Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 7 dicembre 2023, n. 722

Presidente: Migliozzi - Estensore: Falferi

FATTO E DIRITTO

[omissis] ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di respingimento alla frontiera emesso dall'ufficio Polizia di frontiera aerea di Bologna in data [omissis], alle ore [omissis].

Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: "Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; Violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990 e dell'art. 5 D.Lgs. n. 286/1998 per erronea applicazione di legge e violazione dei principi del giusto procedimento".

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio, invero, rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La giurisprudenza nettamente prevalente (anche se non totalitaria) ritiene che la domanda di annullamento dell'atto di respingimento alla frontiera possa essere proposta solo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (da ultimo, si segnala T.A.R. Lazio, Roma, 2 maggio 2022, n. 5263; ex multis, Cass., Sez. un., 17 giugno 2013, n. 15115; C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4543; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 3974; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 277; T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 settembre 2019, n. 815; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 175; 2 ottobre 2017, n. 1556; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6 luglio 2017, n. 528; T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 aprile 2017, n. 427; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 10 aprile 2017, n. 766). È stato, infatti, rilevato che "Il provvedimento del Questore - diretto al respingimento oltre i confini dell'extracomunitario - incide su temi soggettivi aventi consistenza di diritto soggettivo, in ragione dell'inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'Amministrazione; in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario; il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta - per omogeneità contenutistica e funzionale - una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, nella giurisdizione del g.o. in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269).

Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo giurisprudenziale, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 11, comma 2, c.p.a.

Le spese del giudizio, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.