Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione IV
Sentenza 4 gennaio 2024, n. 68
Presidente: Leggio - Estensore: Spampinato
Considerato che:
- con ricorso notificato in data 3 maggio 2016 e depositato il 16 maggio 2016 parte ricorrente ha riassunto il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Messina del 3 marzo 2016, n. 606, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- tale giudizio civile era stato incardinato di fronte al Tribunale di Messina con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2011;
- con decreto di questo T.A.R. Sicilia - Catania 22 settembre 2022, n. 994, era stata dichiarata la perenzione del giudizio;
- con ordinanza di questo T.A.R. Sicilia - Catania 30 gennaio 2023, n. 294, era stata respinta l'opposizione alla perenzione e dichiarata l'estinzione del giudizio;
- tale ordinanza è stata riformata con ordinanza CGARS 15 maggio 2023, n. 333, che «... accoglie l'appello, e, in riforma dell'ordinanza appellata, revoca la declaratoria di perenzione di cui al D.P. n. 994/2022, con conseguente rimessione della causa al Tar, al quale dispone che venga trasmesso il fascicolo processuale a cura della Segreteria per l'ulteriore corso...»;
- all'udienza pubblica del 21 dicembre 2023 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione; in tale sede, è stato dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa la sussistenza di profili di irricevibilità del ricorso in riassunzione per essere stato incardinato il giudizio civile di fronte al Tribunale di Messina oltre il termine decadenziale.
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso in riassunzione di fronte a questo T.A.R. Sicilia - Catania, richiamata la condivisibile giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «... la disciplina della c.d. translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione. Tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza. Infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza. Invero, gli artt. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69 e 11, comma 2, c.p.a. prevedono espressamente che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute...» (C.d.S., Sez. III, 2 ottobre 2023, n. 8599);
- tale irricevibilità discende, nel caso di specie, dalla circostanza che, alla data della notifica della citazione di fronte al giudice ordinario (12 aprile 2011), era decorso il termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 29 c.p.a., decorrente dalla data del provvedimento impugnato (12 luglio 2005), provvedimento noto al ricorrente quanto meno dal 12 gennaio 2006, data della nota del ricorrente indirizzata all'amministrazione resistente (allegato al ricorso in riassunzione sub 6), in cui era citato tale provvedimento impugnato;
- l'andamento complessivo della vicenda processuale, caratterizzata dalla sentenza declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, e dall'annullamento della declaratoria di perenzione, di cui si è dato conto, costituisca ragione per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.