Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 28 settembre 2023, n. 8568

Presidente: De Nictolis - Estensore: Bottiglieri

FATTO

Siena Parcheggi s.p.a. indiceva nel 2013 una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 32 parcometri in grado di consentire l'attivazione della smart card prepagata contactless, denominata "Sostapay", con ritiro dei parcometri usati.

Partecipavano alla gara Parkeon s.p.a. e Ditech s.r.l.; quest'ultima si aggiudicava la gara.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 30 c.p.a. avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Parkeon chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione al fine di ottenere la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, quantificato nella somma complessiva di euro 33.000,00 (mancato utile, pari al 10% della base d'asta: euro 18.000,00; danno curriculare: euro 15.000,00).

Siena Parcheggi e Ditech si costituivano in resistenza.

L'adito Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso; compensava tra le parti le spese del giudizio.

Parkeon ha impugnato la sentenza. Ha dedotto: 1) In via preliminare, illegittimità dell'aggiudicazione della gara a Ditech; 2) Error in judicando con riferimento al capo della sentenza contraddistinto con il n. 1), relativo alla richiesta di risarcimento del danno per mancato utile proposta in primo grado, in ordine al suo mancato accoglimento per l'inapplicabilità del criterio di liquidazione equitativa del pregiudizio subito: violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 30 del d.lgs. [1]04/2010; manifesta ingiustizia; 3) Error in judicando sul capo della sentenza contraddistinto con il numero 2) col quale il T.A.R. ha rigettato la domanda di risarcimento del danno curriculare per l'inidoneità della mancata aggiudicazione a incidere sull'immagine e sul curriculum di Parkeon. Avanzata richiesta di una consulenza tecnica ex art. 63, comma 4, c.p.a., ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e la condanna di Siena Parcheggi s.p.a. al risarcimento in suo favore del danno subito a titolo di lucro cessante e di danno curriculare, quantificati, come in primo grado, negli importi pari rispettivamente a euro 18.000,00 e euro 15.000,00, o nelle maggiori o minori somme ritenute eque e di giustizia, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° luglio 2013 al saldo effettivo.

Ditech e Siena Parcheggi si sono costituite in appello, sostenendo la legittimità dell'aggiudicazione e l'infondatezza della pretesa risarcitoria di Parkeon.

Siena Parcheggi (nelle more del giudizio divenuta SI.GE.RI.CO. s.p.a.) ha altresì proposto appello incidentale, affidato alle eccezioni preliminari spiegate in primo grado e assorbite dal T.A.R.

Nel prosieguo, Flowbird Italia s.r.l., già Parkeon s.r.l. e prima Parkeon s.p.a., ha dichiarato il suo perdurante interesse alla decisione dell'appello; tutte le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata trattenuta in decisione il 15 giugno 2023.

DIRITTO

1. L'appello principale è maturo per la decisione. Non vi è pertanto luogo per disporre l'incombente istruttorio ivi richiesto.

2. La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione della gara di cui in fatto avanzata da Parkeon s.r.l. ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ritenendola carente nella quantificazione del mancato utile e sprovvista della prova del pregiudizio subito quanto al danno curriculare.

2.1. In particolare, il T.A.R. ha escluso di poter quantificare in via equitativa il mancato utile che Parkeon avrebbe conseguito con l'aggiudicazione della gara e l'esecuzione dell'appalto nella misura forfettaria indicata in ricorso (10% dell'importo a base d'asta). Ha evidenziato che la giurisprudenza ha da tempo abbandonato detto criterio forfettario a favore della riprova rigorosa dell'utile effettivo rinvenibile dall'aggiudicazione, e soggiunto che detta prova, per la fornitura in esame, sarebbe stata oltre modo agevole in quanto "i 32 parcometri proposti in sede di gara hanno per la società istante un costo di acquisto certamente documentabile. La somma di tale voce di costo con la relativa spesa di trasporto e di installazione e con gli oneri economici di ritiro dei parcometri usati avrebbe costituito una passività da detrarre dall'importo indicato nell'offerta economica, dando così il risultato finale della voce di danno costituita dal lucro mancante".

