Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 5 luglio 2023, n. 45333

Presidente: Siani - Estensore: Magi

RITENUTO IN FATTO

1. Le decisioni di merito e la decisione rescindente n. 397 del 2020.

1.1. La decisione di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Milano - con rito abbreviato - in data 17 ottobre 2017 ha affermato la penale responsabilità di R. Manfredi per il delitto di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.) commesso in più occasioni tra maggio del 2013 e marzo 2014.

La pena inflitta in primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche, risulta essere quella di anni uno di reclusione ed euro 20mila di multa, con pene accessorie.

Quanto alla domanda risarcitoria della CONSOB - costituitasi parte civile ai sensi dell'art. 187-undecies t.u.f. - il GUP non ha ritenuto accoglibile la domanda.

1.2. Va premesso che in sede di conclusioni del giudizio di primo grado era stata formulata domanda risarcitoria per:

a) il danno cagionato alla "integrità del mercato", sotto il profilo del regolare funzionamento del mercato e della lesione della fiducia del pubblico nella regolarità del mercato finanziario;

b) il danno non patrimoniale correlato alla lesione alla immagine dell'ente;

c) il danno patrimoniale correlato all'impiego di risorse umane per realizzare l'istruttoria sulle condotte attribuite all'imputato.

Ciò posto, secondo il primo giudice non vi è alcuna voce di danno risarcibile in ragione delle argomentazioni che seguono:

a) il danno alla integrità del mercato non si sarebbe verificato, in ragione di quanto attestato dalla stessa delibera CONSOB del 30 luglio 2015 ove si legge "non si ha evidenza di alterazioni del corso dei titoli oggetto di acquisto per proprio conto da parte del sig. R., come conseguenza diretta delle operazioni di acquisto e vendita effettuate avvalendosi delle informazioni privilegiate di cui era in possesso". Non essendovi prova del danno, secondo il GUP lo stesso non può essere liquidato, nemmeno in via equitativa;

b) non vi è danno all'immagine dell'ente, proprio in ragione del fatto che non si è registrato alcun turbamento nel mercato finanziario per effetto delle condotte del R., sicché gli investitori non potevano attribuire nessuna negligenza alla CONSOB;

c) non vi è il danno patrimoniale correlato all'impiego di risorse, trattandosi di risorse interne all'ente, istituzionalmente deputato ai compiti svolti.

1.3. A fronte di detta statuizione - per quanto qui rileva - ha proposto appello la parte civile CONSOB in relazione al solo punto sub a), rappresentato dal danno alla integrità del mercato finanziario, in ragione delle condotte illecite realizzate dall'imputato.

La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 ottobre 2018 ha accolto la domanda risarcitoria, liquidando in via equitativa a titolo di risarcimento del danno alla integrità del mercato la somma di euro 25.000 (il 50% del ritenuto profitto del reato).

1.4. Questa Corte di cassazione con la decisione n. 397 del 2020 ha, sul punto, accolto il ricorso dell'imputato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

La decisione rescindente, nella sua interezza, ha accolto il ricorso dell'imputato anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Circa tale aspetto va ricordato che:

- la Corte di appello nella decisione del 3 ottobre 2018 ha confermato la determinazione della pena di cui alla decisione di primo grado;

- al contempo, nei confronti del R. era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro e la confisca dei beni in sequestro.

Tale aspetto era stato oggetto di ricorso per cassazione, nella prospettiva della sostanziale duplicazione degli interventi sanzionatori.

Secondo la decisione rescindente, quanto al profilo sanzionatorio ed a quello della "duplicità" di interventi:

«Sono fondate, alla luce dei rilievi svolti, le ulteriori censure. La Corte di appello (così come il giudice di primo grado, che pure si era diffusamente soffermato sulla questione del ne bis in idem, giungendo, come si è detto, a non disporre la confisca ex art. 187 t.u.f.) non ha operato una compiuta valutazione della proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al disvalore del fatto, proporzionalità, come si è visto, che va scrutinata con riferimento agli aspetti propri di entrambi gli illeciti (quello penale e quello "formalmente" amministrativo) e, in particolare, agli interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato (anche sotto il profilo dell'incidenza del fatto sull'integrità dei mercati finanziari e sulla fiducia del pubblico negli strumenti finanziari). Né questa Corte è in grado di operare siffatta ulteriore verifica, poiché essa investe la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio e, dunque, implica valutazioni comprensive anche delle sanzioni irrogate da Consob, rispetto alle quali non possono trarsi elementi decisivi dalle conformi sentenze di merito che rendano superfluo il rinvio per nuovo esame sul punto. Eloquenti in tal senso sono le stesse deduzioni della parte civile, che richiama una serie di dati (relativi all'entità della lesione dell'integrità del mercato, alla quantità e al valore complessivo degli strumenti finanziari negoziati, al profitto complessivo conseguito) il cui complessivo apprezzamento nella prospettiva indicata implica valutazioni di merito precluse a questa Corte».

