Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 20 settembre 2023, n. 838
Presidente: Pupilella - Estensore: Viola
FATTO E DIRITTO
I due ricorrenti hanno presentato, unitamente ad altri soggetti, due richieste di referendum consultivo (prot. nn. 35071 e 35063 del 30 gennaio 2023) relative, rispettivamente, alle previsioni di cui agli artt. 19, comma 2, lett. b), 34, comma 3, e 35 del regolamento urbanistico vigente nel Comune di Firenze.
Con il ricorso, impugnano le due ordinanze 31 luglio 2023, n. ORD/2023/00147 e ORD/2023/00148 con le quali il Sindaco di Firenze, sulla base dei pareri resi in data 19 e 29 giugno 2023 dal Comitato degli esperti previsto dal regolamento comunale in materia di referendum consultivo e consultazioni popolari, ha dichiarato il superamento dei due quesiti referendari, per effetto dell'intervento di due deliberazioni di Giunta comunale (G.C. 30 maggio 2023, n. 256 e 257) che hanno recepito i contenuti delle proposte referendarie nel corpo delle osservazioni al nuovo strumento urbanistico adottato dall'Amministrazione comunale ed attualmente in itinere; chiedono altresì il risarcimento del danno da ritardo derivante dall'illegittimo protrarsi del procedimento referendario.
Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.
Una pacifica giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (da ultimo, si veda Cass. civ., Sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991), del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 897; Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3254) e del Giudice amministrativo di primo grado (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II 4 gennaio 2022, n. 9; T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 664, in fattispecie identica) ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell'A.G.O. le controversie relative ai referendum comunali.
Risulta quindi del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentato dalla più recente e già citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che ha riproposto un percorso argomentativo poi seguito dalla successiva giurisprudenza: "secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni unite e della giurisprudenza amministrativa - maturato specificamente con riferimento a referendum abrogativo regionale ed a referendum consultivo comunale, e certamente invocabile anche con riguardo a referendum propositivo comunale, configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che partecipano alla procedura referendaria - il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo.
È stato al riguardo osservato che il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa.
Corrispondentemente, l'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della pubblica amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (v. Sez. un., 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; C.d.S., 1993 n. 328; 1987 n. 194).
Deve pertanto concludersi che la cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del Comitato ... (promotore), asseritamente lesa dall'atto amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cass. civ., Sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991).
Con tutta evidenza, si tratta poi di una soluzione che non è per nulla modificata dal fatto che, nella presente fattispecie, agiscano in giudizio solo alcuni dei proponenti il referendum e non il Comitato promotore (non potendosi ravvisare una differenza di struttura tra le due posizioni soggettive), né dal fatto che sia stata proposta anche azione risarcitoria per il danno da ritardo; contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nella memoria del 17 settembre 2019, non esiste, infatti, una qualche norma che attribuisca al Giudice amministrativo la cognizione esclusiva del danno da ritardo indipendentemente dalla natura della posizione soggettiva lesa dall'inerzia, dovendosi limitare detta cognizione alle sole materie in cui sia possibile ravvisare posizioni soggettive di interesse legittimo o diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva della giurisdizione amministrativa.
In definitiva, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.; in virtù dell'art. 11, comma 2, del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.