Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 15 settembre 2023, n. 2671
Presidente ed Estensore: Burzichelli
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente è dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, inquadrato come coadiutore amministrativo e assegnato all'assistenza integrativa e protesica, nei locali siti in Ragusa, nella Via Paestum 41.
L'interessato ha impugnato: a) la deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa n. 1337 in data 3 giugno 2022; b) la nota n. A.I. 3/29265 in data 7 giugno 2022 dell'Assessorato regionale alla salute; c) la deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa n. 1339 in data 8 giugno 2022; d) la nota del direttore amministrativo ospedali e territorio di Ragusa n. 89 in data 1° agosto 2022 con cui è stato segnalato che il ricorrente "risultava non vaccinato"; e) la nota in data 3 agosto 2022 della commissione vaccini con cui è stato evidenziato che il ricorrente era risultato positivo in data 4 gennaio 2022" e non aveva "effettuato alcuna dose di vaccino"; f) la deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa n. 1898 in data 19 agosto 2022, nella parte in cui ha disposto nei confronti del ricorrente l'accertamento negativo dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione dal servizio, "con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso od emolumento".
L'Azienda sanitaria provinciale si è costituita in giudizio e ha svolto ampie difese, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con ulteriori memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese anche alla luce delle deduzioni avversarie e, in particolare, il ricorrente ha precisato di avere interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio, pur rilevando che in relazione alla materia in esame la giurisprudenza non si è espressa in modo univoco sulla questione di giurisdizione, osserva che i pregressi contrasti interpretativi appaiono oggi superati alla luce di quanto nel seguito indicato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sul punto, cfr. l'ordinanza in data 5 aprile 2023, n. 9403, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e l'ordinanza in data 29 settembre 2022, n. 28429, per gli esercenti le professioni sanitarie) hanno, invero, affermato che nelle controversie concernenti la sospensione dall'attività lavorativa per inadempimento all'obbligo vaccinale imposto per l'emergenza epidemiologica sussiste - comunque - la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 in data 9 febbraio 2023, richiamando la citata ordinanza delle Sezioni unite n. 28429 in data 29 settembre 2022, ha ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria.
È opportuno precisare che la menzionata pronuncia della Corte costituzionale è successiva rispetto alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1279/2022 in data 19 dicembre 2022 con cui il giudice di appello, richiamando anche decisioni della III Sezione del Consiglio di Stato, ha annullato la sentenza di questa Sezione n. 1517/2022 in data 3 giugno 2022, con cui il Tribunale aveva declinato la giurisdizione.
Alla luce di tali autorevoli pronunce, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi, il Tribunale deve dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si indica il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate sia in ragione dei contrasti giurisprudenziali in punto di giurisdizione, sia tenuto conto della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.