originariamente prospettato nella propria nota del 26 aprile 2023, ha rigettato la richiesta di revisione prezzi affermano quanto segue: "l'Asp di Enna, Azienda capofila della gara di Bacino Orientale, ha chiesto ripetutamente a codesta Società una rinegoziazione dei prezzi di aggiudicazione, prima di procedere ai rinnovi contrattuali. Per costante giurisprudenza l'impresa che ha beneficiato del rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può anche pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi (C.d.S., Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2479 e 1° giugno 2010, n. 3474; Sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4640)" (così C.d.S., Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 7077). La revisione dei prezzi trova applicazione solo alle proroghe contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario, con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario (cfr. C.d.S., Sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3474; Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1687 e 11 luglio 2014, n. 3585). In definitiva non vi è dubbio che nel caso in specie si è in presenza di una rinnovazione contrattuale che ha dato corso ad un nuovo rapporto giuridico e che, di conseguenza, non è possibile riconoscere a codesta società alcuna revisione dei prezzi".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990; violazione dei principi del giusto procedimento; difetto di istruttoria;

2) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 14 del c.s.a.; eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia; difetto di istruttoria; irrazionalità e illogicità della motivazione;

3) violazione art. 97 Cost. e dei doveri di buona e corretta azione amministrativa; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. In vista della discussione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie con le quali hanno ribadito le rispettive tesi, anche alla luce delle difese avversarie.

4. Alla pubblica udienza in data 26 giungo 2024, la causa è stata discussa e posta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

5.1. Infondato è il primo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali.

Osserva, invero, il Collegio che dalla documentazione in atti risulta - e il fatto non risulta contestato dalla ricorrente - che, a seguito della nota interlocutoria del 21 aprile 2023, con la quale l'ASP ha rappresentato di dovere verificare la sussistenza dei presupposti per la revisione dei corrispettivi contrattuali, la ricorrente ha inoltrato un'articolata memoria sulla spettanza della revisione prezzi; è dunque comprovato in atti che di fatto il contraddittorio procedimentale vi sia stato e che la ricorrente sia stata messa nelle condizioni di interloquire ampiamente sul punto.

Ad ogni buon conto, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, la necessità, in materia di revisione prezzi, di esaminare il rapporto, senza fermarsi all'atto, conduce al rigetto della domanda laddove sia "acclarato, alla luce delle risultanze processuali, che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (T.A.R. Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 149; 24 dicembre 2021, n. 1870).

Deve di conseguenza essere respinto, siccome irrilevante, il motivo di violazione procedurale e formale dedotto dalla parte ricorrente, compresa la censura di violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Occorre, in primo luogo, richiamare, sul piano generale, quanto di recente affermato in materia dal Consiglio di Stato (Sez. III, 10 ottobre 2023, n. 8830), secondo il quale: «vale preliminarmente ricordare, richiamando un precedente della Sezione (27 aprile 2022, n. 3317) che presupposto della revisione prezzi è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale: laddove la prima consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario; mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali. Dette specifiche manifestazioni di volontà danno corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario e ancorché privi di alcuna proposta di modifica del corrispettivo (C.d.S., Sez. V, 30 novembre 2021, n. 7959). Se, infatti, la finalità dell'istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall'art. 115 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, consiste nell'esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale, ancorando il meccanismo di aggiornamento ad un parametro unitario di riferimento, quale è quello dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche amministrazione rilevati dall'Istat, è evidente che esso non avrebbe ragion d'essere laddove la prosecuzione del rapporto contrattuale trovasse la sua fonte in una rinnovata manifestazione di volontà negoziale delle parti, la quale sottende il riconoscimento della adeguatezza del corrispettivo pattuito ai fini della congrua remunerazione della prestazione contrattuale. In altri termini, rileva il Collegio che con il "rinnovo" le parti bilateralmente stabiliscono il contenuto di un nuovo rapporto sinallagmatico e, dunque, non solo le prestazioni che la società dovrà rendere ma anche il corrispettivo dovuto in cambio delle stesse. Con la proroga, invece, il rapporto sinallagmatico è quello fotografato alla data della stipula del contratto» (cfr. anche Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 23 febbraio 2023, n. 155).

