Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 12 aprile 2024, n. 1076

Presidente: Nunziata - Estensore: Caccamo

1. Altritalia Ambiente Odv-Ets (di seguito solo "Altritalia Ambiente"), associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della l. n. 349/1986, ha chiesto, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971, l'annullamento della delibera n. 52 del 4 maggio 2003 della Giunta del Comune di Rovescala, con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Messa in sicurezza di viale Frascati". Trattasi di viale tutelato per legge in forza del disposto dell'art. 10, commi 1 e 4, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, che annovera tra i beni culturali anche "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" (cfr. doc. 18 del Comune di Rovescala). Il progetto in questione, in particolare, prevede il taglio degli alberi con problemi fitosanitari - previamente individuati attraverso apposita perizia agronomica disposta dall'amministrazione - e la sostituzione degli stessi tramite piantumazione di nuove essenze arboree.

2. Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il Comune di Rovescala ha chiesto che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale.

3. Costituendosi in giudizio ai sensi degli artt. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a., Altritalia Ambiente ha insistito per l'accoglimento del gravame, reiterando le censure già proposte con il ricorso straordinario, così sintetizzabili:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria: la perizia agronomica eseguita dal professionista incaricato dall'amministrazione sarebbe stata redatta senza l'osservanza delle linee guida adottate in attuazione della l. n. 10/2013 e, come evidenziato dalla perizia di parte ricorrente, non conterrebbe informazioni qualitative e quantitative approfondite in ordine alle ragioni che renderebbero opportuno e necessario l'abbattimento non solo degli alberi collocati nella classe di rischio "C" (esemplari con evidenti manifestazioni di pericolosità, per cui si consiglia l'immediato abbattimento) ma anche di quelli nella classe "B" (esemplari che manifestano problematiche di tipo fitosanitario, per cui si consiglia l'abbattimento o l'immediato risanamento);

- violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione al d.m. 10 marzo 2020 sui C.A.M.: non sarebbe consentito all'amministrazione adottare iniziative in ordine alla gestione del verde se non precedute da un'adeguata programmazione. Nel caso di specie, invece, sarebbero stati utilizzati per interventi sul verde pubblico, in assenza di motivi di urgenza ed indifferibilità, fondi del Ministero dell'interno destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici e patrimonio comunale;

- violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 495/1992: i nuovi alberi di altro fusto da piantumare sarebbero posti a distanza non regolamentare, cioè inferiore ad almeno 6 metri dai margini delle strade, in applicazione analogica dell'art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 relativo alle strade extraurbane, oppure inferiore a metri 5 dalla carreggiata, secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 8321/1966;

- violazione del d.P.R. n. 915/1982: nel progetto non verrebbe specificato come verrà smaltito il materiale residuo derivante dall'abbattimento di alberi di alto fusto, con codice CER 200138 (rifiuto speciale) e non CER 200201 (rifiuti biodegradabili).

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Rovescala per resistere al ricorso, eccependone preliminarmente l'irricevibilità per tardività e chiedendone il rigetto nel merito perché infondato.

5. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Come preannunciato alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., data la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, nonché la manifesta irricevibilità del ricorso.

7. L'amministrazione intimata ha infatti eccepito, in rito, la tardività del gravame poiché proposto oltre il "termine di centoventi giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza", in violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Nel caso in esame, tale termine decadenziale dovrebbe essere computato a partire dal 26 maggio 2023, data in cui ha avuto termine la pubblicazione dell'impugnata delibera n. 52 del 4 maggio 2023 all'Albo pretorio del Comune (pubblicata dall'11 maggio 2023 al 26 maggio 2023 - cfr. docc. 4 e 4.1 dell'amministrazione intimata), e sarebbe quindi scaduto in data 23 settembre 2023, senza considerare la sospensione feriale dei termini processuali siccome inapplicabile al rimedio giustiziale attivato dalla ricorrente. La citata delibera, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 23 settembre 2023, mentre il gravame in questione, come dichiarato anche dalla stessa ricorrente, è stato notificato soltanto in data 6 ottobre 2023 e dunque tardivamente.

8. L'eccezione sollevata dal Comune di Rovescala è fondata e il ricorso qui trasposto risulta, come sopra cennato, irricevibile per tardività.

8.1. In base all'art. 41 c.p.a., il termine per l'impugnazione decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge". Per le delibere della Giunta comunale è prevista la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000. In questi casi, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui "il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239)" (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238).

8.2. Nel caso di specie, la delibera impugnata - pubblicata, come anzidetto, all'Albo pretorio dell'ente dall'11 maggio 2023 al 26 maggio 2023 - non è rivolta a soggetti specificamente determinati, in quanto relativa all'approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione di un servizio pubblico, né tantomeno può ritenersi che nei confronti dell'odierna ricorrente fosse necessaria la notifica individuale del provvedimento, per cui la regola sopra richiamata dispiega pienamente i propri effetti.

