Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 14 settembre 2023, n. 8314

Presidente: Cirillo - Estensore: Guarracino

Vista la dichiarazione datata 11 aprile 2023 con cui l'appellato ha rinunciato al ricorso di primo grado, chiedendo che se ne prenda atto con compensazione delle spese di lite, e la successiva sua richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale, in cui ha precisato che le condanne in favore del ricorrente non sono mai state portate ad esecuzione.

Considerato che, qualora in appello il ricorrente in primo grado rinunci al relativo ricorso e, di conseguenza, agli effetti della sentenza che lo ha definito, sussiste una causa estintiva del giudizio che, pur in mancanza di una norma specifica nel codice del processo amministrativo analoga a quella dell'abrogato art. 34, comma primo, della l. n. 1034/1971, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, essendo sopravvenuto un difetto di interesse alla decisione.

Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia e assumere le consequenziali determinazioni.

Ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio possano essere compensate in considerazione della natura della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.