Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 6 dicembre 2023, n. 801

Presidente: Ianigro - Estensore: De Mattia

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente è utilizzatrice, in virtù di contratto di leasing, di taluni edifici facenti parte della struttura commerciale denominata Centro Commerciale Cuore Adriatico sita nel Comune di Civitanova Marche, in parte in forma esclusiva e in parte pro quota con la società Conceria Tirrena, la quale è altresì utilizzatrice, in forma esclusiva, di altri edifici facenti parte della stessa struttura commerciale.

Per tali unità immobiliari, Conceria Tirrena e Cuore Adriatico sono tenute al pagamento dell'IMU annualmente dovuta al Comune in veste di locatrici finanziarie/utilizzatrici dei beni; in particolare, la tassa è dovuta dalla ricorrente per intero, per le unità immobiliari detenute in modo esclusivo, e pro quota per quelle detenute in locazione finanziaria insieme all'altra utilizzatrice.

Assume la ricorrente che la società Civita.S, concessionaria per la riscossione del Comune di Civitanova Marche, continuerebbe ad elevare annualmente atti impositivi nei suoi confronti per il pagamento dell'IMU anche per le unità immobiliari utilizzate in maniera esclusiva da Conceria Tirrena e che tali atti impositivi, unitamente al silenzio formatosi sulle istanze di rimborso, sono stati oggetto di ricorsi innanzi alla giustizia tributaria di Macerata, tuttora pendenti.

Avendo, quindi, essa necessità di conoscere se Conceria Tirrena abbia correttamente presentato la dichiarazione IMU per le unità immobiliari che detiene in locazione, e ciò al fine di verificare la fondatezza delle richieste di pagamento da parte della concessionaria Civita.S e quindi di evitare che quest'ultima accerti e richieda a ciascuna delle due utilizzatrici il pagamento dell'IMU dovuta dall'altra, con istanza in data 13 luglio 2023 ha chiesto a detta concessionaria di poter esercitare il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 ai seguenti documenti:

- le dichiarazione IMU eventualmente presentata da Conceria Tirrena s.p.a., nel momento in cui, nel corso del 2014, ha iniziato a detenere da sola i fabbricati (siti in Civitanova Marche) di cui al foglio 28, particella 560, subalterni 5, 87, 88 e 89 e il terreno di cui al foglio 28 particella 565 e, pro quota, i fabbricati di cui al foglio 28, particella 560, subalterni 7 e 9;

- i modelli F24 che documentano i versamenti IMU effettuati da Conceria Tirrena s.p.a., sia a titolo di acconto che di saldo, per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

- gli eventuali atti impositivi IMU, elevati dalla Civita.S e/o dal Comune di Civitanova Marche, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nei confronti di Conceria Tirrena s.p.a., per gli immobili sopra indicati;

- i fascicoli d'ufficio (ricorso, deduzioni della Civita.S, memoria, documenti prodotti, ecc.) degli eventuali gradi dei giudizi fiscali già definiti e/o pendenti, tra la Conceria Tirrena e la Civita.S Comune di Civitanova Marche), per l'IMU dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per gli immobili sopra indicati.

Nell'istanza di accesso è stato esplicitato in maniera puntuale e circostanziata l'interesse all'ostensione dei documenti.

Non essendo seguita alcuna risposta da parte del concessionario, la ricorrente agisce in questa sede per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza e per l'accertamento del proprio diritto di accesso.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la sola controinteressata Conceria Tirrena s.p.a.

All'udienza camerale del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da Conceria Tirrena s.p.a. nella memoria di costituzione.

Invero, non si ravvisa né la mancanza di ius postulandi, avendo la ricorrente depositato, in data 8 novembre 2023, la procura speciale rilasciata al difensore dall'amministratore e legale rappresentante della società, debitamente sottoscritta e di data anteriore alla presentazione del ricorso, né la genericità dei motivi di ricorso, che invece risultano ben esplicitati anche in relazione alla puntuale ricostruzione in fatto.

