Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 21 novembre 2023, n. 3439
Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Salone
FATTO
Con ricorso notificato in data 15 novembre 2018 e depositato il 27 novembre successivo, la Damir s.r.l., la Area 4 s.r.l. e l'A.P.A.S. - Associazione Pubblicità Affissioni Sicilia hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Palermo ha intimato loro la rimozione di alcuni impianti affissionistici, in quanto ricadrebbero in sito sottoposto a vincolo monumentale e sarebbero sprovvisti di nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA.
Più precisamente, le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento:
- della nota provvedimentale n. 1151701/P del 17 settembre 2018 del Comune di Palermo, Area della Polizia municipale, Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità, con la quale è stato chiesto alle società odierne ricorrenti di rimuovere alcuni impianti affissionistici installati a Palermo in Piazza Croci (ex Villa Deliella), Via Notarbartolo (villa Pottino) e quadrilatero "Via Dante, Via Villafranca, Via Paternostro e Via Garzilli", in quanto "zone sottoposte a vincolo monumentale" (con possibilità delle società odierne ricorrenti di "indicare un sito alternativo ove poter collocare gli impianti de quo");
- della nota del Comune di Palermo n. 999267 del 19 luglio 2018, espressamente richiamata, quale atto presupposto, nella precedente nota provvedimentale contenente l'ordine di rimozione degli impianti affissionistici.
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei suddetti provvedimenti, formulando le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 10 della l. n. 241/1990 (come recepiti in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991), in quanto l'Amministrazione comunale non avrebbe comunicato l'avvio del procedimento;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 3 l.r. n. 10/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; parte ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, i quali non consentirebbero di individuare in modo puntuale l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari oggetto di rimozione, né i presupposti di fatto che ne giustificherebbero l'adozione;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 153 del d.lgs. 42 del 2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 (in Sicilia l.r. n. 10/1991), nella parte in cui i provvedimenti oggetto di gravame non spiegherebbero le ragioni per le quali gli impianti istallati insisterebbero in area sottoposta "a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 d.l. 42/2004";
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 3-bis, e dell'art. 4, comma 4, del regolamento comunale sulla pubblicità. Eccesso di potere per perplessità e difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; parte ricorrente ha censurato il comportamento dell'amministrazione resistente la quale avrebbe concesso l'autorizzazione all'installazione degli impianti, salvo, poi, ritenere di dover chiedere l'intervento della Sovrintendenza;
V. Eccesso di potere per sviamento e per perplessità. Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991; parte ricorrente ha censurato il comportamento serbato dall'amministrazione comunale, sostenendo che la stessa avrebbe potuto in prima istanza ordinare gli adeguamenti voluti e solo dopo, in caso di mancata ottemperanza, procedere per la rimozione;
VI. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, giacché il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente avrebbe ingenerato in capo alle società ricorrenti un legittimo affidamento circa la definitività della loro posizione;
VII. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. 42 del 2004 con particolare riferimento agli artt. 49 e 153, in quanto la normativa richiamata nei provvedimenti gravati, quale presupposto per l'emissione degli ordini di rimozione, non sarebbe applicabile ai manufatti realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore, quali quelli della società ricorrente;
VIII. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/1991. Incompetenza del Comune di Palermo ad emettere l'ordine di rimozione, in mancanza dell'eventuale nulla osta della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
In data 31 gennaio 2019 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sul presupposto che l'impugnata nota non avrebbe carattere provvedimentale.
All'udienza straordinaria di smaltimento del 13 novembre 2023, il Presidente ha dato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., ai difensori presenti in video-collegamento della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L'ordine di rimozione oggetto della presente impugnativa consegue alla segnalazione da parte della Soprintendenza dell'esistenza di vincoli ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004 sulle piazze e sulle strade pubbliche lungo le quali sono collocati gli impianti pubblicitari appartenenti alle odierne ricorrenti. Come si deduce, inoltre, dal contenuto delle note informative espressamente richiamate dai provvedimenti di rimozione, gli impianti affissionistici in questione risultano essere collocati in prossimità dei beni tutelati in mancanza dell'autorizzazione e/o del parere di conformità da rilasciarsi a cura del Soprintendente ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 42/2004.
Dispone a questo riguardo la norma da ultimo richiamata sotto la rubrica "Manifesti e cartelli pubblicitari":
"1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi".
La disposizione in esame si collega a quella di cui al successivo art. 162, il quale disciplina le conseguenze sanzionatorie delle violazioni in materia di affissione sui beni tutelati, prevedendo quanto segue: "1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni".
Tenuto conto della motivazione dei provvedimenti impugnati e del quadro normativo di riferimento, il Collegio osserva che nel caso in esame l'Amministrazione comunale ha fatto applicazione dell'art. 23, comma 13-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come richiamato dall'art. 162 del d.lgs. n. 42/2004), secondo il quale "In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo...".
Tenuto conto di quanto precede e in conformità all'orientamento della Sezione (v. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 1432 del 13 luglio 2020; sent. n. 806 del 14 marzo 2022), deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, C.d.S., Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. un., 19 agosto 2009, n. 18357), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all'ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 [oggi, artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011], irrilevante essendo, peraltro, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).
Sotto altro profilo (C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2012, nn. 3786 e 3787; 27 marzo 2013, n. 1777), la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell'Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l'Amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta (in questi termini, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67).
Ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
La spese di lite sono compensate, atteso il rilievo ufficioso dell'inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.