Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 4 gennaio 2024, n. 152

Presidente: Torsello - Estensore: Marra

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 884/2023 del 25 gennaio 2023, questa Sezione ha accolto, in parte (compensando le spese di giudizio), il ricorso in appello proposto dal signor Francesco D., avverso la sentenza del TAR Abruzzo n. 284/22 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a.

La citata pronuncia statuiva, per quanto di interesse in questa sede, come segue: "che le istanze di accesso presentate il 2 e il 18 febbraio 2022 costituivano, in assenza di elementi di novità, mera reiterazione di richieste di accesso in precedenza respinte dall'Amministrazione e sulle quali già si era pronunciato il medesimo giudice amministrativo con sentenza n. 426/2021; che le nuove istanze di accesso avevano finalità meramente esplorative".

2. Con il ricorso ex art. 114 c.p.a. in esame, il signor Francesco D. denuncia la mancata esecuzione della citata sentenza n. 884/2023, e chiede a questo Consiglio di Stato, previo accertamento dell'obbligo della ASL di Pescara di rimborsare il contributo unificato, la condanna della Azienda resistente a corrispondere la somma [di] euro 450,00 a titolo di detto contributo e di nominare fin d'ora un commissario ad acta, con vittoria di spese, anche generali.

3. L'Asl Pescara si è costituita in giudizio in data 3 ottobre 2023, espletando difese scritte.

4. Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso risulta inammissibile.

6. L'odierno appellante ricorre a questo Consiglio di Stato affinché l'Amministrazione, conformandosi al dettato giurisdizionale, rimborsi il valore del contributo unificato, oltre agli interessi maturati dalla pronuncia.

6.1. Al fine di vagliare la fondatezza della domanda, è utile preliminarmente rilevare che, in caso di mancata esecuzione del giudicato, è possibile adire il Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza, essendo a questo proposito chiarito che "l'azione di ottemperanza volta all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra (...) nell'ambito di giurisdizione del giudice amministrativo" (C.d.S., III, 21 novembre 2017, n. 5408).

6.2. Ora, va premesso che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente" e, pertanto, l'obbligo del rimborso discende direttamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza di cognizione (C.d.S., III, 2 agosto 2011, n. 4596).

6.3. Nel caso di specie, tuttavia, questo Consiglio di Stato non ha espressamente previsto, nel dispositivo della sentenza, l'obbligo in capo alla Amministrazione resistente di rimborsare il contributo unificato, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e nemmeno potendosi ritenere ricompresa nella suindicata normativa anche l'ipotesi di reciproca soccombenza.

6.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto, sul punto, la giurisprudenza consolidata ha avuto modo di chiarire che: "la cognizione della controversia avente ad oggetto sia la spettanza che la misura del contributo unificato, in cui rientra l'accoglimento parziale, compete invero al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992" (cfr. C.d.S., V, 13 marzo 2019, n. 1670).

7. Il processo potrà essere dunque riassunto presso il giudice munito di giurisdizione (Corte di giustizia tributaria), secondo le previsioni di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso (RG n. 7229 del 2023).

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. III, sent. n. 884/2023.