Da ciò il T.A.R. ha tratto l'impossibilità di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e alla consulenza tecnica d'ufficio pure richiesta da Parkeon, la prima per carenza del presupposto di legge consistente nell'impossibilità di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare, la seconda perché inutilizzabile nel giudizio risarcitorio amministrativo quale rimedio alla mancata allegazione di prove rientranti nella disponibilità della parte ricorrente.

Quanto al danno curriculare, inteso come perdita di immagine e possibilità di accrescere la competitività sul mercato, il T.A.R. ha rilevato che "La società istante è una multinazionale, leader mondiale nella commercializzazione, manutenzione e distribuzione di apparecchiature per la gestione della sosta, cosicché la mancata aggiudicazione della fornitura in argomento, di importo non particolarmente ragguardevole (euro 180.000 a base d'asta), non appare suscettibile di incidere sulla sua immagine e sul suo curriculum. Invero, il già acquisito forte rilievo della ricorrente sul mercato di riferimento induce a ritenere che la mancata aggiudicazione dell'appalto de quo non le può aver cagionato una diminuzione di peso imprenditoriale".

2.2. Tanto affermato, il T.A.R. ha compensato tra le parti le spese del giudizio, rilevando la sussistenza di alcuni dei dedotti profili di illegittimità della disposta aggiudicazione a favore di Ditech s.r.l., rinvenuti nel fatto che «... la prova pratica svolta, in sede di gara, dalle due contendenti doveva riguardare anche "le caratteristiche complessive del parcometro", sia pure con particolare riferimento alla sua compatibilità col sistema di automazione Designa, e pertanto doveva comprendere a pieno titolo anche il funzionamento del lettore di bancomat/carta di credito da inserire nei parcometri. Orbene, poiché la controinteressata si è presentata a tale prova senza lettore bancomat funzionante, essa doveva essere esclusa dalla gara, in quanto il disciplinare (pagina 11) prevedeva il massimo di 40 punti per tale prova, con l'avvertenza che sarebbero state escluse le offerte che non avessero raggiunto 40 punti. In ogni caso, l'aggiudicataria doveva essere estromessa per difetto di un requisito essenziale dell'offerta, stante il chiaro disposto del capitolato speciale d'appalto, laddove indicava, tra le funzionalità minime del prodotto oggetto di gara, la gestione del pagamento tramite monete di diverso taglio, bancomat/fast pay e carta di credito anche in modalità on line (pagina 13), e tra i requisiti tecnici minimi l'inserimento di una bocchetta per bancomat/fast pay e carta di credito (pagina 16)».

3. Con il primo motivo l'appellante principale evidenzia che il giudice di prime cure, con il capo di sentenza appena sopra riportato, ha ritenuto l'illegittimità sia dell'aggiudicazione della gara a Ditech, sia, a monte, dell'ammissione della sua offerta alla procedura competitiva.

3.1. Il mezzo non può condurre al risultato sperato nell'appello.

3.2. Le affermazioni qui invocate sono state rese in sede di regolamento delle spese di lite quali ragioni per derogare alla regola della soccombenza, la cui applicazione avrebbe comportato la condanna di Parkeon alle spese del giudizio, stante la pronunzia, di merito, di reiezione della domanda risarcitoria da questa avanzata, rispetto alla quale la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione costituiva un passaggio strumentale, ancorché obbligato: l'appellante non può quindi giovarsene in quanto, come meglio in seguito, la pronunzia di rigetto resiste ai motivi di appello.

4. Il secondo motivo si dirige avverso il capo di sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova del quantum del danno da mancato conseguimento dell'utile che sarebbe derivato a Parkeon dall'aggiudicazione della gara e dall'esecuzione della commessa pubblica.

Lamenta l'appellante che il T.A.R., nell'allinearsi alla giurisprudenza amministrativa che in materia di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione richiede la prova della percentuale dell'utile effettivo conseguibile in concreto, non si sia avveduto che nella fattispecie la sua esatta quantificazione non era possibile o era comunque di estrema difficoltà, da cui la reviviscenza del criterio sussidiario e residuale ex art. 1226 c.c. affermata per dette ipotesi dalla stessa giurisprudenza al fine di evitare pronunzie di non liquet, stigmatizzate anche dalla giurisprudenza civile in quanto contrarie alle regole e ai principi di giustizia dell'ordinamento vigente.

