Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 19 luglio 2023, n. 1913
Presidente: Bignami - Estensore: Fornataro
In via preliminare, il Tribunale precisa che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.
È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente.
Invero:
- con il provvedimento impugnato, avente a oggetto "Indicazioni organizzative in attuazione del POAS 2022-2024" l'amministrazione ha collocato il personale del comparto sanitario, compreso quello infermieristico, in una posizione di dipendenza gerarchica dai direttori di distretto cui è attribuita anche la procedura di valutazione individuale;
- si tratta di un atto di macro-organizzazione, rientrando in tale categoria - ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 - le determinazioni che recano la "configurazione strutturale" degli uffici e cioè l'indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle piante organiche (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592; 4 marzo 2020, n. 6076);
- tali atti presentano di regola natura provvedimentale e sono affidati alla cognizione del giudice amministrativo se direttamente lesivi di una posizione soggettiva avente natura di interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11387);
- viceversa, le determinazioni di macro-organizzazione adottate dalle aziende sanitarie, come nel caso di specie, sono atto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992 e ciò in coerenza con il carattere imprenditoriale di tali aziende;
- pertanto, le controversie che li riguardano sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti negoziali non espressivi di potere autoritativo e incidenti su posizioni diritto soggettivo (cfr. C.d.S., Sez. III, 26 maggio 2017, n. 2511; T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 dicembre 2020, n. 13964; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 6 aprile 2022, n. 774);
- ne discende che la controversia in esame appartiene alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- la considerazione della fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed individua, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di legge;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.