Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 6 marzo 2024, n. 212
Presidente: Ianigro - Estensore: De Mattia
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
- la ricorrente ha agito dinanzi a questo Tribunale per l'annullamento dei provvedimenti del Comune di Recanati indicati in epigrafe, con i quali, avviata e conclusa, anche all'esito dei solleciti di parte, la procedura di ricognizione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) per il pagamento di fatture in relazione a lavori, servizi e forniture eseguiti dalla medesima società, si concludeva per la declaratoria di non riconoscibilità della spesa, ai sensi del comma 1 del citato art. 194 del t.u.e.l.;
- a sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, violazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), del t.u.e.l., sviamento ed eccesso di potere sotto distinti profili;
- si è costituito in giudizio il Comune di Recanati per resistere al ricorso;
- alla pubblica udienza del 25 gennaio 2024 il Collegio ha eccepito d'ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario;
- alla medesima pubblica udienza la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice.
Rilevato, infatti, che, per principio giurisprudenziale pacifico, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sottostante e non già dalla deliberazione consiliare declinatoria dell'invocato riconoscimento ovvero dalla omessa adozione della deliberazione consiliare medesima; di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente per oggetto, in ultima analisi, il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale - quali, appunto, quelle dovute a titolo di compensi professionali - è di tipo paritario, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, le controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall'esercizio di contratti d'opera professionale coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, rispetto ai quali il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, non potendo, esso, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta ed essendo, al contrario, il diritto sostanziale di credito nei confronti dell'Amministrazione a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 2825; Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 28 settembre 2015, n. 1229; T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 90, e 11 dicembre 2014, n. 2049; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 aprile 2014, n. 2049; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 187).
Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla presente controversia spetti al giudice ordinario, dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e del fatto che resta impregiudicata la decisione di merito da parte del giudice munito di giurisdizione, possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
V. anche Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sezione II, sentenza 6 marzo 2024, n. 213.