A sostegno della asserita impossibilità, o comunque dell'estrema difficoltà, di quantificare il danno subito al predetto titolo, l'appellante lamenta che il criterio di calcolo che, per il T.A.R., era "agevolmente" seguibile è troppo semplicistico, perché non tiene conto di una serie di fattori e delle relative voci di costo che caratterizzano in concreto l'attività della società e che sfuggono, anche in questa sede, alla possibilità di una loro precisa indicazione.

In particolare, l'appellante si riferisce: ai costi fissi sostenuti per affitto, salari, compensi del personale addetto alle vendite, compensi del personale amministrativo, pubblicità, marketing, etc.; agli stessi costi di acquisto dei parcometri, che la società compra dalla casa madre Parkeon SAS, che li fabbrica nel suo sito produttivo in Francia, in lotti di circa 50 unità, e che successivamente immagazzina in Italia perché i tempi di produzione non consentono di ordinarli all'atto dell'aggiudicazione della gara; ai conseguenti costi fissi di magazzino e di logistica; ancora, ai prezzi dei parcometri, che vengono calcolati secondo una media ponderale e corrisposti attraverso un sistema di fatturazione infragruppo; al servizio centralizzato di gestione dati che la società realizza mediante un software gestito dalla capogruppo in Francia e retribuisce attraverso il pagamento di canoni mensili.

L'appellante espone quindi che tali fattori, quali impedimenti oggettivi alla puntuale quantificazione del danno da mancato utile, legittimano, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., il ricorso al criterio forfettario di cui sopra. Richiama conforme giurisprudenza che, in applicazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale, ha ricondotto in tale evenienza anche "difficoltà solo di un certo rilievo" (Cass., 12 ottobre 2011, n. 20990). Invoca infine una sentenza di questa Sezione, che, in relazione al danno da lucro cessante, al danno curriculare e da mancato ammortamento di attrezzature e macchinari, e a fronte della estrema difficoltà di operare un'esatta quantificazione delle relative voci costitutive, ha accolto la domanda risarcitoria ricorrendo al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e stabilito l'ammontare del danno risarcibile nella misura complessiva del 3% dell'offerta presentata in gara al netto del ribasso proposto (C.d.S., V, 31 ottobre 2016, n. 4562).

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Per il riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione valgono i principi elaborati dalla decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 12 maggio 2017, n. 2, che, confermata la giurisprudenza venutasi a formare sulla materia (ex plurimis, C.d.S., V, 8 agosto 2014, n. 4248; 28 aprile 2014, n. 2195; IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; III, 16 settembre 2013, n. 4574; V, 7 giugno 2013, n. 3135; 3 giugno 2013, n. 3035; Cons. giust. amm., 11 marzo 2013, n. 324; Ad. plen., 13 novembre 2013, n. 25; Ad. plen., 25 settembre 2013, n. 21; Ad. plen., 19 aprile 2013, n. 7; Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; Cass. civ., Sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594; 11 gennaio 2008, n. 576 e 582; Corte di giustizia UE, III, 30 settembre 2010, C-314/2009; 10 gennaio 2008, C-70/06; 14 ottobre 2004, C-275/03), ha stabilito che:

a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di avere sofferto;

b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti;

c) spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato che contraddistingue l'esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra nell'azione di risarcimento dei danni, per la quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c.;

d) la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno;

e) le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;

f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni; per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della "inferenza necessaria"), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola della "inferenza probabilistica"), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici;

g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché esso non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);

h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;

i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum.

4.3. Ciò posto, osserva il Collegio che Parkeon nulla obietta sul rilievo del T.A.R. circa l'abbandono da parte della giurisprudenza amministrativa del criterio automatico di quantificazione del danno, ma sostiene piuttosto che detto criterio avrebbe dovuto trovare applicazione residuale nella fattispecie, in cui la prova dell'utile effettivo conseguibile in concreto era impossibile o di estrema difficoltà.