3. Nel merito, il ricorso è fondato, dal momento che:

- la documentazione oggetto dell'istanza di accesso inevasa rientra nell'ampia nozione di "documento amministrativo" di cui alla lett. d) dell'art. 22 della l. n. 241/1990;

- l'istanza di accesso è chiara e circostanziata, essendo stati precisati e individuati gli atti di cui si chiede l'esibizione e l'interesse all'accesso;

- la ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l'accesso (avendo essa palesato l'esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinataria e a cui si riferisce detta documentazione, anche ai fini dell'attivazione dell'opportuna tutela giurisdizionale);

- non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 24 della l. n. 241/1990, neppure quello specificamente previsto, in materia tributaria, dal comma 1, lett. b), della medesima disposizione, fatta eccezione per la richiesta dei fascicoli di ufficio relativi agli eventuali gradi dei giudizi fiscali ancora pendenti. Occorre, infatti, precisare, in proposito, che, in base all'orientamento giurisprudenziale ormai costante, l'art. 24 citato, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari - per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano - va interpretato nel senso che l'inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera "pendenza" del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo (ex multis, C.d.S., Sez. VII, 18 marzo 2022, n. 1979; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 8 marzo 2017, n. 3250; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 469; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 171; C.d.S., Sez. IV, 13 novembre 2014, n. 5588). In base a tale principio, tra gli atti richiesti con l'istanza in questione vanno esclusi dall'accesso solo gli eventuali documenti inerenti a procedimenti tributari ancora pendenti;

- ferma, in linea di principio, l'esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 nei sensi innanzi chiariti, vale, per la restante parte, la previsione di cui al comma 7, primo periodo, della disposizione in parola, secondo il quale deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. L'amministrazione, pertanto, non solo è obbligata a rendere disponibili gli atti non esclusi dall'accesso richiesti dal contribuente, ma non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali tra detti atti esibire (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908). Ciò implica che il contribuente ha diritto ad accedere alla documentazione che attiene alla gestione del rapporto di imposta, ovvero a tutti quegli atti intesi a sollecitare il pagamento della pretesa tributaria e dalla cui conoscenza (o inesistenza) possano emergere vizi sostanziali e/o procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa medesima (come nel caso in questione);

- né la richiesta di documenti di carattere fiscale può ritenersi sottratta all'accesso per ragioni di riservatezza. Infatti, l'art. 5 del d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, esclude dall'accesso solamente "gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", con ciò implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali potranno essere sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990, solo se e in quanto incluse in un procedimento tributario, che deve essere peraltro non potenziale ma effettivamente in corso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 ottobre 2011, n. 2430);

- peraltro, "Con le modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005, il rapporto fra diritto di accesso e riservatezza è disciplinato dal settimo comma della legge n. 241 del 1990 il quale non prevede più alcuna limitazione riguardo alle modalità di esercizio del suddetto diritto, ammettendo dunque, in caso di documenti necessari per la cura di interessi giuridicamente rilevanti, anche la possibilità di estrazione di copia. Si deve di conseguenza ritenere che l'art. 5 del d.m. n. 603 del 1996, nella parte in cui prevede che sia ammissibile solo la visione, sia stato implicitamente abrogato dalla norma legislativa successiva e che, quindi, al ricorrere dei presupposti previsti da quest'ultima, il diritto ad ottenere l'ostensione includa anche la possibilità di estrarre copia.

Per tutte queste ragioni, si deve affermare che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente (inteso sia come visione che come estrazione di copia) non possa essere negato a causa della necessità di preservare le esigenze di riservatezza dei terzi, e ciò anche considerando che la stessa Amministrazione può senz'altro oscurare tutte quelle parti degli atti richiesti che non hanno attinenza con l'interesse che la richiedente intende tutelare e che siano idonei a disvelare dati personali dei controinteressati" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 533).

4. Conclusivamente, per le ragioni esposte, i documenti richiesti con l'istanza per cui è causa, fatta eccezione per i soli atti relativi a procedimenti tributari pendenti, vanno resi disponibili alla ricorrente anche mediante estrazione di copia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di particolari ragioni di riservatezza atte a prevalere sulle esigenze difensive dell'istante.

Il ricorso va dunque accolto nei sensi innanzi precisati; pertanto, va ordinato alla società Civita.S s.r.l. unipersonale, in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Civitanova Marche, di consentire l'accesso agli atti oggetto dell'istanza in parola entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, con la precisazione che la documentazione accessibile potrà essere costituita solo da dichiarazioni fiscali in cui figurino i dati che la medesima ricorrente è interessata a conoscere, oscurando tutti quelli non pertinenti all'interesse sotteso all'istanza.

5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della società Civita.S s.r.l. unipersonale e del Comune di Civitanova Marche in solido. Nei confronti delle altre parti, le stesse possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la società Civita.S s.r.l. unipersonale e il Comune di Civitanova Marche, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.