8.3. In applicazione di tale disciplina normativa, nonché alla luce della documentazione in atti e delle argomentazioni delle parti, questo Tribunale deve pertanto rilevare la tardività della proposizione dell'originario ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto notificato solo in data 6 ottobre 2023 e, dunque, oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dal 26 maggio 2023 (ultimo giorno di pubblicazione della delibera impugnata), in scadenza al 23 settembre 2023.

8.4. Precisa al riguardo il Collegio che, nella specie, il termine decadenziale previsto per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato va computato senza considerare la sospensione feriale di cui alla l. n. 742/1969, applicandosi tale istituto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai soli termini processuali e non anche al rimedio in parola avente carattere amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. I, 21 febbraio 2024, parere n. 251/2024; 24 gennaio 2024, parere n. 103; C.d.S., Sez. II, 3 giugno 2021, n. 4256; 12 marzo 2020, n. 1767; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 febbraio 2021, n. 175). Come affermato da questo Tribunale, "per identità di ragioni con quanto previsto per i ricorsi giurisdizionali, benché l'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel prevedere che il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato, non menzioni espressamente anche la pubblicazione, si ritiene che i termini per il ricorso decorrano anche dalla scadenza del periodo di pubblicazione, ove questa, come nel caso di specie, sia prevista da leggi o regolamenti relativamente ad atti per i quali non sono richieste forme di comunicazione individuale (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 novembre 2006, n. 1388; C.d.S., Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272)" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 settembre 2021, n. 1969).

8.5. In conclusione, esclusa l'applicabilità della sospensione feriale, il ricorso straordinario è stato presentato oltre il termine decadenziale di legge (in scadenza al 23 settembre 2023), con conseguente irricevibilità per tardività dell'impugnazione e dell'azione trasposta in sede giudiziaria.

9. Non valgono in senso contrario le argomentazioni esposte da Altritalia Ambiente nella memoria del 23 marzo 2024, secondo cui l'impugnativa sarebbe tempestiva poiché la delibera sub iudice subordinerebbe l'intervento contestato all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 da parte della competente Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio, per cui non vi sarebbe stato un onere di impugnazione immediata data la lesività solo meramente eventuale dell'atto. Con la conseguenza che il dies a quo da considerare ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale di 120 giorni coinciderebbe, a detta della ricorrente, con quello in cui la stessa avrebbe avuto conoscenza del perfezionamento del procedimento a seguito dell'emanazione del parere della competente Soprintendenza.

9.1. Ora, nella delibera sub iudice si legge che "l'esecuzione del suddetto intervento è subordinata all'acquisizione dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese". Ritiene il Collegio che tale precisazione non abbia rilievo sul piano dell'efficacia dell'atto, quale idoneità del medesimo a produrre i propri effetti, ma attenga esclusivamente a profili esecutivi e condizioni la concreta attuazione dei lavori previsti in progetto, che non possono essere intrapresi senza il previo ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente alla tutela paesaggistica. La delibera di approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza del Viale Frascati andava quindi impugnata tempestivamente entro il termine di 120 giorni computati dalla fine del periodo di pubblicazione obbligatoria all'Albo pretorio dell'ente, poiché direttamente efficace e immediatamente lesiva rispetto alle esigenze di tutela rappresentate dalla ricorrente con la presente impugnazione.

9.2. Neppure può essere condivisa l'affermazione secondo cui il dies a quo dell'impugnazione decorrerebbe dalla conclusione del periodo di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera del Consiglio comunale n. 24/2023 (pubblicata in data 8 giugno 2023), di ratifica della delibera di Giunta comunale n. 50/2023 adottata per approvare la variazione di bilancio necessaria per finanziare l'intervento di cui si discute. Tali questioni, a ben vedere, attengono ad aspetti meramente finanziari e sono del tutto estranee alla dimensione sostanziale dell'atto impugnato, alla sua validità ed efficacia, nonché alla valutazione dell'attitudine lesiva del medesimo rispetto alle esigenze di tutela rappresentate e perseguite da Altritalia Ambiente, una volta che la deliberazione amministrativa sia stata assunta nelle forme di legge e regolarmente sottoposta a pubblicazione. Il provvedimento qui contestato, pertanto, doveva essere tempestivamente impugnato nei termini già precisati, a prescindere dalla successiva ratifica, da parte del Consiglio comunale, della variazione di bilancio disposta dalla Giunta.

9.3. Del resto, le obiezioni della ricorrente non possono togliere rilievo alla regola secondo cui ogni atto non avente veste di provvedimento individuale deve essere impugnato a decorrere dalla sua pubblicazione, posta a garanzia della certezza e della stabilità degli effetti degli atti amministrativi generali in rapporto alla tutela del terzo che si assume leso dagli stessi.

10. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

11. Esistono nondimeno giustificati motivi, data la peculiarità della fattispecie, per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.