La tesi è da respingere.

Nel ricorso di primo grado, Parkeon nulla ha dedotto al riguardo al riguardo di tale impossibilità o difficoltà, essendosi limitata a invocare il criterio presuntivo secondo cui l'utile perso va stimato nel 10% dell'importo a base d'asta, come eventualmente ribassato nell'offerta illegittimamente risultata non aggiudicataria. Ciò in applicazione di un orientamento giurisprudenziale che la società ha definito come "pacifico".

Ma le sentenze richiamate a testimonianza di tale orientamento (che fondava in ultima analisi sull'art. 345 dell'Allegato F alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, abrogato dal previgente codice dei contratti pubblici del 2006), alla data di proposizione del ricorso di primo grado (ottobre 2013), erano molto risalenti (si tratta di: C.d.S., IV, 15 febbraio 2005, n. 478; Cons. giust. amm., 21 marzo 2007, n. 224; Corte di giustizia CE, 1° giugno 1995, causa 42/94; C.d.S., VI, 24 settembre 2010, n. 7132), e lo stesso orientamento non poteva dirsi certo univoco, come conferma la ricognizione dei precedenti giurisprudenziali sulla questione che la citata decisione dell'Adunanza plenaria n. 2 del 2017 ha confermato.

Sicché la prospettazione di Parkeon circa l'erroneità della sentenza impugnata per mancata applicazione, in via residuale, del criterio forfettario di cui trattasi è completamente fuori centro: la società non ha mai sostenuto in primo grado l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare l'utile effettivo, bensì ha conformato la domanda risarcitoria a un criterio forfettario ormai superato; il giudice di prime cure, di tanto preso atto, non poteva che rilevare la carenza di un principio di prova in ordine al quantum del pregiudizio subito.

Vale rilevare che anche in questa sede la società non ha dato prova della impossibilità o della estrema difficoltà di comprovare l'utile effettivo.

In particolare, tale prova non è costituita dalla critica rivolta alle modalità individuate dal T.A.R. per la dimostrazione dell'utile, atteso che l'avversata indicazione aveva, con ogni evidenza, uno scopo meramente esemplificativo, non spettando certo al giudice amministrativo l'elaborazione delle difese da svolgersi in giudizio, e non può ritenersi integrata neanche dagli elementi qui illustrati dalla società.

In particolare, il fatto che Parkeon già disponesse all'atto della celebrazione della gara de qua di un numero di parcometri acquistati dalla casa madre in lotti, a un prezzo calcolato secondo una media ponderale e corrisposto attraverso un sistema di fatturazione infragruppo, non si traduce, stanti le formalità che assistono anche tali tipologie di transazioni a cui la stessa Parkeon accenna, nella impossibilità di ricostruire il valore unitario dei singoli prodotti ai fini della successiva fornitura a terzi, cosa che, per vero, neanche la deducente si spinge ad affermare.

Del resto, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la società, alla data di formulazione dell'offerta, non era in grado non solo di stimare la misura dell'utile retraibile dall'aggiudicazione e dall'esecuzione dell'appalto, ma nemmeno di sapere se un qualche utile vi sarebbe stato, conclusione che per un verso è paradossale, e per altro verso porterebbe comunque a negare il richiesto risarcimento per carenza di prova dell'an.

Sicché, ai fini della quantificazione dell'utile, anche dopo le precisazioni rese in appello, va confermato che la società bene avrebbe potuto, come ipotizzato in astratto dal T.A.R., sottrarre dall'importo della sua offerta economica i costi di esecuzione della fornitura come sopra documentabili, e affidarsi, per i soli altri costi qui richiamati, di carattere fisso e generale (affitto; salari; personale; magazzino; logistica; gestione dati), a indicazioni percentuali. Non è invece ravvisabile l'afferenza al calcolo in parola dei costi di pubblicità e marketing pure menzionati nell'appello, atteso che in una gara pubblica la ricerca della migliore offerta non è orientata dalle relative attività.