Altro aspetto oggetto di annullamento, sempre nella decisione rescindente, è quello della statuizione in punto di responsabilità civile:

«A fronte della statuizione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda della parte civile escludendo la sussistenza dei presupposti della riparazione, la Corte di appello ha ritenuto che «Consob, in conseguenza della commissione di reati [di abuso di mercato: n.d.r.] subisca un danno immediato e diretto dalla lesione dell'interesse all'integrità del mercato e che l'esistenza di tale danno comprometta l'efficienza e la trasparenza dei meccanismi di mercato in danno dell'economia pubblica, non necessitando di alcuna prova specifica» (di qui la liquidazione in misura pari alla metà del profitto conseguito dall'imputato). Nei termini indicati, la statuizione del giudice di appello sul punto non è in linea con le connotazioni della fattispecie in esame messe in luce dalla giurisprudenza penale e civile di questa Corte sopra richiamata. In primo luogo, la sentenza impugnata non ha articolato la propria decisione in correlazione ai plurimi profili funzionali propri della fattispecie di cui all'art. 187-undecies t.u.f. e, innanzitutto, alla duplice posizione riconosciuta a Consob dalla norma: la prima, espressione della facoltà, per così dire, "ordinaria" di costituirsi parte civile, soggetta, in quanto tale, agli ordinari criteri imputativi e ai corrispondenti oneri di deduzione; la seconda, espressione della specifica facoltà di veder riparati i danni conseguenti ad abusi di mercato. In secondo luogo, la decisione impugnata non ha tenuto conto della necessità di valutare la componente della riparazione associabile alla sua funzione sanzionatorio-punitiva alla luce del complessivo trattamento sanzionatorio (penale e "solo formalmente" amministrativo): valutazione, questa, imposta appunto dalla natura di tale componente della riparazione disciplinata dall'art. 187-undecies t.u.f., in relazione alla quale - alla luce dei rilievi esposti in precedenza - l'apprezzamento del giudice deve modulare il quantum della riparazione in modo da renderla compatibile con la necessaria proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio, per assicurare la quale il giudice, se necessario, può disapplicare in parte qua la norma indicata, escludendo la riparazione nella sua componente sanzionatorio-punitiva».

2. La decisione emessa in sede di rinvio.

La Corte di appello di Milano, con la decisione emessa in sede di rinvio in data 1° febbraio 2022, ha:

- in rapporto al riequilibrio del cumulo sanzionatorio, escluso la pena della multa, confermando la sentenza di primo grado nel resto;

- in rapporto al profilo risarcitorio, respinto in toto la impugnazione della parte civile, già auto-limitata al danno alla integrità del mercato.

Sul punto della responsabilità civile - in particolare - la Corte di merito ha escluso la ricorrenza in concreto tanto della compente "sanzionatorio-punitiva", in ragione del cumulo di sanzioni penali e amministrative (comprensivo delle pene accessorie) già irrogate, che della componente compensativo-riparatoria, in ragione del fatto che non vi è dimostrazione del fatto che il profitto (per 50.000 euro) conseguito dal R. con le condotte illecite abbia comportato una concreta alterazione della integrità del mercato, come si ricava dalla stessa delibera CONSOB citata dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso proposto dalla CONSOB.

3.1. La parte civile CONSOB ha introdotto cinque motivi di ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, qui sintetizzati nei limiti di utilità per la decisione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

3.1.1. Al primo motivo la parte civile deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice (art. 187-undecies t.u.f.) in tema di riparazione del danno alla integrità del mercato derivante dal reato commesso.

Secondo la ricorrente l'esistenza del profitto del reato - aspetto non contestato e coperto da giudicato - nella misura di 50.000 euro è aspetto che doveva condurre a ritenere senz'altro integrata la lesione alla integrità del mercato, con accoglimento della domanda di risarcimento quantomeno nella sua parte "compensativo-riparatoria".

