Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 5 ottobre 2023, n. 543

Presidente: Migliozzi - Estensore: Amovilli

FATTO

1. Con il ricorso in esame proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. l'odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bologna sulla propria istanza datata 20 marzo 2023 volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione complementare, in violazione dell'art. 2 della l. 241/1990 nonché della normativa di settore di cui al d.lgs. 286/1998.

Si è costituita in giudizio la Questura di Bologna eccependo l'inammissibilità del gravame essendosi sull'istanza di parte ricorrente già espresso in senso negativo il Tribunale civile di Bologna.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione previo rilievo d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. della questione di possibile difetto di giurisdizione.

DIRITTO

1. È materia del contendere l'inadempimento della Questura di Bologna all'obbligo di provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente in data 20 marzo 2023 volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 e s.m.

2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione.

Per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela di diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha anch'esso consistenza di diritto soggettivo; per questa ragione le controversie che hanno ad oggetto tali provvedimenti non appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quella del giudice ordinario (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 30 maggio 2023, n. 830; T.A.R. Toscana, Sez. II, 21 febbraio 2022, n. 214).

Per giurisprudenza altrettanto quieta il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (ex plurimis C.d.S., Sez. III, 25 maggio 2023, n. 5139; Sez. V, 1° luglio 2019, n. 4504).

A nulla rilevano a contraris le affermazioni in punto di giurisdizione incidentalmente contenute nel decreto del 20 giugno 2023 emesso dal Tribunale civile avente ad oggetto il diniego dell'istanza del ricorrente, non essendo esse vincolanti per l'adito Tribunale Amministrativo ex art. 11 c.p.a.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o.

Quanto alla conseguente tra[n]slatio iudicii, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 c.p.a.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del g.o., innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.