Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 12 ottobre 2023, n. 43835

Presidente: Ramacci - Estensore: Semeraro

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza».

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 420, 585 e 591 c.p.p. Secondo il ricorrente, in punto di fatto, l'imputato è stato dichiarato assente nel processo e tale dichiarazione non è stata mai revocata, con conseguente applicazione anche del termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. In subordine, il difensore chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto la norma, come interpretata dalla Corte di appello, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con gli imputati che non accedono ai riti alternativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. All'udienza preliminare dell'8 febbraio 2023, nella quale il difensore preannunciò la volontà di definire il processo con il giudizio abbreviato, il processo fu rinviato per il legittimo impedimento dell'imputato.

All'udienza del 29 marzo 2023, come risulta dal verbale, all'atto della costituzione delle parti l'imputato risultò assente; il difensore, però, prima propose un'eccezione di incompetenza per territorio e solo dopo il rigetto di tale eccezione depositò la procura speciale e chiese il giudizio abbreviato.

1.2. Come già affermato dalla giurisprudenza in relazione alla contumacia (Sez. 5, n. 1784 del 26 ottobre 2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712-01), la verifica della condizione dell'imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l'esistenza dei presupposti ex artt. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.p. La comparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per la richiesta di riti alternativi, dell'imputato già dichiarato assente determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché l'assenza viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca.

In tema di contumacia, la giurisprudenza affermò che il mutamento della situazione di fatto determinava la cessazione dello stato di contumacia, senza che fosse necessario il formale provvedimento di revoca della contumacia, con conseguenti effetti sia sui termini per l'impugnazione (Sez. 5, n. 1784 del 26 ottobre 2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712-01), che sulla notifica dell'estratto contumaciale, non più dovuta (Sez. 1, n. 20463 del 27 gennaio 2015, Cristarelli, Rv. 263569).

1.3. Dunque, la dichiarazione di assenza all'atto della costituzione delle parti è stata superata e tacitamente revocata dal deposito della procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato, poi effettuata dal procuratore speciale.

Tale fatto processuale implica l'applicazione dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. secondo cui «Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».

1.4. L'introduzione di tale disposizione ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 - come indicato anche nella relazione a cura del Massimario della Corte di cassazione del 5 gennaio 2023 e ancor prima nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022 - costituisce attuazione del criterio indicato dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge-delega n. 134 del 2021, secondo il quale può procedersi in assenza quando vi sono elementi idonei a dare certezza che l'imputato era consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta consapevole.

Per effetto della riforma, nell'ambito del giudizio abbreviato, è stata disposta anche la formale abrogazione, ricognitiva di quella tacita già ritenuta dalla giurisprudenza, degli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p., in tema di notifica della sentenza emessa all'esito di tale rito alternativo nei confronti dell'imputato non comparso.

In tal senso, il legislatore ha inteso confermare la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al giudizio abbreviato, nel vigore della precedente disciplina del processo in absentia, aveva avuto modo di rilevare come «la "conoscibilità" del processo - da parte dell'imputato che si avvalga del rito abbreviato - è certa in quanto "l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione": Sez. 1, n. 31049 del 22 maggio 2018, Careri, Rv. 273485-01, e Sez. 2, n. 57918 del 25 settembre 2018, A., 274473-01» (Sez. un., n. 698 del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01).

1.5. La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege perché dà garanzia assoluta della conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, dell'imputazione e della celebrazione del processo a carico dell'imputato.

1.6. La norma è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto in quanto, come correttamente osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29 maggio 2019, Rv. 276808, in motivazione, «il procuratore speciale agisce come se fosse l'imputato... il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. c.c. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall'art. 1393 c.c., depositando l'atto presso l'ufficio giudiziario».

1.7. È, poi, del tutto irrilevante che l'intestazione della sentenza riporti la dicitura «assente», poiché l'imputato ed il suo difensore erano consapevoli che il giudizio abbreviato fu chiesto dal procuratore speciale al quale l'imputato conferì il potere di chiedere il rito alternativo conferendo la procura speciale.

1.8. Dunque, la decisione della Corte di appello è corretta perché il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti: il testo dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere i riti alternativi fa considerare presente l'imputato perché rappresentato in giudizio. Come già indicato, il conferimento della procura speciale conferisce il potere di rappresentanza e di esercitare il diritto oggetto del rilascio della procura.

2. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

2.1. Il conferimento della procura speciale al difensore per la richiesta di riti alternativi dà garanzie maggiori sulla conoscenza del processo e della imputazione da parte dell'imputato, rispetto alla mera nomina del difensore. I due casi, l'assente ed il rappresentato in giudizio dal procuratore speciale nel giudizio abbreviato, sono oggettivamente diversi.

2.2. Non vi è una obliterazione delle garanzie difensive nel caso dei riti alternativi, ma al contrario il legislatore ha previsto solo l'attribuzione di un tempo maggiore al difensore per la proposizione della impugnazione nel caso della assenza, collegandola anche a possibili difficoltà di ordine pratico ed ove non sia conferito il potere di rappresentanza per l'esercizio del rito alternativo. I riti alternativi, poi, hanno indubbiamente una finalità deflattiva e garantiscono una maggiore celerità della decisione sicché, semmai, il prolungamento del termine per impugnare, in presenza della procura speciale per la richiesta di tali riti, si porrebbe in contrasto con la funzione acceleratoria che è compensata adeguatamente dai molteplici benefici premiali. Dunque, la norma non viola il principio di uguaglianza perché l'imputato è ritenuto presente ex lege per effetto della procura speciale avendo conferito al difensore il potere di rappresentanza; mediante il suo rappresentante ha chiesto il rito alternativo, mentre l'imputato assente ha scelto il rito ordinario: si tratta di situazioni del tutto diverse in fatto ed in diritto.

2.3. Non vi è una irragionevole scelta legislativa perché il mancato prolungamento del termine per impugnare per l'imputato assistito dal procuratore speciale è bilanciato dagli effetti premiali che possono determinare, nel tempo, anche l'estinzione del reato e che non si applicano all'assente nel giudizio ordinario. Il diritto di difesa dell'imputato presente perché assistito dal procuratore speciale, rispetto al termine per impugnare, è rimasto immutato, perché l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non ha ridotto i termini per impugnare per tale imputato ma li ha prolungati per l'assente, il quale si pone in una posizione di fatto e giuridicamente diversa dall'imputato presente. Non è corretto il riferimento alla volontà del legislatore, perché la definizione di assente è normativa.

2.4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Depositata il 31 ottobre 2023.