Viene evidenziato che, in fatto, è pacifico come il R. abbia utilizzato in ben diciassette diverse circostanze informazioni privilegiate concernenti sette diversi titoli azionari, tutti aspetti presi in considerazione dalla norma di legge (art. 137-undecies) al fine di parametrare la liquidazione del danno, il che dimostra come nel caso in esame non fosse necessario fornire altro tipo di dimostrazione.

3.1.2. Al secondo motivo si deduce ulteriore erronea applicazione di legge.

Si afferma che una volta formatosi il giudicato interno sulla responsabilità del R. non era possibile affermare l'assenza di danno alla integrità del mercato. La Corte di merito avrebbe, peraltro, mal interpretato il passaggio espressivo contenuto nella deliberazione Consob ripreso in sentenza.

La lesione della integrità dei mercati finanziari - si afferma - è in re ipsa e non ha bisogno di ulteriore dimostrazione, trattandosi del bene tutelato dalla stessa norma incriminatrice. Le affermazioni riprese dalla Corte di appello erano in realtà relative alla "graduazione" della sanzione amministrativa, ma non escludono l'esistenza del danno alla integrità del mercato, intesa come parità di condizioni informative tra i diversi potenziali investitori.

Si riproducono, nell'atto di ricorso, stralci della relazione che dimostrano l'utilità delle informazioni privilegiate di cui il R. ha fatto uso, tali da integrare la condotta illecita. Si citano precedenti giurisprudenziali sul tema.

3.1.3. Al terzo e al quarto motivo di ricorso si deduce la inosservanza dell'obbligo di adeguamento ai contenuti della decisione rescindente.

Secondo la parte civile ricorrente, il contenuto della decisione rescindente - nell'ottica del riequilibrio sanzionatorio - era teso alla rivalutazione della sola componente "punitiva" del risarcimento e non anche di quella compensativa.

L'aver escluso in toto anche simile aspetto rappresenta, pertanto, violazione dell'obbligo di adeguamento ai contenuti della decisione rescindente di cui all'art. 627 c.p.p.

3.1.4. Al quinto motivo si deduce sui medesimi aspetti vizio di motivazione della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Il primo - e decisivo - aspetto su cui il Collegio intende soffermarsi è quello relativo all'obbligo di adeguamento, in sede di rinvio, ai contenuti in diritto espressi nella decisione rescindente (art. 627, comma 3, c.p.p.).

La disposizione in parola, negli arresti di questa Corte di legittimità, è da leggersi nel senso della inderogabile osservanza dei principi di diritto che hanno determinato l'annullamento, ferma restando la libertà di valutazione dei fatti, se ancora controversi: nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (v. per tutte Sez. V, n. 24133 del 31 maggio 2022, Rv. 283440).

2.1. Ciò posto, i contenuti della decisione rescindente n. 397 del 2020, quanto al tema della responsabilità civile, sono da ritenersi espressivi della necessaria "rimodulazione" della statuizione risarcitoria che era stata emessa in favore di CONSOB - con esclusione della componente sanzionatorio-punitiva - ma non possono autorizzare una totale esclusione del risarcimento del danno (posto che in tal caso questa Corte avrebbe dovuto emettere una decisione di annullamento senza rinvio).

Il mandato processuale che era stato affidato al giudice del rinvio era pertanto quello della limitazione della statuizione risarcitoria alla sua componente compensativo-riparatoria, stante la esistenza di una lesione alla integrità del mercato, correlata alle condotte tenute da Manfredi R.

2.2. Il giudice del rinvio, pertanto, ha interpretato in maniera errata i contenuti della decisione rescindente e da ciò deriva la necessità di disporre un nuovo annullamento della sentenza oggi impugnata, nei termini di cui al dispositivo.

Del resto, pur essendo il reato di cui all'art. 184 t.u.f. un reato di mera condotta e di pericolo (v. Sez. V, n. 39999 del 15 aprile 2019, Rv. 276963), nel caso in esame l'intervenuto accertamento del profitto è aspetto coperto da giudicato, tale da determinare l'esistenza obiettiva di una lesione al regolare funzionamento dei mercati; il che determina la non fondatezza della pretesa risarcitoria (nella sua componente compensativo-riparatoria).

2.3. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Depositata il 10 novembre 2023.