Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 4 settembre 2023, n. 554
Presidente: Taormina - Estensore: Pizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 15 giugno 2022 e depositato in pari data, contenente altresì domanda cautelare, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Ufficio circondariale marittimo di Lipari e l'Autorità di sistema portuale dello Stretto hanno impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3764 del 2021, che - pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a. avverso il decreto del predetto Ministero del 20 giugno 2018, concernente modifiche al regime di obbligatorietà al servizio di pilotaggio in VHF - aveva:
a) accolto il primo motivo di ricorso, annullando il provvedimento impugnato;
b) assorbito le ulteriori censure dedotte con il ricorso principale;
c) dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
d) condannato il menzionato Ministero e l'Autorità Portuale di Messina e Milazzo al pagamento delle spese di lite.
2. La Caronte & Tourist Isole Minori, con memoria notificata il 28 giugno 2022 e depositata il 5 luglio 2022, si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale, ed ha altresì:
a) proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3764 del 2021, nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;
b) riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., le censure dedotte in primo grado e dichiarate assorbite nella sentenza di prime cure.
3. Le amministrazioni appellanti principali, in data 18 luglio 2022, hanno depositato copia della sentenza impugnata.
4. La Sezione, con ordinanza n. 297 del 28 luglio 2022, ha accolto la domanda cautelare unicamente sotto il profilo del periculum in mora.
5. La Caronte & Tourist Isole Minori, con memoria del 25 gennaio 2023, ha insistito per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento del gravame incidentale.
6. All'udienza pubblica del 1° marzo 2023 il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha reso "edotte le parti che valuterà d'ufficio l'ammissibilità del ricorso per mancato deposito nei termini della sentenza impugnata" ed ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello principale è inammissibile, ai sensi dell'art. 94 c.p.a., per tardivo deposito di copia della sentenza impugnata.
7.1. Infatti:
a) ai sensi del predetto art. 94 c.p.a. "Nei giudizi d'appello [...] il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata ed alla prova delle eseguite notificazioni";
b) di conseguenza l'appellante, entro il suddetto termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 c.p.a., decorrente dall'ultima notificazione, deve depositare, a pena di decadenza, presso la segreteria del giudice adito (secondo le modalità del processo amministrativo telematico):
b.1) il ricorso in appello;
b.2) una copia (anche non autentica, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2773 del 2014) della sentenza impugnata;
b.3) la prova delle eseguite notificazioni;
c) nel caso di specie l'appello è stato notificato in modalità telematica mediante p.e.c. in data 15 giugno 2022, con la conseguenza che le amministrazioni appellanti avrebbero dovuto depositare copia della sentenza impugnata entro il termine di decadenza del 15 luglio 2022;
d) al contrario, le amministrazioni appellanti hanno depositato contestualmente all'appello il solo decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1284 del 2021;
e) la copia della sentenza impugnata (sentenza del predetto T.A.R. n. 3764 del 2021) è stata invece depositata in giudizio solo in data 18 luglio 2022, oltre il predetto termine di decadenza, con conseguente inammissibilità dell'appello principale.
8. Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto dalla Caronte & Tourist Isole Minori, il Collegio rileva che:
a) il predetto gravame incidentale deve essere qualificato come appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avendo la Caronte & Tourist Isole Minori impugnato la menzionata sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3764 del 16 dicembre 2021, con appello incidentale notificato il 28 giugno 2022, quando era oramai decorso il termine di impugnazione della suddetta sentenza (termine venuto a scadere il 16 giugno 2022);
b) in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, l'appello incidentale tardivo "perde ogni efficacia" ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a.
c) di conseguenza, stante la perdita di "ogni efficacia" dell'appello incidentale tardivo proposto dalla Caronte & Tourist Isole Minori, non si deve procedere al suo esame, risultando tamquam non esset.
9. In definitiva l'appello principale deve essere dichiarato inammissibile e l'appello incidentale tardivo ha perso ogni efficacia.
10. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 576/2022, e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile l'appello principale;
- accerta la perdita di ogni efficacia dell'appello incidentale tardivo;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.