Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 5 ottobre 2023, n. 8672
Presidente: Forlenza - Estensore: Guarracino
FATTO
Il Comune di Palma di Montechiaro ha proposto il ricorso in epigrafe per chiedere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 27 dicembre 2022, n. 11340, che ne ha respinto l'appello avverso il capo della sentenza n. 363 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia recante la declaratoria di inammissibilità per difetto del contraddittorio, per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, della domanda di annullamento della prescrizione in materia tariffaria impartita al Comune medesimo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 509/2021/S/idr.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha resistito al ricorso con memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'errore revocatorio è ravvisato dal Comune ricorrente nel fatto che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla specifica questione dell'insussistenza di controinteressati che formava oggetto del primo motivo di appello, in cui era stata dedotta l'erroneità della parziale declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di contraddittorio - motivata dal T.A.R. asserendo che "in relazione alle disposizioni prescrittive contenute nell'atto censurato, ed in particolare all'ordine di applicare la tariffa determinata da ARERA e di modulare le componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dal Comune per gli anni 2012-2015, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio, è configurabile la posizione di controinteressati in capo a tutti gli utenti del servizio, in favore dei quali sarà doverosamente operato il conguaglio delle eccedenze tariffarie corrisposte al Comune", con la conseguenza che "il ricorso (...) avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno degli utenti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, c.p.a." - sostenendo, al contrario, che non vi era alcun controinteressato, né in senso formale, in quanto non specificamente nominato nel provvedimento impugnato, né in senso sostanziale, posto che tutti gli utenti del servizio erano solo indirettamente ed in via mediata interessati alla conservazione della delibera.
L'errore sarebbe evidentissimo, poiché con la sentenza revocanda questo Consiglio, anziché decidere sulle domande avanzate dal Comune col ricorso in appello, avrebbe soffermato l'attenzione solamente sulla insanabilità del difetto di costituzione del contraddittorio connessa alla proposizione dell'intervento ad opponendum ad opera di tre utenti del servizio idrico, domanda peraltro mai avanzata dal Comune appellante.
2. In via subordinata, il Comune ha reiterato la richiesta formulata col ricorso in appello intesa al riconoscimento della scusabilità dell'errore ai sensi dell'art. 37 c.p.a., chiedendo la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. per l'integrazione del contraddittorio con onere di notifica anche a mezzo di pubblici proclami.
3. L'Autorità resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a far valere un errore di diritto, quale potrebbe essere un difetto di motivazione della decisione, e non un errore di fatto revocatorio, il quale non potrebbe aversi qualora dall'esame della sentenza emerga che il giudice aveva conoscenza dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte, pur non essendosi espressamente pronunciato su di essa.
Il giudice d'appello, infatti, avrebbe esaminato le domande avanzate dall'ente locale, ritenendo che, viceversa, dalla lettura del provvedimento impugnato in primo grado fosse possibile individuare gli utenti del servizio idrico come controinteressati, rilevando, al capo 13 della sentenza, la sussistenza della qualità di controinteressato nella posizione degli utenti finali ed espressamente confermando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado proprio per la mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Il ricorso sarebbe inammissibile anche per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei motivi formulati in sede rescissoria, perché conterrebbe soltanto la richiesta di accogliere l'appello, senza riferirne in alcun modo i contenuti.
4. Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, il rimedio revocatorio per errore di fatto è utilizzabile anche a fronte di un'omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum, ma la condizione perché possa ritenersi sussistente tale fattispecie deve conseguire all'esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (ex ceteris, C.d.S., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 6422; Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 262).
Inoltre, non rappresenta motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni, poiché occorre distinguere tra motivo di ricorso e argomentazione a sostegno di ciascuno dei motivi del medesimo (cfr. C.d.S., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21: "il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l'obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; a sostegno del motivo - che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice - la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volto a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per sé stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda; rispetto a tali argomentazioni non sussiste un obbligo di specifica pronunzia da parte del giudice, il quale è tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso come sopra identificati").
Il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione costituisce, pertanto, un eventuale errore di diritto e non di fatto (cfr. C.d.S., Sez. IV, 29 dicembre 2020, n. 8483).
5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata nel presente giudizio ha esaminato il motivo d'appello sulla declaratoria d'inammissibilità in parte qua del ricorso di primo grado e lo ha respinto così motivando:
"13. Attraverso il primo motivo dell'appello incidentale, il Comune di Palma di Montechiaro ha lamentato l'«erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, relativamente alla parte prescrittiva della Deliberazione dell'Arera n. 509/2021, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati (Violazione art. 3 e 97 della Costituzione, artt. 27, 41, e 49 del D.Lgs. n. 104/2010) punto 5.3 della sentenza».
La suddetta doglianza è infondata.
In proposito si osserva che nessuna efficacia sanante del difetto di costituzione del contraddittorio può assumere la proposizione dell'intervento ad opponendum ad opera di tre utenti del servizio idrico, sia in quanto la costituzione in giudizio di una parte può sanare eventuali difetti della notifica di una chiamata in giudizio che, sia pure irregolarmente, è intervenuta, ma non per sostituire un'attività processuale di cui è onerato il ricorrente, sia in considerazione della diversa posizione garantita agli interventori, meramente subordinata rispetto alla posizione della parte rispetto alla quale svolgono il loro intervento di sostegno (cfr. C.d.S., Sez. V, decisione 3 aprile 2006, n. 1729).
Va altresì sottolineato che «l'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica sia nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione, sia nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l'intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione; al contrario, ove l'intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell'opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo quindi stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa» (C.d.S., Sez. VI, sentenza 6 dicembre 2013, n. 5852; negli stessi termini, C.d.S., Sez. IV, decisione 12 maggio 2009, n. 2923).
Ne discende che nel caso di specie la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati (fatto pacifico) ha comportato, come correttamente statuito dal T.A.R., l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione al contenuto prescrittivo della deliberazione dell'Arera, per palese violazione del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, 41, comma 2, e 49, comma 1, del codice del processo amministrativo (da cui promana chiaramente l'onere di notificazione in esame), il che esclude la scusabilità dell'errore valevole ai fini della rimessione in termini, chiesta, in via subordinata, dal Comune con il terzo motivo del proprio gravame, che è, quindi, infondato.
Non si riscontrano peraltro le contestate violazioni dell'art. 24 della Costituzione, non essendo stato l'ente locale concretamente impossibilitato, in fatto o in diritto, ad assolvere al proprio onere, e dell'art. 97, comma 2, della Costituzione, atteso che la parziale inammissibilità del ricorso non impinge minimamente sul buon andamento della pubblica amministrazione".
6. Poiché la sentenza revocanda ha esaminato il punto controverso pervenendo a conclusioni incompatibili col motivo d'impugnazione di cui il ricorrente sostiene la pretermissione (atteso che ha ritenuto necessaria la notificazione ad almeno uno dei controinteressati, dando così per acclarato che controinteressati vi fossero pur senza approfondire il tema nei termini sollecitati dall'appellante), alla luce dei richiamati principi deve concludersi per l'assenza del denunciato errore revocatorio.
7. Inammissibile è la reiterazione della richiesta di riconoscimento della scusabilità dell'errore sulla quale, come poc'anzi visto, già si è espressa la sentenza revocanda respingendo il relativo motivo d'appello (il terzo), con conseguente impossibilità di un nuovo esercizio del potere giurisdizionale sulla medesima questione.
8. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.