Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 3 giugno 2024, n. 414

Presidente: de Francisco - Estensore: Chinè

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la Casa di cura Istituto ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto chiede la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 271 del 1° marzo 2022, denunciando l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. consistente, nella prospettazione della ricorrente, nella omessa pronuncia del giudicante di appello su di una specifica censura proposta con l'atto di appello avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1017 del 2019.

In particolare, deduce parte ricorrente che la sentenza revocanda non abbia esaminato il primo motivo di appello così articolato: "Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione della sentenza del C.G.A. n. 688 del 2009: eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, nonché per violazione del giudicato amministrativo e disparità di trattamento - Eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia e illogicità manifesta - Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione".

2. Deduce inoltre che se questo Consiglio avesse esaminato la doglianza, sarebbe certamente pervenuto all'accoglimento dell'appello "atteso che le Amministrazioni resistenti dovevano tenere conto, nella propria attività istruttoria in funzione provvedimentale, degli effetti della sentenza del C.G.A. n. 688 del 2009 (e del giudicato con essa instauratosi) e al giudice amministrativo si chiedeva di pronunciarsi proprio su tale difetto di istruttoria, del tutto carente alla luce dell'affermazione, da parte della invocata sentenza del C.G.A. del 2009, circa la patente violazione del principio d'uguaglianza che aveva inficiato l'agire amministrativo, realizzando una odiosa disparità tra le strutture".

3. Di qui la richiesta, all'esito della fase rescindente, di revoca della sentenza gravata e, all'esito della fase rescissoria, di riforma della sentenza appellata con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado.

4. Con distinte memorie si sono costituiti per resistere al proposto gravame l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (in data 15 luglio 2022), l'Assessorato regionale della salute (in data 2 maggio 2022), la Clinica Villa Rizzo s.r.l. (in data 8 settembre 2022), la Casa di cura privata Nuova Villa Claudia s.p.a. (in data 8 settembre 2022), la Casa di cura Santa Lucia di GLEF s.r.l. (in data 24 giugno 2022) e la Casa di cura Villa Azzurra GESIN s.r.l. (in data 6 luglio 2022).

5. Con successive memorie difensive depositate in prossimità dell'udienza fissata per la trattazione del gravame, sia l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (in data 5 gennaio 2024), sia l'Assessorato regionale della salute (in data 5 gennaio 2024), sia le Case di cura Santa Lucia di GLEF s.r.l. e Villa Azzurra GESIN s.r.l., hanno argomentato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del proposto ricorso per revocazione.

5. Alla udienza pubblica del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso per revocazione si palesa inammissibile.

7. Sostiene la ricorrente che la sentenza gravata sarebbe affetta da errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., in quanto sarebbe stato omesso l'esame del primo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per non avere accertato il denunciato difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, con particolare riguardo al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 688 del 2009.

Deduce invero la ricorrente che, «come è agevole rilevare ictu oculi, nessun riferimento è compiuto alla sentenza n. 688/2009 del medesimo C.G.A., che costituiva il "fatto" centrale, la cui mancata considerazione da parte della p.a. era stata prospettata in ricorso quale fondamento della domanda azionata in relazione, in particolare, al difetto di istruttoria. E ciò ha formato oggetto di un ben preciso motivo di ricorso, rimasto, dunque, del tutto inevaso».

8. Tale essendo il perimetro del vizio revocatorio denunciato da parte ricorrente, osserva preliminarmente il Collegio che, per l'autorevole indirizzo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad plen., 27 luglio 2016, n. 21), "non tutta l'illustrazione svolta dal ricorrente in un giudizio di impugnazione costituisce motivo di ricorso. Occorre, infatti, distinguere tra motivo di ricorso e argomentazione a ciascuno dei motivi sostegno del medesimo. Il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l'obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi. A sostegno del motivo - che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice - la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda. Rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati".

Di qui il principio di diritto enunciato, in base al quale "Non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla medesima parte a sostegno delle proprie conclusioni".

9. Risulta nella specie per tabulas che la sentenza revocanda, dopo avere sintetizzato la prima censura di appello nella parte in "fatto" richiamando espressamente il denunciato contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 688 del 2009 ("Lamentava la ricorrente che l'ASP di Siracusa, nella quantificazione del budget, non aveva tenuto conto del dictum di cui alla sentenza del C.G.A. n. 688/2009..."), nella motivazione ha apertamente escluso il predetto contrasto, ritenendo pertanto infondata la relativa doglianza, affermando che «... nel giudizio in questione non viene in rilievo il decreto relativo all'anno 2002, di guisa che, come eccepito dalle controparti, le censure proposte non conducono al risultato sperato. Infatti, la stessa appellante riconduce la lesione del proprio interesse all'originaria mancata valorizzazione dei posti letto per l'anno 2002; l'inserimento dei 31 posti letto rivendicati avrebbe avuto, in tesi, effetti a cascata sul fatturato degli anni successivi e quindi sull'assegnazione dei budget oggetto di questo giudizio. Ma, come è evidente, l'assegnazione dei posti letto per l'anno 2002 è questione del tutto estranea al giudizio che ci occupa e non può certo essere posta in discussione in questa sede. Ne consegue la "tenuta" della motivazione della decisione appellata, con la conseguente irrilevanza delle ulteriori censure».

Ne consegue, già soltanto sul piano letterale, che la sentenza revocanda ha espressamente esaminato la censura proposta da parte appellante, ovvero l'asserito contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 688 del 2009 recante annullamento del d.a. 7 novembre 2002, escludendone univocamente la fondatezza, in quanto "nel giudizio in questione non viene in rilievo il decreto relativo all'anno 2002" e "l'assegnazione dei posti letto per l'anno 2002 è questione del tutto estranea al giudizio che ci occupa e non può certo essere messa in discussione in questa sede".

10. Per giurisprudenza ormai sedimentata (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 6422), anche presso questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 27 marzo 2023, nn. 229 e 239; 29 marzo 2022, n. 406; 31 gennaio 2022, n. 151), affinché la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dare luogo a errore revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. è necessario che detto errore attinga l'attività preliminare del giudice, concernente la lettura e la percezione degli atti di causa, quanto a loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può configurare esclusivamente un errore di giudizio non denunciabile con lo strumento della revocazione che, altrimenti, si trasformerebbe in un inesistente terzo grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento.

11. In ossequio alle suesposte coordinate giurisprudenziali, non potendosi nella specie neppure astrattamente ravvisare il denunciato errore di fatto revocatorio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Per la natura della res controversa le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CGA Regione Siciliana, sent. n. 271/2022.