Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 3 ottobre 2023, n. 830
Presidente: Caruso - Estensore: Tagliasacchi
FATTO E DIRITTO
L'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione di cui al decreto dirigenziale Suar n. 2687/2023, relativa alla procedura aperta per l'affidamento in appalto per conto di Arpal del "Lotto 1) Monitoraggio dei corpi idrici delle acque interne superficiali ai fini della definizione del loro stato di qualità ex d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii." in favore del raggruppamento temporaneo tra Erse soc. coop. s.t.p. (mandataria), Marea Studio Associato, Massimo Pascale, Daniel Spitale, Alex Borrini (mandanti).
Con ordinanza resa a seguito della camera di consiglio del 23 giugno 2023 veniva accolta l'istanza cautelare.
Va inoltre rilevato che, nonostante la regolarità delle notifiche, né la Regione Liguria, né l'Arpal, né il controinteressato si sono costituiti in giudizio.
Avverso l'impugnato provvedimento il ricorrente propone una pluralità di articolate censure, delle quali hanno carattere prioritario sul piano logico quelle concernenti la mancata esclusione del raggruppamento temporaneo Erse.
Al riguardo, il ricorrente ha prospettato due distinte ragioni che avrebbero dovuto comportare l'esclusione dell'aggiudicatario.
In primo luogo, ha evidenziato che il disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti speciali, tra i quali, al punto 7.3 viene specificato quanto segue: "Gli operatori per le macrofite, le diatomee e l'ittiofauna devono essere abilitati da almeno un corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute". Tuttavia, il ricorrente deduce come dall'offerta tecnica e, in particolare, dai CV prodotti dalla controparte non risulti il possesso del predetto requisito in capo al soggetto designato per l'attività relativa alle diatomee.
In secondo luogo, viene lamentata l'omessa indicazione, da parte dell'aggiudicatario, degli oneri per la sicurezza con violazione sia dell'art. 95, comma 10, del codice, sia del disciplinare di gara nella parte in cui impone ad ogni operatore economico di indicare nell'offerta economica "gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Tanto premesso, il Collegio reputa che entrambi i motivi relativi alla sussistenza delle predette cause di esclusione siano fondati.
Con riferimento all'assenza del requisito di carattere speciale, è condivisibile il rilievo secondo cui la mera partecipazione al "Workshop" risultante dal documento allegato sub doc. 8 non può essere considerata equiparabile al possesso del requisito relativo all'abilitazione derivante dalla partecipazione a un "corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute". Come si desume dalla stessa documentazione versata in atti, invero, si tratta soltanto di un workshop finale nell'ambito di un "Circuito di interconfronto sulla tassonomia delle diatomee bentoniche", che, già su un piano definitorio, va nettamente distinto da un corso specialistico di livello avanzato organizzato da una struttura che abbia uno specifico riconoscimento nel campo scientifico di cui si tratta e, inoltre, dalla mera partecipazione a tale workshop in qualità di uditore non è consentito desumere la titolarità di alcuna abilitazione, come espressamente richiesto, invece, dal disciplinare.
Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e che la loro assenza o il loro venir meno impone l'esclusione dell'operatore economico dalla gara (ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443).
Conseguentemente, l'assenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'abilitazione derivante dalla partecipazione al menzionato corso di livello avanzato doveva imporre l'esclusione del r.t.i. Erse dalla gara.
A tale medesima conclusione si perviene avuto riguardo all'omessa indicazione dei costi per la sicurezza. Sul punto, infatti, va confermato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ricollega la necessità di tale indicazione alla tutela di interessi superindividuali e indisponibili, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 3422). Proprio le menzionate finalità di tutela di interessi superindividuali inducono peraltro a ritenere che l'inosservanza dell'onere di indicazione separata di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sanzionata con l'esclusione dalla gara, a prescindere dall'esistenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis.
I motivi concernenti la necessità di esclusione dell'aggiudicatario sono dunque fondati e il loro accoglimento determina l'annullamento dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria a favore del ricorrente, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare alcun ulteriore vantaggio.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna in forma specifica della Regione per conto di Arpal a disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente, seconda classificata, fatte salve le verifiche necessarie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della mancata costituzione delle altre parti e della conseguente ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto.
a) annulla i provvedimenti impugnati;
b) condanna la Regione Liguria a disporre l'aggiudicazione in favore del ricorrente, fatte salve le verifiche necessarie;
c) condanna la Regione Liguria alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio nell'importo complessivamente determinato in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.