Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 11 ottobre 2023, n. 2271

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Gatti

FATTO

Il ricorrente era titolare di una patente avente quale scadenza 8 ottobre 2022, e in data 23 gennaio 2023, il proprio legale, ha inoltrato un messaggio di posta elettronica alla Motorizzazione civile, chiedendo di emettere il provvedimento di rinnovo, e richiamando una precedente richiesta, tuttavia non depositata agli atti del giudizio.

A causa della perdurante inerzia, il ricorrente ha chiesto al Tribunale una pronuncia di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dell'Amministrazione.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, senza depositare documentazione e memorie difensive.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. il Collegio ha rilevato un possibile difetto di giurisdizione, chiedendo alle parti il deposito di memorie sul punto, che non vi hanno tuttavia provveduto (il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, senza prendere posizione sul tema della giurisdizione).

Alla camera di consiglio in data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la controversia avente ad oggetto provvedimenti volti all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, o per il suo rinnovo, come ha avuto luogo nel caso di specie, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Marche, Sez. I, 2 febbraio 2022, n. 79; Cass. civ., Sez. un., 14 marzo 2022, n. 8188), né il ricorrente ha evidenziato al Collegio la sussistenza di particolare profili che avrebbero dovuto formare oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'Autorità, idonei a radicare la giurisdizione del g.a., malgrado, come detto, espressamente sollecitato sul punto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e va per converso affermata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in conseguenza delle incertezze correlate al riparto di giurisdizione della presente materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.