Applicando siffatte coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie concreta, il Tribunale rileva come, a fronte della denominazione di "differimento scadenza contrattuali, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'originario contratto di appalto", recata dalla delibera n. 1032 del 15 luglio 2020 dell'ASP, deve piuttosto ravvisarsi in essa un'ipotesi di "rinnovazione contrattuale" che esclude l'applicabilità della revisione prezzi.

Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che le parti sono addivenute al citato "differimento" sulla scorta di una fitta interlocuzione che ha, in sostanza, condotto ad una nuova negoziazione con modifica delle precedenti condizioni.

In particolare, rileva il Collegio che con nota prot. n. 0051028 del 23 giugno 2020, l'ASP resistente: "con riferimento alla fornitura in oggetto, essendo prossima la scadenza contrattuale e in attesa delle determinazioni assunte dalla CUC Regione Sicilia, in merito alla procedura di gara suddetta, dovendo questa ASP, in qualità di capofila della gara di bacino orientale, differire i termini contrattuali per il secondo semestre 2020, chiede a codesta ditta di apportare, per le forniture in argomento a partire dal 1° Luglio 2021, una riduzione del 5% sui prezzi unitari della fornitura o, in alternativa, una riduzione dei volumi di acquisto nella misura del 5%, ai sensi dell'articolo 9 ter del DL numero 78 2015" e che la ricorrente ha riscontrato tale richiesta con nota del 26 giugno 2020 come segue "il particolare contesto di difficoltà economica, le mutate condizioni di mercato e l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni dei beni - aumenti di materia prima, costo del lavoro, trasporto, oneri finanziari - non consentono di poter applicare una miglioria ai prezzi attualmente in essere e garantire il mantenimento dell'originario sinallagma contrattuale e qualitativo. Alla luce di quanto sopraindicato la scrivente pur ringraziando per l'eventuale differimento dei termini contrattuali sino al 31 dicembre 2020, è costretta suo malgrado a respingere la richiesta di miglioria di prezzi e confermare le attuali condizioni economiche di fornitura, riducendo del 5% le sole quantità".

È evidente, dunque, che con siffatto scambio di note le parti costituite hanno proceduto a una rinegoziazione delle iniziali condizioni del rapporto di fornitura de quo, dando origine a un nuovo contratto, il quale esclude la possibilità di giungere ad una revisione dei prezzi convenuti.

L'incontro delle volontà delle parti come sopra documentato, prevedendo esse in particolare una modifica nella quantità della fornitura (riduzione dei volumi d'acquisto del 5%), non può infatti qualificarsi - come pretenderebbe la ricorrente - quale mera proroga tecnica che, come detto, presuppone il solo differimento unilaterale del termine di scadenza del rapporto contrattuale, venendo piuttosto in considerazione il "rinnovo" del contratto di appalto rep. n. 1366 per avere le parti bilateralmente stabilito il contenuto di un nuovo rapporto sinallagmatico.

Ne consegue che del tutto legittimamente l'amministrazione resistente ha rigettato con il provvedimento impugnato l'istanza di revisione dei prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/2006.

5.3. Priva di fondamento è infine anche la terza censura con cui la ricorrente lamenta la contraddittorietà dell'azione amministrativa, atteso che l'esistenza di un precedente agire illegittimo (nella specie le deliberazioni di nn. 292 e 496 del 2019 con cui l'ASP avrebbe riconosciuto alla ricorrente la revisione dei prezzi in fattispecie del tutto identiche alla presente), lungi dall'indurre l'amministrazione a perseverare nella violazione della legge, le impone piuttosto di emendare per il futuro eventuali condotte non conformi a legge e - sussistendone le condizioni - di rivalutare il proprio operato pregresso.

6. Conclusivamente, per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.