Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 8 aprile 2024, n. 1028

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Di Mario

FATTO E DIRITTO

I. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 9 luglio 2021 - prot. [omissis] dalla Motorizzazione civile di Milano per mancanza del nulla osta della Prefettura di Milano.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990 per carenza di adeguata istruttoria sul fatto.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 120 d.lgs. 285/1992 per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti nonché difetto di istruttoria, carenza ed insufficienza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente lamenta che, probabilmente, il diniego di nulla osta è da collegare alla passata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata conclusasi con provvedimento del 21 gennaio 2020 con esito assolutamente positivo e con la prosecuzione volontaria del ricorrente di un percorso a tutela di quanto sino a quel momento raggiunto. Tuttavia, essendo inesistente la motivazione dell'atto, non è possibile risalire alle ragioni del diniego.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 10 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

II. Il ricorso si presenta inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

È oggetto del giudizio il diniego opposto dal Ministero delle infrastrutture - Ufficio motorizzazione di Milano - al rilascio del titolo abilitativo alla guida (categoria B) stante «la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, CdS».

Con riferimento alla fattispecie del diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che tale provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma è posto in essere nell'esercizio di un'attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo, sì che le questioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo - il diritto di guidare un autoveicolo - afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.); quindi la verifica della ricorrenza, in capo al privato che aspira a conseguire la patente di guida, dei richiesti requisiti morali non configura esercizio di un potere discrezionale, trattandosi di operazione di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati né scelta in ordine all'an, al quando, al quomodo o al quid del provvedimento da adottare, per essere la valutazione stata fatta in via preventiva dal legislatore che ha reputato ostative al rilascio della patente di guida determinate condizioni soggettive (Cass. civ., Sez. un., ord. 14 marzo 2022, n. 8188).

Nella medesima sede, le Sezioni unite hanno evidenziato che «[n]on impone alcuna rimeditazione del tema in esame il più recente intervento del Giudice delle leggi costituito dalla sentenza n. 152/2021 ... La Corte Costituzionale, infatti, ha escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano pedissequamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui dell'art. 120 C.d.S., comma 1, rilevando che "tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato". In definitiva, pertanto, quando si controverte sul diniego di rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali richiesti dall'art. 120, comma 1, del codice della strada, la posizione giuridica azionata deve essere ricondotta ad una situazione di diritto soggettivo che non affievolisce di fronte all'esercizio di un potere sostanzialmente ricognitivo dell'esistenza dei presupposti cui la legge condiziona il rilascio del titolo, conseguentemente, il principio per cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve compiersi in base alla domanda fa sì che la cognizione della lite resti necessariamente riservata al giudice ordinario» (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 8188 del 2022 cit.).

In senso conforme si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 24 novembre 2022, n. 334; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 novembre 2022, n. 6976; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 3088; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 1414; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 settembre 2022, n. 2434; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14 settembre 2022, n. 348; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 1° settembre 2022, n. 2297).

III. Per quanto esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, spettando la giurisdizione al Tribunale civile competente per territorio, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

IV. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica il giudice ordinario quale giudice munito della giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.