Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-quater
Sentenza 9 gennaio 2024, n. 380

Presidente: Scala - Estensore: Fiorani

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato l'11 novembre 2013 e depositato il 13 novembre 2013, Tommaso R. ha impugnato il provvedimento protocollato con n. 9570 del 26 luglio 2013 e notificato in data 29 luglio 2013, con il quale il ricorrente veniva diffidato ad adempiere all'ordine di demolizione del fabbricato edilizio abitativo sito nel Comune di Segni in via delle Scalelle s.n.c. distinto in catasto al f. 37 particella 107, nonché la conseguente delibera n. 143 del 5 settembre 2013, pubblicata in pari data, con la quale veniva deliberata l'approvazione del computo metrico estimativo afferente l'intervento di demolizione del manufatto abusivo.

1.1. Il ricorso è affidato a due motivi, rubricati "eccesso di potere" e "violazione di legge".

2. Il Comune di Segni si è costituito in resistenza.

3. Con provvedimento del 18 ottobre 2023, reso all'esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2023, il Collegio si è pronunciato come segue: «Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito; rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato reca la diffida ad adempiere all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7736/2008, emessa in data 12 novembre 2008 e, per quanto emerge dagli atti di causa, divenuta irrevocabile il 21 maggio 2009; considerato che nel dispositivo della detta sentenza e - per quanto rileva nella presente sede - in quello della pronuncia di primo grado del Tribunale di Velletri n. 1442/2007 del 5 novembre 2007 si legge, rispettivamente, "visto l'art. 605 cpp in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in data 5 novembre 2007 e appellata da R. Tommaso, dichiara non doversi procedere in ordine al reato sub b) perché estinto per prescrizione e determina la pena per il reato sub a) (leggendosi nel capo di imputazione quanto segue: "[imputato] a) della con.ne p. e p. dall'art. 44 lett. c) DPR 380/01 perché, in qualità di proprietario/committente ed esecutore dei lavori, eseguiva in assenza del permesso di costruire opere edilizie consistite nella realizzazione di un manufatto in blocchetti di cemento avente le dimensioni di mt 8,00 x 6,00 x 3,50 h di altezza con copertura in legno e guaina di asfalto in via delle Scalelle s.n.c.", n.d.r.) in mesi due di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda; conferma del resto" e "ordina la demolizione delle opere abusive, previo dissequestro se in atto e la trasmissione della presente sentenza all'UTC del Comune di Segni"; richiamato l'orientamento secondo cui gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell'esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico-edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'autorità emanante (giudice penale), sono devoluti alla cognizione del G.O. in veste di giudice dell'esecuzione penale (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. III, 23 luglio 2020, n. 3263; 19 agosto 2019, n. 4364); ritenuto di dover assegnare alle parti - riservando ogni decisione in rito e in merito - ai sensi del disposto dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti sull'unica questione dianzi prospettata, relativa al difetto di giurisdizione del T.A.R. adito».

4. Nel termine assegnato con l'ordinanza di cui al paragrafo che precede, solo la parte resistente ha depositato memoria, con la quale ha così concluso: "in via principale e pregiudiziale [conclude] per l'adesione alla sollevata questione di difetto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità ed improcedibilità del ricorso formulato da R. Tommaso, con ogni conseguenza anche in tema di spese di lite; nel merito per il rigetto dello stesso come dedotto nella memoria di costituzione e controdeduzione".

5. Ritiene il Collegio di dover aderire, in ordine alla giurisdizione, all'orientamento giurisprudenziale riportato nell'ordinanza come sopra richiamata e trascritta, anche in considerazione del fatto che il mancato deposito di note da parte del ricorrente, nonché l'adesione della parte resistente, non ha consentito il vaglio e l'esame di posizioni e argomentazioni di segno contrario.

6. In conseguenza, il ricorso va dichiarato, secondo la riportata condivisa giurisprudenza, inammissibile per difetto di giurisdizione del presente giudice adito, con la precisazione che, declinata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, nell'ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del c.p.a.

Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.