Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 27 febbraio 2024, n. 182
Presidente: Ianigro - Estensore: Ruiu
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza 1552/2023 resa del Tribunale di Ancona all' esito del procedimento n. 4360/2022 r.g., pubblicata in data 6 giugno 2023, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze è stato condannato al pagamento in favore del comune di Jesi della somma di euro 17.521,85 oltre interessi dalla domanda, oltre spese giudiziali liquidate in euro 2.000 per compensi oltre accessori ed euro 145,50 per spese. Chiede inoltre il rimborso delle spese di registrazione della sentenza per l'importo di euro 526.
A tutt'oggi, rileva parte ricorrente, il Ministero non ha dato esecuzione alla indicata ordinanza, con la conseguenza che sussistono i presupposti per l'azione di ottemperanza. In particolare, parte ricorrente documenta la notifica della copia conforme (a seguito della modificazione dell'art. 475 c.p.c. introdotta con il d.lgs. 149/2022) ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione e del decorso del termine dilatorio stabilito dall'art. 14 del d.l. 669/1996, in data 7 giugno 2022, e dichiara l'assenza di appello contro il provvedimento.
Stante quanto precede chiede:
- che sia ordinato al Ministero dell'economia e delle finanze di eseguire l'ordinanza del Tribunale di Ancona n. 1552/2023 del 6 giugno 2023, passata in giudicato;
- in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente, la nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della indicata pronuncia;
- la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese del presente giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
1.1. In particolare, sul piano della fondatezza della pretesa, il Collegio richiama l'insegnamento giurisprudenziale, da cui non ha motivo di discostarsi, che ha affermato la possibilità di utilizzare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione anche delle ordinanze conclusive del rito sommario di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile (si veda T.A.R. Lazio, Roma, 15 maggio 2023, n. 8283 e la giurisprudenza ivi citata).
1.2. Il legislatore stabilisce che l'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo ai sensi dell'art. 702-ter, sesto comma, c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, "produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile" (art. 702-quater c.p.c.); si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti che può essere fatta refluire nel novero delle "sentenze passate in giudicato ed ... altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario" rispetto a cui è possibile il giudizio di ottemperanza, giusta la previsione di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. che ha confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza.
1.3. Nel caso di specie, l'ordinanza di cui parte ricorrente chiede l'adempimento non risulta appellata e il suo passaggio in giudicato non è stato contestato dall'Amministrazione, costituita con memoria di stile.
1.4. Unitamente alla notifica per il decorso del termine d'impugnazione, risulta espletato l'adempimento di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/199[6], posto che la indicata sentenza è stata notificata in copia conforme (in ragione della nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.), via PEC, in data 7 giugno 2023.
1.5. Sulla base di quanto risulta in atti, le statuizioni contenute nell'ordinanza in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
2. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l'inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'economia e delle finanze di dare piena ed integrale esecuzione alla ordinanza indicata in epigrafe e, per l'effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
2.1. Una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà - entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente - un dirigente individuato dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti allo scopo necessari.
2.2. Sono altresì dovute le spese di registrazione del titolo azionato, specificamente richieste dal ricorrente, il cui importo, qualora dovuto e versato, è da considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle spese di lite.
2.3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze di dare esecuzione alla ordinanza esecutiva in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto dovuto;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze, con facoltà di delega, che - su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, compiendo tutti gli atti allo scopo necessari, riconoscendo alla parte ricorrente anche quanto ad essa dovuto ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).