In definitiva, la pretesa avanzata nel motivo in trattazione di quantificare la voce di danno costituita dall'utile d'impresa mediante una valutazione equitativa non è fondata, non essendovi prova dell'impossibilità - o dell'estrema difficoltà - di fornire una precisa prova sull'ammontare del danno che legittima il rimedio di cui all'art. 1226 c.c. (C.d.S., IV, 16 novembre 2022, n. 10092; V, 27 settembre 2022, n. 8327; 23 agosto 2019, n. 5803).

5. Il terzo motivo si dirige avverso il capo della sentenza gravata che, considerata la posizione di marcato rilievo di Parkeon nel mercato di riferimento e l'importo "non ragguardevole" della fornitura per cui è causa (euro 180.000,00 a base d'asta), ha respinto la domanda di risarcimento del danno curriculare per carenza di prova del pregiudizio subito.

Parkeon sostiene che la posizione di mercato che il T.A.R. le ha attribuito è riferibile al Gruppo Parkeon e non alla società che ha partecipato alla gara e che, sebbene controllata dalla multinazionale Parkeon SAS, opera e viene misurata nell'ambito del mercato interno, unico rilevante per la valutazione in parola. Espone quindi che la fornitura dei parcometri per cui è causa avrebbe inciso sul suo fatturato nella misura del 2,3% nonché assunto particolare rilevanza, stante la loro dislocazione nella città di Siena, meta turistica di eccellenza e quindi vetrina privilegiata in termini di visibilità sul mercato. Infine, richiama giurisprudenza (C.d.S., 19 novembre 2012, n. 5846; 15 settembre 2015, n. 4283) secondo cui l'esistenza del danno curriculare da mancata aggiudicazione va ritenuta in re ipsa.

5.1. Sul punto, si osserva che la già citata decisione di Adunanza plenaria n. 2 del 2017 ha affermato che anche per il danno curricolare il soggetto che agisce in giudizio deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante.

Nella stessa direzione, la successiva giurisprudenza amministrativa, bene riepilogata dalla recente sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato 14 febbraio 2023, n. 1552, chiarisce che:

- "il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata ... alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; ... alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione S. (cfr. C.d.S., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (C.d.S., Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689)" (C.d.S., V, 7 novembre 2022, n. 9785);

- in tema di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico, il creditore che invochi il risarcimento del c.d. danno curricolare deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (C.d.S., V, 19 maggio 2021, n. 3892);

- "La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali" (C.d.S., III, 5 marzo 2020, n. 1607).

5.2. Ciò posto, il motivo è infondato.

5.3. Nell'atto introduttivo del giudizio Parkeon si è limitata a ragguagliare il danno curriculare, sic et simpliciter, a euro 15.000,00.

In questa sede, la società sostiene che il danno di cui trattasi è in re ipsa, argomentazione che va respinta alla luce della citata giurisprudenza, e, soprattutto, non dimostra l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal T.A.R., che, in stretta aderenza alle predette coordinate ermeneutiche, ha ritenuto l'insuscettibilità della mancata aggiudicazione della fornitura di cui trattasi a incidere negativamente sul suo curriculum in considerazione sia della non particolare appetibilità economica dell'appalto sia della posizione che la società occupa nel mercato di riferimento, e che essa stessa ha così descritto nell'incipit del ricorso: "Parkeon s.p.a. è una società multinazionale leader mondiale nella commercializzazione, manutenzione e distribuzione di apparecchiature per la gestione della sosta, di sistemi di bigliettazione e dei servizi relativi ... controllata da Parkeon SAS Francia, luogo ove vengono fabbricati i parcometri...".

In questo quadro, la circostanza che la società sia controllata da Parkeon SA non muta i termini della questione, così come la "visibilità" offerta dalla città di Siena risulta elemento del tutto insufficiente a comprovare, da solo, che la mancata esecuzione dell'appalto possa avere inciso negativamente sull'accrescimento della capacità competitiva della società.

6. L'appello principale va pertanto respinto.

Per l'effetto, l'appello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Condanna l'appellante principale alla refusione a favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida nell'importo pari a euro 1.000,00 (euro mille) per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.